n. 267 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto con il ricorso 2604/12, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Regione Campania, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. ti D'Elia, Paolino e Caravita di Toritto, con domicilio eletto, in Roma, via Poli, 29;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;

Nei confronti di Fibe S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Magri, e Carbone, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via degli Scipioni, 288;

A2A S.p.A. e Partenope Ambiente S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, assistite e difese dagli avv. S. e L. Tozzi, V. e A. Salvadori, con domicilio eletto in Roma, via del Gesu', 62, presso lo studio dell'avv. L. Visone;

E con l'intervento di ad adiuvandum dei sindacati C.G.I.L. Campania, U.S.R. C.I.S.L. Campania, U.G.L. Campania, U.I.L. Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, assistiti e difesi dall'avv. A. Palma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Q. Visconti, 99;

Campania Sindacato, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso Antonio Palma in Roma, via E. Quirino Visconti, 99;

Per l'annullamento: 1. Quanto al ricorso principale, a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, mediante il quale e' stato deliberato il trasferimento alla regione Campania della proprieta' del termovalorizzatore sito in comune di Acerra per il prezzo complessivo di €

355.550.240,84;

  1. della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile prot. n. cg/0013217 del 20 febbraio 2012;

  2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

    1. Quanto ai primi motivi aggiunti, depositati il 5 giugno 2012, d) del decreto 24 maggio 2012, n. 8/12 del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico;

  3. della nota 25 maggio 2012, n. 0006876-U del Ministero dello sviluppo economico;

  4. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

    1. Quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati il giorno 11 luglio 2012, g) dell'atto repertorio 29 giugno 2012, n. 3130 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e dei suoi allegati A/B/C/D, con il quale e' stata disposta la consegna alla Regione Campania del termovalorizzatore in comune di Acerra e del relativo compendio immobiliare;

  5. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, inclusi i provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti. Quanto ai terzi motivi aggiunti, depositati il 31 ottobre 2012: i) della nota 16 luglio 2012, n. DPC/CD/0000187, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile;

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Fibe S.p.A. di Partenope Ambiente S.p.A. e di A2A S.p.A.;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    1.1. Nel 2000 F.I.B.E. S.p.A., appartenente al gruppo Impregilo, ottenne dalla Presidenza del Consiglio, tra l'altro, l'appalto per la costruzione nel comune di Acerra di un inceneritore-termovalorizzatore di rifiuti, che venne inaugurato solo nel 2009, ed entro' in attivita' qualche tempo dopo. 1.2. I rifiuti urbani del territorio sono da allora concentrati negli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti - S.T.I.R. (quello d'immediato riferimento per Acerra e' nel vicino comune di Caivano), in cui sono trattati e poi trasferiti al termovalorizzatore, dove vengono distrutti. Il calore prodotto e' utilizzato per ottenere vapore e, da questo, energia elettrica: tutte le fasi dal ricevimento dei rifiuti trattati, fino allo smaltimento delle ceneri, sono svolte dal gestore dell'impianto, attualmente Partenope Ambiente S.p.A. (controllata di A2A S.p.A.), del tutto distinto dalla proprieta', intorno alla quale verte la presente controversia. 2.1. Il d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 2010, n. 26, all'art. 7, I e II comma, dispose che, entro il 31 dicembre 2011, la proprieta' del termovalorizzatore di Acerra - che in quel momento era del costruttore - fosse trasferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri "alla Regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato": il termine fu in seguito posposto dapprima al 31 gennaio 2012 (art. 5 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14) e quindi al 30 giugno dello stesso anno, ex art. 1-bis, IV comma, l. 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2. 2.2. In pendenza di quest'ultima proroga, l'art. 61, III comma, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, stabili' che "Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali, ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico". 2.3. Tale disposizione...

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