N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 492-2007 proposto da: Persiani Anna Maria, elettivamente domiciliata in Roma, via Bergamo 3, presso lo studio dell'avvocato Andreoni Amos, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente;

Contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabiani Giuseppe, Triolo Vincenzo, Stumpo Vincenzo, giusta mandato in calce al controricorso - controricorrente;

Avverso la sentenza n. 98/2006 del Tribunale di Bologna, depositata il 22 agosto 2006 R.G.N. 13416/99;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 2010 dal Consigliere Dott. Antonio Ianniello;

Udito l'Avvocato Boer Paolo per delega Amos Andreoni;

Udito l'Avvocato Coretti Antonietta per delega Fabiani Giuseppe;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ennio Attilio Sepe che ha concluso per: si richiama alla sentenza 46/2009 e rigetta.

Svolgimento del processo: Anna Maria Persiani, invocando la disciplina di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e successive modificazioni, aveva chiesto in data 17 dicembre 1996 all'INPS l'indennita' ordinaria di disoccupazione, essendosi trovata disoccupata a partire dal 4 dicembre del medesimo anno e avendo prestato attivita' lavorativa per nove ore settimanali nel biennio precedente fino al 4 dicembre 1996, per 52 settimane nell'anno 1995 e per 26 settimane nel 1996.

Alla risposta negativa dell'INPS, che aveva invocato per il calcolo dei contributi necessari per ottenere il beneficio richiesto (anzianita' contributiva di almeno un anno nel biennio precedente la presentazione della domanda) l'art. 7, 2° comma del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, la Persiani aveva sostenuto in proposito una possibile interpretazione estensiva della disciplina di cui all'art. 1, comma 4° D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989 n. 389 - relativa alla previsione, per il calcolo della contribuzione previdenziale in caso di lavoro a tempo parziale, di un minimale retributivo orario, realizzato attraverso un meccanismo di riparametrazione della retribuzione minima giornaliera - prevista per il lavoro a tempo pieno - in base della quantita' di lavoro effettivamente prestato.

Secondo la ricorrente, tale criterio legale di riparametrazione su base oraria dovrebbe infatti essere ritenuto esteso nel lavoro part time anche in sede di determinazione della quantita' di contributi settimanali utile per ottenere la prestazione previdenziale che, per il lavoro a tempo pieno, sarebbe limitata al caso in cui la retribuzione settimanale su cui tali contributi sono calcolati non sia inferiore al 40% dell'importo minimo del trattamento mensile di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 7, primo comma del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n.

638.

La ricorrente aveva in proposito altresi' sostenuto che, diversamente opinando, la disciplina, come interpretata e applicata dall'INPS, essendo discriminatoria nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, non si sottrarrebbe a censure di illegittimita' costituzionale.

I giudici di ambedue i gradi di merito avevano respinto le domande, la Corte d'appello di Bologna con sentenza depositata il 22 agosto 2006, con la quale i giudici hanno affermato che la norma di legge invocata, attenendo al calcolo del minimale imponibile per la determinazione dei contributi dovuti dal datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, e' del tutto estranea al tema del sistema di accredito di contributi al fine di ottenere le prestazioni previdenziali a carico dell'INPS, oggetto appunto della disciplina di cui all'art. 7 del D.L. n. 463/83, pertanto ritenuta correttamente applicata dall'INPS.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ora ricorso per cassazione la Persiani, affidandolo a due motivi, corredati dalla formulazione di idonei quesiti, ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., ratione temporis applicabile al caso di specie e illustrati infine con memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste alle domande l'INPS con proprio rituale controricorso.

Motivi della decisione 1 - Col primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 11 novembre l983 n. 638 e dell'art. 1, comma 4° della legge 7 dicembre 1989 n. 389, sostitutivo del 5° comma dell'art. 5 del D.L. n. 726/84.

In proposito, la difesa di Anna Maria Persiani ribadisce la propria tesi in ordine alla possibile interpretazione di tali norme di legge, sostenendo che la prima e' applicabile unicamente ai rapporti di lavoro a tempo pieno mentre la seconda puo' essere estesa in via interpretativa a regolare...

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