N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2010

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 378 del 2010, proposto da:

Coeba di Bogo Antonio e C Snc, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

Contro:

Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Murroni, Mattia Pani, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;

Unione comuni Parteolla e Basso Campidano, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Uras, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Torino n. 3;

Nei confronti di Impresa Individuale Manca Caterina, rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Piras, Sergio Segneri, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Sonnino n.

84;

Per l'annullamento:

della determinazione del Responsabile del Settore Ambiente,

LL.PP. e Informatica dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 38 in data 9 marzo 2010, non conosciuta ne' altrimenti comunicata (aggiudicazione definitiva a Manca Caterina);

della determinazione del Responsabile del Settore Ambiente,

LL.PP. e Informatica n. 37 in data 5 marzo 2010, non conosciuta ne' altrimenti comunicata (sospensione in autotutela della precedente determinazione n. 24 del 22 febbraio 2010 con la quale erano stati approvati i verbali delle operazioni di gara, con aggiudicazione definitiva in favore di Coeba;

del verbale di gara n. 3 (aggiudicazione provvisoria a Manca Caterina);

del verbale di gara n. 2 (aggiudicazione provvisoria a Coeba);

del verbale di gara n. 1 (prima analisi della documentazione degli 84 partecipanti alla gara);

della determinazione del Responsabile del Settore Ambiente,

LL.PP. e Informatica n. 24 del 22 febbraio 2010 (aggiudicazione definitiva in favore di COEBA);

della determinazione del Responsabile del Settore Ambiente,

LL.PP. e Informatica n. 152 in data 24 novembre 2009 di indizione della gara, non conosciuta ne' altrimenti comunicata;

del bando/avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento di lavori di realizzazione del progetto pilota 'un segno urbano nel paesaggio';

della nota prot. 4316 in data 28 aprile 2010 a firma del Responsabile del Settore Ambiente, LL.PP. e Informatica in risposta al legale della ricorrente, in riferimento al sussistente dovere per l'Unione dei Comuni di applicare le disposizioni regionali contenute nella L.R. n. 14/2002 (come confermato con delibera G.R. n. 3/8 del 16 gennaio 2009); tutti i provvedimenti gravati vengono impugnati nella parte in cui consentono o hanno permesso illegittimamente la partecipazione alla gara di soggetti accreditati dalla sola qualificazione regionale A.R.A. invece che consentire la partecipazione alle sole imprese qualificate mediante il sistema unico di qualificazione nazionale S.O.A.;

per l'annullamento, ove occorra, della deliberazione n. 3/8 del 16 gennaio 2009 della Giunta della Regione Sardegna e per l'inefficacia e/o l'annullamento del contratto d'appalto eventualmente stipulato tra Amministrazione resistente e controinteressata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna, dell'Unione Comuni 'Parteolla e Basso Campidano' e dell'Impresa Individuale Manca Caterina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il Consigliere dott. Grazia Flairn e uditi per le parti i difensori avv.

ti Barberio, Murroni, Uras, Segneri e Piras;

La Corte costituzionale con sentenza n. 411 del 17 dicembre 2008 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale (oltre che di molti altri) anche dell'art. 24 della L.R. sarda 7 agosto 2007, n. 5, recante 'Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/ 18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto' (sulla base di una impugnazione in via principale del Governo).

In particolare il comma 1 dell'art. 24 rubricato 'Qualificazione negli appalti' prevedeva che:

'I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale devono essere qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, e successive modifiche, o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia, norme alle quali espressamente si rinvia; pertanto le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, devono ammettere agli appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in possesso della sola attestazione rilasciata dalle SOA.'.

La pronunzia di incostituzionalita' si basa, in estrema sintesi, sulla considerazione di fondo che le norme regionali censurate sono costituzionalmente illegittime, poiche', in contrasto con l'art. 3, lettera e), dello Statuto, in quanto delineano una 'disciplina difforme da quella nazionale, alla quale avrebbero dovuto adeguarsi', conformandosi all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, in materie (tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile) 'riservate alla legislazione statale'.

In particolare la Corte ha ritenuto che:

'La Regione Sardegna, con le norme impugnate, ha legiferato in ambiti gia' espressamente ricondotti, da questa. Corte, per un verso, alla materia della 'tutela della concorrenza', per altro verso, alla materia dell''ordinamento civile', dettando una disciplina difforme rispetto a quella stabilita dal legislatore statale con il d.lgs. n.

163 del 2006, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive, senza adempiere all'obbligo di adeguamento.

Infatti, un primo gruppo delle norme regionali impugnate incide sulle procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, sulle procedure di affidamento nonche' sui criteri di aggiudicazione, ambiti compresi nella materia della tutela della concorrenza, anche con una evidente alterazione delle relative regole operanti nel settore degli appalti pubblici. Esse, in particolare, intervengono in tema di: progettazione e tipologie progettuali (art. 9), con l'individuazione di differenti criteri di svolgimento dell'attivita', lesivi della competitivita' e della libera circolazione degli operatori economici; criteri di affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, in particolare mediante la previsione di soglie e modalita' diverse (art. 11 commi da 12 a 16);

validazione dei progetti, in specie attraverso l'ampliamento dell'area accessibile ai validatori non qualificati dall'accreditamento ed il restringimento dell'area riservata ai validatori accreditati (art. 13, commi 3, 4 e 10); individuazione di differenti criteri di aggiudicazione per l'affidamento di lavori pubblici con corrispettivo mediante cessione di beni pubblici nonche' di criteri di espletamento della gara (art. 16, comma 12);

giustificazioni a corredo dell'offerta, in specie mediante la delimitazione dell'obbligo di presentazione delle stesse nei soli casi di offerte anormalmente basse (art. 20, comma 5); ricorso alla procedura semplificata di gara, in specie con l'ampliamento delle relative ipotesi (art. 21, comma 1); pubblicazione dei bandi di gara, in specie con la esclusione della previsione della pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in favore della pubblicazione dei medesimi sui siti internet della Regione, nonche' con la introduzione di forme di pubblicita', attenuata in relazione a bandi inerenti ad appalti di lavori pubblici di valore ridotto (art. 22, commi 2, 14, 17 e 18); 'qualificazione regionale degli esecutori di lavori pubblici' ed individuazione di criteri autonomi di ammissione alla gara (artt. 24 e 30, comma 3); disciplina delle cause di esclusione dalle gare, con l'introduzione di ulteriori ipotesi fra le quali quella della mancata effettuazione del sopralluogo secondo le modalita' fissate dalla stazione appaltante (art. 26, comma 2); riconoscimento del diritto di prelazione del promotore rispetto al vincitore della gara (art. 35, comma 2, e 36);

individuazione di ipotesi peculiari di ricorso alla trattativa privata con e senza pubblicazione di bando (artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3); identificazione di nuove ipotesi di ricorso alle spese in economia (artt. 40 e 41); determinazione di propri criteri di affidamento dei servizi di' ingegneria ed architettura (art. 46, commi 4 e 7); individuazione delle garanzie ed assicurazioni a corredo dell'offerta (art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10, e 11).'.

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