n. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 2013 -

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento promosso da M.M. e G.M., in proprio e quali genitori esercenti la podesta' sul figlio minore V.;

avv. Susanna Schivo reclamante;

Avverso il decreto del Tribunale di Genova, in composizione collegiale, depositato in data 25 gennaio 2013 e con il quale e' stato rigettato il ricorso proposto in opposizione al provvedimento prot. n. 107740 del 2 aprile 2012 reso ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 396/2000 dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova. Con provvedimento 22-25 gennaio 2013 il Tribunale di Genova ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 contro il rifiuto opposto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di attribuire al figlio V., nato in Genova il 23 marzo 2012 anche il cognome materno. Ha argomentato tale provvedimento sostenendo che l'attribuzione automatica del cognome paterno al figlio legittimo non e' prevista da alcuna specifica norma di legge, ma e' presupposta da una serie di disposizioni regolatrici diverse. Ha affermato che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo avente copertura costituzionale assoluta, richiamando la pronuncia della Suprema Corte 26 maggio 2006 n. 12.641. Ha riferito l'orientamento secondo cui non potrebbe essere attribuito in Italia un cognome diverso da quello riconosciuto dallo Stato di appartenenza perche' cio' arrecherebbe grave pregiudizio all'identita' della persona a cui invece va attribuita tutela assoluta. Trattandosi nel caso di specie di formazione dell'atto di nascita e non di trascrizione di atto formato in altro stato, non sussiste l'esigenza della tutela di un nome gia' in precedenza acquisito. Ha escluso la sussistenza della prospettata questione di legittimita' costituzionale avendo la Corte costituzionale con sentenza 61/2006 dichiarato inammissibile la questione relativamente alle norme che prevedono che il figlio nato dal matrimonio acquisti automaticamente il cognome paterno in quanto la soluzione richiesta avrebbe comportato un'operazione manipolativa esorbitante dai propri poteri. Ha infine osservato che la richiesta formulata dai ricorrenti di aggiungere al patronimico paterno quello materno non sarebbe neppure conforme alla legislazione Brasiliana nella quale sarebbe il cognome paterno a posporsi a quello materno. Contro questo provvedimento hanno proposto reclamo i coniugi G., denunciando l'incoerente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione del provvedimento del tribunale, che avrebbe altresi' omesso di pronunciare sui motivi posti a fondamento del ricorso. Venendo a contrastare le argomentazioni del provvedimento gravato, con il primo motivo affermano che l'orientamento della Suprema Corte del 2006, richiamato, dal tribunale e' ormai superato, invocando un orientamento di legittimita' oltre che della Corte costituzionale piu' recente che vedrebbe tale norma implicita in contrasto con gli articoli 2, 3 e 29 comma 2, nonche' con l'art. 117 comma 1 della nostra carta costituzionale come interpretato dalla piu' recente giurisprudenza costituzionale. Fanno riferimento anche a fonti regolamentari oltre che al d.P.R. 54/2012 che attribuisce il diritto di chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno e sostengono che non si comprende come tale richiesta non possa essere avanzata da entrambi i genitori. Con il secondo motivo, i reclamanti contrastano l'affermazione del primo giudice secondo cui nel caso in esame di formazione dell'atto di nascita non sussisterebbe l'esigenza di tutela di un nome gia' in precedenza acquisito, osservando l'inconferenza di tale argomentazione, dal momento che il minore ha due Stati di appartenenza essendo sia cittadino italiano che brasiliano dalla nascita, per cui esiste il diritto alla tutela della propria identita' personale che non puo' che essere unica in entrambi paesi. Nella specie, infatti il minore e' effettivamente identificato in due modi diversi nei due paesi. Con il terzo motivo, lamentano l'errore del tribunale nell'aver negato l'esistenza della questione di legittimita' costituzionale per essere stata gia' scrutinata...

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