n. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 2012 -

IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile iscritta al n. 292/2010 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni a seguito di incidente stradale;

Visto l'art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1 legge n. 27/2012, visto il d.m. n. 140/2012 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012;

Ritenuto che il procuratore di parte convenuta, Munisteri Grazia Rosa, all'udienza del 19 ottobre 2012, fissata per la precisazione delle conclusioni, in comparsa conclusionale, ha avanzato eccezione di incostituzionalita' delle predette previsioni (arti. 9, 5, 11 del d.l. n. 1/2012), nella parte in cui viene disposta l'applicazione retroattiva delle nuove competenze professionali anche ai giudizi in corso ed all'attivita' gia' svolta ed esaurita prima dell'entrata in vigore, in relazione agli artt. 3, 10, 24, 117 della Costituzione e, quest'ultimo in relazione all'art. 6 del CEDU, all'art. 5 del trattato UE ed all'art. 296 del trattato sul funzionamento dell'UE ed all'art. 6 del trattato UE e, per esso, ai principi dello Stato di diritto richiamati dalla convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta di Nizza;

Esaminate le motivazioni relative alla questione sopra dedotta, riportate nell'ordinanza del 13 settembre 2012 del Tribunale di Cremona, di seguito riportare, che sono totalmente condivise da questo giudicante: «L'art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, ha disposto l'abrogazione con effetto ex tunc, quindi anche per le cause in corso, delle tariffe professionali. L'effetto retroattivo dell'abrogazione si evince senza possibilita' di equivoci o differenti interpretazioni dalla lettera dell'art. 9, comma I-II, ove si afferma perentoriamente che "sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico" e "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante...». Anche il comma V indirizza nella stessa direzione, affermando che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe...». Ora l'applicazione retroattiva dell'abrogazione delle tariffe deve ritenersi in contrasto con gli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione, quest'ultimo nella parte in cui impone di legiferare nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, nella...

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