N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 2011
P.Q.M.
Visti gli art. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, 24, 41, 42, 97, 102, 113, 117 co. 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955 n. 848, dell'art. 1 co. 1349 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 2 co. 3 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004 n. 39, quest'ultimo anche per contrasto con l'art. 117 co. 2 lettera 1) della Costituzione;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere il giudizio in corso.
Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Giunta regionale del Piemonte e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e del Consiglio regionale del Piemonte.
Cosi' deciso in Torino, il 4 novembre 2011.
Il presidente: Griffey
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di appello iscritta al n. 1894/2009 del ruolo generale promossa da:
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - in persona del Direttore Generale, con sede in Torino, Via Magellano n. 1 (Partita Iva: 09059340019), rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dall'avv. Roberta Bonavia, dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dall'avv. Cinzia Picco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei secondi in Torino, Via San Francesco d'Assisi n.
14, per procura ed elezione di domicilio a margine dell'atto introduttivo del giudizio, appellante;
Nel contraddittorio di SANOFI-AVENTIS S.P.A. - in persona del suo procuratore speciale avv. Donatella Musazzi, con sede in Milano,
Viale Bodio n. 37/3 (Partita Iva: 00832400154), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Fusco e dall'avv. Francesca Occhino, presso la quale e' elettivamente domiciliata in Torino - Via L. Colli n. 3, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta depositata in primo grado, appellata;
e di FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, con sede in Torino, Via Magellano n. 1, (Partita Iva: 09007180012), in persona del Commissario e legale rappresentante prof. Giovanni Zanetti, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Solferino n. 10, presso lo studio degli avv.ti Mario Tortonese, Ilaria Biagi ed Enrico Grande, che la rappresentano e difendono per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposa con appello incidentale, appellata ed appellante incidentale Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
§ 1. La causa trae origine dalla opposizione a precetto proposta dalla Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (successivamente ridenominata, come esposto nell'atto di appello della medesima, pag. 3, sub fine, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano; d'ora innanzi, in breve: ASOM) nei confronti di Sanofi Aventis s.p.a. (Sanofi), nel corso della quale e' stata autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, ad opera della societa' convenuta, della Fondazione Ordine Mauriziano (Fondazione).
Sanofi chiedeva e otteneva che il Tribunale di Torino emettesse decreto ingiuntivo nei confronti di Ente Ordine Mauriziano per il pagamento di euro 381.596,82, oltre accessori, per forniture di materiale sanitario effettuate nel periodo fra il 23 novembre 2004 e il 31 gennaio 2005. Il decreto, notificato in data 24 luglio 2006, era dichiarato esecutivo per mancata opposizione e come tale notificato in forma esecutiva (tali dati sono riferiti nel precetto, prodotto da ASOM, e non sono controversi).
Il precetto era notificato ad opera di Sanofi in data 19 luglio 2007, nei confronti di ASOM.
ASOM si opponeva eccependo l'inammissibilita', inefficacia, nullita' o invalidita' del precetto e del titolo esecutivo, incentrando le proprie difese sul difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che le obbligazioni attinenti alle forniture per cui era stata chiesta e ottenuta l'ingiunzione dovevano far carico non gia' ad essa opponente ASOM, ma alla Fondazione.
Parte convenuta in opposizione (Sanofi) chiedeva, per il caso in cui non fosse riconosciuta la legittimazione passiva, da essa invece sostenuta, dell'ente opponente (ASOM), che fosse dichiarato che la Fondazione, a tal fine chiamata in causa, era legittimata passiva e come tale tenuta al pagamento delle obbligazioni di cui all'ingiunzione ed al precetto. A sua volta la Fondazione, costituitasi, eccepiva l'improponibilita' o improcedibilita' di ogni domanda proposta nei propri confronti, sia perche' inammissibile in sede di giudizio di opposizione a precetto, sia perche' non rispettosa del principio dell'accertamento concorsuale dei crediti a carico di essa Fondazione stabilito dalla legislazione speciale ad essa attinente, sia infine perche' a mente di tale legislazione speciale si trattava di crediti gravanti sul patrimonio della attrice in opposizione ASOM.
Il Tribunale, in composizione monocratica, provvedeva con la sentenza in forma oggetto del presente giudizio di appello, pronunciata in data 3 luglio 2009, depositata in Cancelleria in data 7 luglio 2009. Esso rigettava l'opposizione, ravvisando la contestata legittimazione passiva dell'opponente (ASOM) e dichiarava improcedibile la domanda proposta dalla parte convenuta in opposizione (Sanofi) nei confronti della Fondazione chiamata in causa.
La ASOM ha proposto appello, insistendo nella tesi del proprio difetto di legittimazione passiva, inteso in senso sostanziale, e cioe' come difetto di titolarita' del rapporto giuridico controverso, ribadendo che legittimata passiva e' la Fondazione.
Sanofi si e' costituita, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ovvero, in subordine, in via, deve intendersi, di appello incidentale condizionato, che sia dichiarata la legittimazione passiva della Fondazione.
Quest'ultima, pure costituitasi, ha resistito all'appello proposto, proponendo appello incidentale in ordine al regolamento delle spese.
Sia Sanofi sia la Fondazione hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale, per il caso in cui la Corte non confermi la sentenza appellata e ravvisi la legittimazione passiva della Fondazione rispetto alle obbligazioni contemplate dal titolo esecutivo.
§ 2. La questione che si pone all'attenzione della Corte, oggetto per vero di numerose e spesso contrastanti pronunce nella giurisprudenza di merito, consiste nella attribuzione della legittimazione passiva rispetto alle obbligazioni contratte dall' Ente Ordine Mauriziano per la prosecuzione della attivita' ospedaliera, dopo la costituzione della Fondazione, cui e' stato attribuito un proprio patrimonio, destinato al soddisfacimento dei debiti pregressi dello storico ente (previsto e mantenuto in vita dalla XIV disposizione transitoria della Costituzione), risultato dissestato.
La costituzione della Fondazione, con lo scopo di procedere alla liquidazione del patrimonio dell'ente, fu attuata con il parallelo intento di non pregiudicare la prosecuzione dell'attivita' ospedaliera. Infatti si dispose che l'Ente Ordine Mauriziano, che restava dotato delle strutture ospedaliere, non trasferite alla Fondazione, proseguisse la propria attivita' e si prevedeva che esso sarebbe stato trasformato in azienda sanitaria, da inquadrare, a cura della Regione Piemonte, nella organizzazione sanitaria pubblica.
Peraltro quest'ultima vicenda subi' uno iato, nel senso che l'immediata prosecuzione dell'attivita' ospedaliera avvenne come Ente Ordine Mauriziano, mentre solo successivamente, sia pure a breve distanza di tempo, detto ente fu trasformato nella Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano (ASOM). La normativa, non sempre chiara, sia statale sia regionale in materia, ha indotto a soluzioni difformi circa la legittimazione passiva per le obbligazioni attinenti al pagamento delle forniture di materiale sanitario ottenute nel periodo intercorrente fra la costituzione della Fondazione, con contestuale prosecuzione dell'attivita' ospedaliera ad opera dello Ente Ordine Mauriziano, e la trasformazione di questo nella ASOM (cosi' detto 'periodo limbo').
§ 3. Cio' premesso, occorre ripercorrere meno sinteticamente lo sviluppo degli interventi normativi che hanno determinato la difficolta' interpretativa.
Con il decreto legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 2005 n. 4, entrato in vigore in data 23...
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