N. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2011

P.Q.M.

1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 Dlgs n. 28/2010 nella parte in cui prevede l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilita' della domanda giudiziale solo per le materie espressamente elencate nel comma primo;

2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 Dlgs n. 28/2010 e dell'art.

2653 c. 1 n. 1 c.c. nella parte in cui non prevedono, per le domande dirette all'accertamento di diritti reali, la possibilita' di trascrivere la domanda di mediazione e direttamente il verbale di mediazione, con efficacia prenotativa della prima anche rispetto al provvedimento giurisdizionale conclusivo del procedimento giudiziario;

3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 Dlgs n. 28/2010 e dell'art.

16 DM 180/2010 nella parte in cui prevedono l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, prevedendone altresi' il carattere oneroso;

4) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 5 Dlgs 28/2010 e 16

DM 180/2010, nella parte in cui prevedono che solo il convenuto possa non aderire al procedimento di mediazione;

5) dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

6) ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genova, addi' 18 novembre 2011

Il Giudice: Vinelli

IL TRIBUNALE Nella causa civile promossa da:

Sbragi Fioravante, Giavarini Fernanda e Verusio Francesca (avv.ti Enrico Montobbio ed Elisa Guidorzi) contro Condominio Villini di Pieve Ligure, via Coriolano Bozzo n. 25 (avv.ti Massimiliano Solinas).

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva assunta in data 26 ottobre 201l.

Sbragi Fioravante, Giavarini Fernanda, comproprietari della palazzina da terra a tetto sita in Pieve Ligure, via XXV Aprile 195 e Verusio Francesca, proprietaria della palazzina da terra a tetto sita in via Caduti Pievesi 3, hanno depositato ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in data 15 aprile 2011, allegando di essere titolari di servitu' di passo pedonale a favore dei fondi di loro proprieta' ed a carico di una porzione del parco condominiale annesso ai villini civici 1-25, aventi accesso dal cancello contrassegnato con il numero 25 di via Coriolano Bozzo.

Deducono in particolare:

che detta servitu', fondata sui titoli prodotti e finalizzata ad avere un comodo accesso alla scogliera, e' da sempre stata esercitata attraverso una scala a sbalzo accessibile direttamente da via Coriolano Bozzo ed un successivo breve percorso pedonale pianeggiante, fino ad una ulteriore scala un muratura con andamento a linea spezzata sovrapposta alla scogliera;

che nei primi giorni del Novembre 2009 l'amministratore del condominio, su incarico del condominio stesso, aveva fatto demolire la scaletta a sbalzo, impedendo quindi del tutto l'esercizio della servitu' rispetto all'attrice Verusio, e rendendone piu' incomodo l'esercizio quanto agli altri due attori (costretti a percorrere un tragitto molto piu' lungo per ritrovarsi nel punto posto in corrispondenza alla fine della scala demolita).

Tanto premesso chiedevano di accertare la sussistenza della servitu' a favore dei propri fondi ed a carico del parco condominiale annesso ai civici numeri 1-25, avente accesso da via Coriolano Bozzo 25, di dichiararsi illegittima la demolizione della scala e di condannare il condomino convenuto alta rimessione in pristino dei luoghi di causa.

Si costituiva il condominio convenuto, eccependo l'estinzione per non uso ventennale della servitu' quanto all'attrice Verusio e rilevando di avere trasferito in altro luogo l'esercizio della servitu' quanto agli altri due comproprietari, con il consenso degli stessi.

All'udienza ex art. 183 cpc il Giudice rilevava la mancata instaurazione del procedimento di mediazione. Parte attrice eccepiva quindi l'incostituzionalita' dell'art. 5 d.lgs 28/2010, anche alla luce dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e degli artt. 4 e 5 DM 10.10.180, per violazione degli artt. 77, 24, 3 e 111 Cost. per le seguenti ragioni, cosi' riassumibili (le parti corsive riportano letteralmente i rilievi esposti da parte attrice nella memoria depositata in data 26 settembre 2011).

1) L'applicazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai procedimenti ex art. 702-bis, aventi finalita' deflattiva, allunga irragionevolmente i tempi processuali, con conseguente violazione dell'art. 111 Cost.

2) Gli artt. 2643, 2652, 2653 cod. civ elencano gli atti e le domande giudiziali che possono essere trascritti. 'L'elenco e' tassativo e non prevede la trascrivibilita' ne' dell'istanza di mediazione ne' del verbale. Conseguentemente ove si verta in tema di diritti reali, l'istante non solo non puo' avvalersi dell'effetto c.d. prenotativo della trascrizione della domanda (con le immaginabili conseguenze in tema di tutela del diritto e di opponibilita' ai terzi) ma neppure puo' trascrivere direttamente il verbale in cui dovessero essere trasfusi gli intervenuti accordi' essendo necessario far autenticare la sottoscrizione da un pubblico ufficiale. Sarebbe quindi necessario introdurre il processo giudiziario ordinario trascrivendo la relativa domanda, 'successivamente introdurre il giudizio di mediazione (che nella sostanza sarebbe poco piu' che una farsa) e all'esito (ovviamente negativo) dello stesso, riprendere il processo ordinario che a questo punto proseguirebbe nel consueto iter, concludendosi con provvedimento che potra' essere trascritto, giovandosi dell'effetto prenotativo discendente dalla precedente trascrizione della domanda'.

Il procedimento pertanto si porrebbe in contrasto sia con il principio del giusto processo tutelato dall'art. 111 della Costituzione sia con il diritto di tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della costituzione, 'atteso che invece di deflazionare il contenzioso lo porterebbe a gonfiarsi in maniera patologica'.

3) L'art. 60 legge 69 del 2009 disponeva di prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione fosse realizzata senza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT