N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2011

IL TRIBUNALE Ordinanza rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi degli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PROC: 1574/2008 R.G., tra Mannucci Luigi, rappresentato e difeso da se' medesimo e dall'avv. Alessandra Gallini, parte attrice, e Banca Popolare del Lazio Soc. coop. a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giovannoni, parte convenuta.

Il Giudice unico dott. Maurizio Colangelo ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1574/2008 R.G., avente ad oggetto: azione di ripetizione di somme indebitamente percepite in rapporto di conto corrente bancario, declaratoria della capitalizzazione degli interessi trimestrali, restituzione somme in relazione alla clausola massimo scoperto ed altro.

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione, l'attore conveniva in giudizio l'odierno convenuto, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:'voglia il Giudice adito, in via principale, previo accertamento e declaratoria della nullita' delle clausole contrattuali impugnate, condannare la banca convenuta alla rifusione delle seguenti somme:

  1. euro 17.909,73, a titolo di capitalizzazione trimestrale;

  2. euro 1.671,69, a titolo di massimo scoperto, e cosi' complessivamente euro 19.581,42, o quella maggiore o minore di giustizia, oltre interessi legali a partire dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria.

    Deduceva parte attrice l'illegittimita' delle capitalizzazioni trimestrali su interessi passivi, poiche' in violazione sia con l'art. 1283 del codice civile sia per la nullita', ravvisata anche per il periodo anteriore, rispetto al mutamento di giurisprudenza, perche' in contrasto con una norma imperativa, tenendosi conto che l'art. 25, comma 3, decreto legislativo n. 342/1999 (che conservava in via transitoria la validita' ed efficacia dei patti anteriori alla riforma) e' stato dichiarato illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000; la declaratoria della nullita' travolge l'intera pattuizione, comportando la integrale restituzione delle somme indebitamente percepite.

    Parte attrice deduceva, inoltre, l'illegittimita' dello 'ius variandi' poiche' la relativa pattuizione violava il disposto dell'art. 1284 del codice civile che prevedeva la necessita' della forma scritta per la determinazione del tasso di interesse ultralegale e per la violazione dell'art. 1346 del codice civile per la indeterminabilita' dell'oggetto del contratto.

    Deduceva parte attrice l'illegittimita' della clausola relativa alle commissioni massimo scoperto operate sul conto corrente n. 1403 acceso in data 23 giugno 1988 e successivamente estinto in data 10 giugno 2002. Deduceva, inoltre, l'illegittimita' del computo dei diversi giorni valuta, perche' pratica che consente alla banca di lucrare maggiori competenze nei conti creditori.

    Parte convenuta depositava comparsa di costituzione e risposta e relativo fascicolo, ove sollevava una serie di eccezioni.

    Instaurato regolarmente il contraddittorio, la banca eccepiva in via preliminare:

  3. la nullita' dell'atto di citazione per genericita' ed indeterminatezza dei fatti costitutivi posti a base della domanda e nel merito tempestivamente eccepiva;

  4. la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito in quanto decorrente il periodo prescrizionale dalla data di annotazione di ogni singola posta contestata, per 'ius superveniens', in relazione alla legge 26 febbraio 2011, n. 10,

    Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 supplemento ordinario n. 53, che ha convertito il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255 (c.d. Milleproroghe) ed in particolare con l'art. 2, comma 61, ove si sanciva che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

  5. deduceva, peraltro, l'avvenuta decadenza dalla contestazione degli estratti conto, atteso che il correntista, pur avendoli ricevuti periodicamente, non li aveva mai impugnati entro il termine di sessanta giorni di cui all'art. 119 del testo unico n. 385/1993;

  6. affermava, inoltre, la legittimita' delle pattuizioni - e delle consequenziali annotazioni in conto corrente - relative alla capitalizzazione periodica degli interessi passivi e alla commissione di massimo scoperto, per cui concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

    Veniva celebrata la prima udienza del 25 giugno 2008, rinviata al 10 dicembre 2008, ove la parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi e la convenuta si costituiva in giudizio con deposito rituale di fascicolo di parte.

    Veniva rinviata la causa, riservato ogni provvedimento in ordine alla richiesta di parte e, a scioglimento della medesima, il Giudice unico concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 codice di procedura civile e differiva l'udienza alla data del 15 giugno 2009, ove si riservava sulle eccezioni di parte convenuta e, a scioglimento della riserva, rimetteva la parte attrice nei termini per deposito note ex art. 183 e differiva l'udienza al 10 marzo 2010 per l'ammissione dei mezzi di prova.

    Alla summenzionata udienza le parti aderivano all'astensione e si differiva al 28 settembre 2010 e al 15 dicembre 2010, ove le parti rassegnavano le proprie conclusioni e si differiva al 23 maggio 2011 per i medesimi incombenti.

    A tale udienza l'odierno Giudice unico, che ha preso in carico il procedimento, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 del codice di procedura civile e le parti depositavano ritualmente memorie conclusionali e repliche. La parte attrice, nella sostanza, ha rilevato che alla norma dell'art. 2, comma 61 riferita alla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011 supplemento ordinario n. 53, che ha convertito il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255 (c.d.

    Milleproroghe), richiamando, peraltro, una serie di pronunce della giurisprudenza di merito, oltre alla nota sentenza del Supremo collegio a sezioni unite (n. 24418-2010) non sarebbe attribuibile un qualsivoglia effetto retroattivo della norma in parola, rilevando che 'in subiecta materia' l'articolo avrebbe solo una funzione dispositiva e non interpretativa, per cui la stessa, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico (ex art. 12 disp. prel.

    leggi del codice civile) sarebbe applicabile solo per il futuro e non per le situazioni preesistenti. Inoltre sarebbe stato violato anche il principio di certezza del diritto con la suindicata disposizione, delimitando la precipua funzione nomofilattica o di nomofilachia volta a 'garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unita' del diritto oggettivo nazionale' che l'art. 65 della legge sull'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), attribuisce alla Corte suprema di cassazione, e sovvertendo i principi sanciti dalla massima a sezioni unite del Supremo collegio (n. 24418/2010) la quale indicherebbe, esclusivamente, che il pagamento avverrebbe solamente dalla chiusura del conto e non con l'annotazione. Da cio' ne conseguirebbe, sulla scorta dell'art. 2033 del codice civile che solo al momento della chiusura del conto corrente sorgerebbe il diritto di ripetere cio' che si e' pagato e solo da quel momento decorrera' il termine di prescrizione per azionare la pretesa.

    Diversamente opinando la parte convenuta ha sollevato la piena applicabilita' della disposizione surrichiamata, sostenendo che essa debba essere, sulla scorta della lettura della norma, applicata alle situazioni giuridiche preesistenti ed in particolare rilevando che il pagamento dell'attore comunque sarebbe gia' stato effettuato ed il giudizio avrebbe natura di mero giudizio di accertamento di un eventuale credito di natura restitutoria e come tale seguirebbe le indicazioni normative formulate dalla surrichiamata disciplina, a titolo di 'ius superveniens', sotto il profilo della prescrizione e decadenza.

    Deduceva, inoltre, parte convenuta che l'art. 2, comma 61 aveva tutti i presupposti della chiarezza della norma e determinava, nel suo contenuto precettivo, la immediata applicabilita' retroattiva.

    Questo Giudicante, nella sua precipua funzione di 'Giudice a quo' ritiene che, prima di analizzare tutti gli elementi di merito indicati dalle parti, si debba pregiudizialmente e preliminarmente, risolvere il nodo della legittimita' della norma in oggetto, quale l'art. 2, comma 61 riferita alla legge 26 febbraio 2011, n. 10 Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011, supplemento ordinario n. 53, che ha convertito il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255 (c.d. Milleproroghe) e se essa ha una funzione dispositiva o, alla stregua dei principi delle norme esistenti nel nostro ordinamento, sia di natura autentica e interpretativa e come tale abbia efficacia retroattiva.

    L'esegesi di tale disposizione normativa impone all'odierno Giudicante di dirimere, pertanto, previa sospensione dell'odierno procedimento, la questione solo rimettendola alla curia regolatrice delle leggi, sulla scorta dei parametri offerti dalla nostra Carta costituzionale e dai principi offerti dalle norme pattizie che offrono degli strumenti mediati per l'applicazione e la verifica del parametro costituzionale violato.

    Il Tribunale, nella persona dell'odierno Giudicante, ritiene sussistenti i presupposti per sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, limitatamente al comma 61 riferita alla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - Gazzetta Ufficiale n.

    47 del 26 febbraio 2011, supplemento ordinario n. 53, che ha convertito il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255 (c.d.

    Milleproroghe), in quanto unica disposizione applicabile alla fattispecie in esame.

    Rimessione della questione...

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