N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2010

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura alla pubblica udienza del 17 novembre 2010 la seguente ordinanza.

Letti gli atti e sentite le parti nella causa in grado d'appello iscritta ai n. 754/2009 promossa da I.N.P.S.- S.C.C.I. c. Lucchesini Lucia e nei confronti di CERIT S.p.a., Concessionaria del Servizio di Riscossione mediante ruolo per le provincie di Firenze e Massa Carrara, la Corte osserva:

  1. - I termini della controversia.

    Con la sentenza n. 592 del 2008, il Tribunale di Massa respingeva l'opposizione proposta da Lucia Lucchesini a cartella di pagamento e ruolo per un importo di € 11.276,85 avente ad oggetto i contributi e le relative somme aggiuntive richiestile a titolo di iscrizione alla gestione commercianti, per l'attivita' lavorativa svolta all'interno della Vilmo Martini Nuova Venti s.r.1, societa' che gestisce un negozio di vendita al dettaglio di confezioni per adulti ed accessori per abbigliamento in Carrara (Massa Carrara), di cui e' vice presidente dei consiglio di amministrazione.

    Nel contempo, accoglieva la domanda subordinata proposta dalla ricorrente, annullando l'iscrizione della Lucchesini alla gestione separata e condannando l'Inps alla restituzione della relativa contribuzione.

    Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Inps, che sostiene che l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995 eseguita dalla societa', su cui ricadono i relativi obblighi di contribuzione, e' collegata alla percezione del reddito da lavoro autonomo di' amministratore, ed e' cumulabile con ogni altra forma di assicurazione obbligatoria. Ne' in contrario avviso varrebbe invocare l'art. 1 comma 208 della legge n. 662 del 1996, la quale, nel prevedere l'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale essi si dedicano in misura prevalente, si' riferisce ad attivita' di contenuto omogeneo, ovvero che si caratterizzano sotto l'aspetto qualitativo per una stessa tipologia di apporto professionale, e che differiscono unicamente per i diversi settori produttivi nei quali sono inquadrabili (come e' il caso del soggetto che svolge sia attivita' di artigiano che di commerciante).

    Aggiunge che la contribuzione dovuta alla gestione separata dei collaboratori e professionisti fa carico alla societa' che agisce quale sostituto d'imposta, e che e' l'unico soggetto che potrebbe richiedere la restituzione della contribuzione.

    Conclude pertanto affinche' venga parzialmente riformata la sentenza appellata e respinta anche la domanda subordinata proposta in primo grado.

    Si e' costituita Lucchesini Lucia, che propone appello incidentale sostenendo di non essere obbligata all'iscrizione alla gestione commercianti , non sussistendo i requisiti previsti dai comma 203 della L. n. 662 del 1996, in particolare non essendo socia della societa', non essendo familiare coadiutrice di un socio che vi presti la propria attivita' lavorativa (non lavorando la madre Luana Baccioli, soda di capitali, nella societa'), e svolgendo inoltre le proprie incombenze gestionali in esecuzione dell'incarico di amministratore.

    Chiede quindi che la sentenza di primo grado venga totalmente riformata ed in subordine che sia respinto l'appello dell'Inps, essendo preclusa la doppia contribuzione dall'art. 1 comma 208 della legge n. 662 del 1996.

  2. - La normativa applicabile ed il giudizio di rilevanza della legittimita' costituzionale l'art. 11, comma 11 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122).

    Risulta dagli atti del processo che Lucchesini Lucia, figlia della socia Baccioli Luana, e' vicepresidente della s.r.l. Vilmo Martini Nuova Venti, svolgendo tutte le relative attribuzioni, e si occupa anche della vendita all'interno del negozio di abbigliamento in Carrara il cui esercizio costituisce l'oggetto sociale.

    Sussisterebbero quindi i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti previsti dall'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, non potendosi ritenere che l'attivita' di vendita nel negozio (affidata peraltro in via esclusiva alla...

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