N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Leini' (Torino), rappresentato e difeso dall'avv.

Giorgio Santilli, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, via Paolo Sacchi, 44;

Contro Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv.

Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165; Comune di Borgaro Torinese, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Sciolta, Sergio Viale, con domicilio eletto presso Sergio Viale in Torino, corso Montevecchio, 68; Comune di Caselle Torinese, Provincia di Torino; Comune di Settimo Torinese;

rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Sanvido, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, via Grassi, 9; sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2009, proposto da: Comune di Settimo Torinese, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Sanvido, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, via Grassi, 9;

Contro Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv.

Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, piazza Castello, 165; Consiglio Regionale del Piemonte, VIII Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Piemonte, Comune di Leini', Comune di Caselle Torinese; Comune di Borgaro Torinese, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68;

Per l'annullamento quanto al ricorso n. 1097 del 2009:

della deliberazione C.R. 271-34222 del 29 luglio 2009 di indizione del referendum consultivo per l'istituzione del Comune di Mappano;

del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 21 settembre 2009 di indizione del referendum ...

quanto al ricorso n. 1106 del 2009:

del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 21 settembre 2009, con cui e' stato indetto referendum consultivo, ai sensi e con le modalita' di cui al titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i., per l'istituzione di un nuovo Comune denominato 'Mappano', mediante unificazione del territorio di Mappano, attualmente diviso tra i Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leini' e Settimo Torinese;

della Deliberazione Consiliare 29 luglio 2009, n. 488, del Consiglio Regionale del Piemonte, di effettuazione di un referendum consultivo per la istituzione del nuovo Comune di Mappano;

del Parere favorevole dell'VIII Commissione consiliare in merito all'indizione del referendum (non noto al ricorrente);

della relazione di accompagnamento alla proposta di legge n.

633 (istituzione di Mappano), di iniziativa consiliare ...

Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Comune di Borgaro Torinese e di Comune di Settimo Torinese e di Regione Piemonte e di Comune di Borgaro Torinese;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2010 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori avv. Margherita Buscaglino, su delega dell'avv. Santilli per parte ricorrente; avv. Magliona per la Regione; avv. Alberto Marengo, su delega dell'avv. Sanvido per il Comune di Settimo Torinese; nessuno per il Comune di Borgaro Torinese; avv. Alberto Marengo, su delega dell'avv. Sanvido per parte ricorrente, avv. Magliona per la Regione, nessuno per il Comune di Borgaro Torinese;

Vista la Camera di Consiglio del 23 settembre 2010 cui la questione e' stata rinviata per approfondimenti sulla natura della potesta' legislativa statale e regionale in subiecta materia.

1.1. Con il gravame in epigrafe il ricorrente Comune di Leini' impugna la deliberazione di Consiglio Regionale n. 271-34222 del 29 luglio 2009 di indizione di un referendum consultivo per l'istituzione del Comune di Mappano mediante distacco della comunita' recante tale denominazione, dai Comuni di Settimo Torinese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese e Leini' che attualmente condividono il territorio di Mappano.

Con Ordinanza cautelare n. 865/2009 la Sezione aveva accolto la domanda interinale di sospensiva ritenendo affetta l'impugnata deliberazione dal vizio di violazione dell'art. 34 della L. Reg.

Piemonte n. 4/1973 con riguardo alla data di convocazione dei comizi referendari (fissata al 15 novembre 2009) in quanto la citata norma la consente in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre purche' la deliberazione regionale indittiva della consultazione popolare sia divenuta esecutiva entro il 31 luglio dello stesso anno, la' dove il provvedimento all'esame, essendo stato adottato nell'adunanza consiliare del 29 luglio 2009 non sarebbe stato ancora esecutivo a tale data siccome non dichiarato immediatamente eseguibile, l'esecutivita' rimontando, quindi, solo al giorno della sua pubblicazione, avvenuta sul 5° supplemento ordinario del B.U.R. del 7 agosto 2009, in aderenza al disposto della Legge statale n. 62/1953 regolante il funzionamento degli organi regionali, tuttora in vigore, che la Sezione ha ritenuto prevalesse su eventuali leggi regionali di diverso tenore per il principio di specialita' valevole anche a favore di leggi anteriori in ossequio al canone per il quale 'lex posterior generalis non derogat lege priori speciali'.

1.2. Il Consiglio di Stato, investito dell'appello cautelare, riformando con Ordinanza n. 6425/2009 la pronuncia cautelare di primo grado, ha invece opinato che sulla citata norma prevalesse la L. Reg.

Piemonte 4 luglio 2005, n. 29 - dettata per la disciplina del procedimento amministrativo nei margini della competenza regionale in tale materia - la quale all'art. 29 pone la regola, che il T.A.R.

aveva ritenuto, a motivo della sua genericita', inidonea a disciplinare il fenomeno speciale dell'efficacia delle deliberazioni degli organi collegiali regionali, della 'efficacia costitutiva' degli atti amministrativi al momento dell'approvazione dell'organo competente.

In forza della pronuncia del Giudice d'appello, di reiezione della domanda cautelare spiegata in primo grado, il Presidente della Giunta della Regione Piemonte ha adottato il decreto 16 febbraio 2010, n. 17 di indizione del referendum consultivo per l'istituzione del Comune di Mappano, operando un integrale rinvio ai contenuti del precedente decreto n. 93/2009 non piu' oggetto di sospensione giudiziale e convocando i comizi elettorali referendari per il giorno 18 aprile 2010.

1.3. Il Comune ricorrente adiva nuovamente questo T.A.R.

insorgendo avverso il citato ultimo decreto regionale mediante motivi aggiunti depositati il 25 marzo 2010 e recanti anche la contestuale domanda cautelare.

Analogo ricorso interponeva anche il Comune di Settimo Torinese, iscritto al r.g. n. 1106/2009.

Con il primo motivo si deduceva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della L. Reg. Piemonte n. 51/1992 come modificato dalla L. Reg. Piemonte 26 marzo 2009, n. 10 per violazione degli artt. 117 e 3 della Costituzione e di conseguenza l'illegittimita' derivata dei suindicati decreti presidenziali regionali che danno la stura al procedimento inteso all'istituzione del nuovo comune e che fondano sulla contestata norma di legge regionale che stabilisce in 5.000 il numero minimo di abitanti ai fini della creazione di un nuovo comune.

1.4. Nella tesi del ricorrente, dunque, l'art. 3 della L...

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