N. 36 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2011

IL TRIBUNALE All'udienza del giorno 3 novembre 2011, nel processo nei confronti di Guagnano Pietro piu' altri, decidendo in ordine alle questioni preliminari sollevate dalla difesa degli imputati, sentite le parti, e sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 20 ottobre 2011, il Tribunale ha pronunziato la seguente ordinanza.

Le difese degli imputati hanno sollevato diverse questioni preliminari relativamente in particolare:

  1. alla necessita' di procedere all'esclusione dal processo delle parti civili Assoconsum Onlus, Amministrazione Comunale di Lecce, e Selmabipiemme Leasing spa, perche' prive di legittimazione sostanziale alla costituzione di parte civile nel presente processo;

  2. alla nullita' del decreto che dispone il giudizio, lamentata da Selma Bipiemme nella sua veste di ente responsabile ai sensi della legge n. 231/2001, per nullita' dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. e di tutti gli atti conseguenti;

  3. alla nullita' del decreto che dispone il giudizio, lamentata dalle difese degli imputati Guagnano, Solombrino e Naccarelli, per violazione del disposto dell'art. 429 lett. c) c.p.p.;

  4. al contenuto del fascicolo per il dibattimento, contestando la difesa la legittimita' della presenza dei numerosi documenti ivi allegati, peraltro senza indicazione ne' di dettaglio ne' di genere;

  5. alla incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce nei confronti degli imputati Gallo, Kobau e Mungai (gli unici, tra coloro che sono imputati solo del reato di truffa di cui al capo C, che hanno sollevato la questione di incompetenza territoriale), in quanto imputati unicamente del reato di truffa di cui al capo C), da ritenersi consumato in Milano, con asserita conseguente attribuzione della competenza territoriale al Tribunale avente sede in detta citta'; in subordine, questione di incostituzionalita' dell'art. 16 c.p.p., per violazione del principio del giudice naturale ex art. 25

    Cost., laddove la norma processuale debba essere intesa come applicabile anche nei confronti di chi non sia imputato del reato esercitante vis adtractiva.

    Va rilevato che, non essendo in discussione la competenza di questo tribunale in ordine all'intera materia del processo, la questione relativa alla eventuale incompetenza territoriale non ha carattere di pregiudizialita' rispetto alle altre questioni preliminari e non si pone pertanto quale antecedente logico rispetto alle altre; queste, peraltro, essendo tutte questioni preliminari, sono soggette al principio della simultanea trattazione, atteso che l'art. 491 c.p.p. impone che vengano sollevate e discusse subito dopo il compimento dell'accertamento in ordine alla costituzione delle parti; pertanto, verificata la rituale citazione degli imputati, la presenza dei difensori e delle parti civili, dette questioni sono state sollecitate e discusse senza ordine di pregiudizialita'.

    Affrontando pertanto dette questioni nell'ordine in cui sono state sollevate, il Tribunale ritiene di dover osservare quanto segue.

    A) In ordine alla esclusione delle parti civili.

    Preliminarmente, il Tribunale Ritiene di dover premettere alcune riflessioni di carattere generale, il cui richiamo appare utile ad un migliore inquadramento della fondatezza o meno delle questioni sollevate e che di seguito si andra' ad esaminare.

    Come noto, l'art. 185 comma 2 c.p. stabilisce che 'ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui'; l'art. 74 c.p.p., conseguentemente, attribuisce la legittimazione alla costituzione di parte civile per il risarcimento del danno nel processo penale al 'soggetto cui il reato ha arrecato danno nei confronti dell'imputato e del responsabile civile'; l'art. 76 comma 1 lett. d) c.p.p. prevede poi come necessaria formalita', da osservarsi a pena di inammissibilita' della costituzione di parte civile, che questa avvenga mediante deposito di un atto che contenga, tra le altre cose, 'l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda', mentre dal tenore dell'art. 429 lett. c) c.p.p. e dell'art. 521 comma 2 c.p.p.

    si evince peraltro che il reato oggetto della cognizione e della pronunzia del giudice nel processo penale non puo' che essere quello puntualmente descritto nell'imputazione, come desumibile dalla circostanza che le suddette norme prescrivono la necessita', rispettivamente, di una descrizione chiara e precisa del fatto nel capo di imputazione, e della restituzione degli atti al p.m. laddove il fatto emerso dal processo appaia differente da quello oggetto di contestazione.

    Dalla lettura combinata di tali disposizioni, si evince quindi, ricapitolando, che la legittimazione alla costituzione di parte civile spetta a chi lamenti un danno - e cioe' la lesione di un diritto proprio - subito quale conseguenza dello specifico fatto reato per come oggetto di contestazione nel processo; e che la ricorrenza di tali requisiti possa essere indagata in via preliminare, ai fini delle eventuali valutazioni sulla ammissibilita' della costituzione di p.c., solo attraverso l'esame delle ragioni esposte nell'atto di costituzione, non essendo infatti concepibile che il giudice operi diversamente alcun preliminare sindacato sulla fondatezza della domanda, che costituisce invece l'oggetto del giudizio di merito. La ricorrenza delle condizioni di legittimazione alla costituzione di parte civile va quindi compiuta alla stregua dei fatti indicati nell'atto di costituzione, che non a caso, per espressa previsione di legge, deve contenere l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda che si intende far valere (cfr.

    art. 78 comma 1 lett. d) c.p.p.). Il giudice non deve cioe' valutare la fondatezza della pretesa, che e' questione di merito risolubile solo in esito all'esaurimento dell'istruzione, una volta acquisite e valutate le prove offerte dalle parti, ma deve piuttosto valutare se, sulla base di quanto rappresentato dalla parte nel suo atto di costituzione, e quindi in via del tutto astratta, in capo ad essa sia configurabile la titolarita' di un diritto leso dalla condotta reato.

    Per quanto astratta, tale valutazione non puo' tuttavia fermarsi alla verifica circa la sussistenza di una mera enunciazione assertiva di un danno ascrivibile all'autore del fatto-reato, contenuta nella pretesa, ma deve verificarne la teorica fondatezza alla stregua dei fatti costitutivi in essa indicati e valutati alla luce delle norme di diritto che delimitano il caso in cui ricorra una situazione soggettiva tutelata come diritto, e quando un danno possa essere inteso come ingiusto, e pertanto fonte di responsabilita' risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c.

    Tanto premesso, puo' quindi osservarsi che:

    A.1) le difese sostengono in primo luogo la carenza di legittimazione sostanziale di Assoconsum Onlus, trattandosi di ente non godente di riconoscimento ministeriale prima dell'epoca dei fatti per cui e' processo, e che comunque nessun danno avrebbe ricevuto dai reati per cui e' processo, stante anche l'onnicomprensivita' dei fini perseguiti, inidonei a caratterizzare l'ente in oggetto rispetto agli interessi tutelati ed ad attribuirgli una posizione, rispetto a detti interessi, differenziata rispetto a quella propria di qualsiasi consociato rispetto ad un interesse diffuso. Assoconsum Onlus obbietta, per contro, di non aver bisogno di alcun riconoscimento ministeriale, atteso che agisce non gia' ex art. 91 c.p.p. a soddisfazione del diritto di una parte offesa altra da se', ma in tutela risarcitoria di un proprio diretto interesse leso dal reato.

    In merito a tale questione, il tribunale osserva che:

    A.l.a) come previsto espressamente dall'art. 74 c.p.p., e come gia' si e' accennato, nel processo penale la costituzione di parte civile e' ammessa al solo fine di ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. o alle restituzioni; il danno di cui all'art. 185 c.p., pur esteso dalla norma al danno non patrimoniale, e' comunque sempre e solo quello che, conseguente al reato, attiene alla lesione di un diritto soggettivo, salve le limitate ipotesi (che in questo caso comunque non rilevano) in cui la giurisprudenza riconosce la risarcibilita' della lesione di interessi legittimi, nel caso in cui gli stessi avrebbero sicuramente dovuto svilupparsi in diritti soggettivi perfetti, e detta evoluzione sia stata impedita dal fatto illecito altrui. E' pertanto certo che ex art. 74 segg. c.p.p. non e' possibile agire in giudizio ne' per realizzare forme di tutela diverse da quelle risarcitorie o restitutorie, ne' per ottenere il risarcimento di interessi diffusi o di mero fatto; e pertanto la possibilita' che enti esponenziali ed associazioni private...

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