N. 53 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 2010

LA CORTE D'APPELLO A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti e sentite le parti nella causa in grado di appello iscritta al n. 822/2009 promossa da M.A.S.M., in qualita' di genitore esercente la potesta' genitoriale sul minore L.M.A. O. nato il ... in E.... e residente in G.... via ... rappresentate difesa dall'avv.

Gloria Pieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta in Genova, via Dante, 2/41 come da mandato in atti appellante;

Contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, via G. D'Annunzio, 80 presso l'Ufficio Legale distrettuale della sua sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso per procura generale alle liti del 7 ottobre 1993, appellato.

  1. I termini della controversia:

    Con sentenza n. 1041/2009 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da M.A.S.M. avente ad oggetto la declaratoria del diritto della ricorrente, nella qualita' di genitore esercente la potesta' genitoriale sul minore L.M.A. O., a percepire l'indennita' di frequenza di cui alla legge n.

    289/1990, con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei maturati dalla data della domanda amministrativa (13 marzo 2007) al saldo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.

    Osservava il giudicante che la competente Commissione medica aveva riconosciuto la sussistenza, in capo al minore L.M.A. O. dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della provvidenza de qua ma che questa era stata negata per la mancanza della carta di soggiorno richiesta dall'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Affermava il Tribunale che la ricorrente aveva richiesto il primo permesso di soggiorno nel 2006 e non era, dunque, soggiornante sul territorio nazionale da almeno cinque anni (condizione richiesta per il rilascio della carta di soggiorno);

    aggiungeva che non era ravvisabile un'illegittimita' della disposizione di cui all'art. 80 citato per contrasto con il Regolamento CE n. 859/2003, ne' erano invocabili nella fattispecie le pronunce della Corte costituzionale n. 306/2008 e n. 11/2009.

    Avverso la sentenza proponeva appello M.A.S.M. la quale ribadiva che il proprio figlio minore era iscritto alla seconda classe della Scuola Media Statale ed era stato riconosciuto in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per l'erogazione dell'indennita' di frequenza; ricordava che l'indennita' di frequenza e' concessa, a norma dell'art. 3 della legge n. 289/1990, ai minori che frequentano scuole di ogni ordine e grado ed invocava la giurisprudenza che aveva ritenuto l'art. 1 del Regolamento CE n.

    859/2003 applicabile anche ai cittadini dei paesi terzi ed ai loro familiari purche' in situazioni di soggiorno legale nel territorio di uno stato membro. Censurava, dunque, l'impugnata sentenza laddove aveva escluso il diritto di essa appellante a percepire l'indennita' di frequenza a causa della mancanza della carta di soggiorno ed affermava che tale orientamento si poneva in contrasto con l'ormai recepita - anche a livello comunitario - estensione dei regimi di sicurezza sociale a tutti i soggetti legalmente residenti in un territorio. Sosteneva peraltro che fosse compito del giudice dello Stato italiano, nel caso di contrasto tra una norma interna con le norme di fonte comunitaria, disapplicare la norma nazionale, stante la diretta applicabilita' del Regolamento.

    L'INPS resisteva.

  2. La normativa applicabile ed il giudizio di rilevanza della legittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

    La provvidenza richiesta dall'odierna appellante e' disciplinata dalla legge n. 289/1990. Beneficiari di essa sono i mutilati ed invalidi civili, minori di anni 18, cui siano state riconosciute (dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile) difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' i minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hertz; tale provvidenza e' condizionata al 'ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici' connessi con la minorazione ovvero 'alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap', ovvero ancora alla frequenza di 'scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi', dovendosi peraltro ricordare che con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido. L'importo dell'indennita' e' pari all'assegno ordinario di invalidita' di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971 ed e' richiesto, per la sua erogazione, il medesimo requisito reddituale di cui al suddetto assegno. Costituiscono situazioni ostative all'erogazione qualsiasi forma di ricovero nonche' la concessione, o concedibilita', dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508 e la percezione della speciale indennita' in favore dei ciechi civili parziali o dell'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, salva la facolta' dell'interessato di optare per il trattamento piu' favorevole.

    Cio' Premesso, si ricorda che a fondamento della domanda l'odierna appellante afferma che il proprio figlio minore e' in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla succitata legge n.

    289/1990, essendo stato riconosciuto dalla Commissione di Prima Istanza della Regione Liguria affetto da patologie - 'ritardo mentale medio-lieve. Deficit visivo in OD (ODV 1/10)' - che hanno determinato difficolta' persistenti a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT