n. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2014 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Federico Roselli - Presidente;

Dott. Pietro Venuti - Consigliere;

Dott. Umberto Berrino - Consigliere;

Dott. Rosa Arienzo - Consigliere;

Dott. Giulio Fernandes - Rel. Consigliere. Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 2439-2010 proposto da: K. N. C.F. elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio 30, presso lo studio dell'avvocato Camici Giammaria, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Breschi Daniela, giusta delega in atti;

ricorrente;

Contro I.N.P.S. - IStituto Nazionale della Previdenza Sociale C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Pulli Clementina, Riccio Alessandro, Valente Nicola, giusta delega in atti;

ricorrente;

Nonche' contro Ministero dell'economia e delle finanze, comune di Pistoia, regione Toscana;

intimati;

Sul ricorso 6219-2010 proposto da: K. N. C.F. elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio 30, presso lo studio dell'avvocato Camici Giammaria, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Breschi Daniela, giusta delega in atti;

ricorrente;

Contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Pulli Clementina, Riccio Alessandro, Valente Nicola, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

resistente con mandato;

Avverso la sentenza n. 2/2009 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 23 gennaio 2009 r.g.n. 981/2007 + 1;

Avverso la sentenza n. 263/2009 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 4 marzo 2009, R.G.N. 997/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2014 dal Consigliere Dott. Giulio Fernandes;

Udito l'Avvocato, Camici Giammaria;

Udito l'Avvocato Pulli Clementina;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Celeste, che ha concluso per: rimessione alla Corte costituzionale o in subordine accoglimento del secondo motivo, rigetto del primo. Fatto Il Tribunale di Pistoia con sentenze nn. 207 e 208 dell'anno 2007 riconosceva a K. N. - cittadina extracomunitaria legalmente soggiornante in Italia - il diritto all'assegno sociale maggiorato nonche' alla pensione ed all'indennita' di accompagnamento per ciechi assoluti con decorrenza rispettivamente dal giugno 2004 e dal marzo 2005 (prestazioni queste gia' attribuite in via amministrativa dal dicembre 2006, ossia da quando la K. aveva ottenuto la carta di soggiorno in virtu' del conseguimento da parte di suo figlio della cittadinanza italiana). Tale decisione veniva riformata, su gravame dell'INPS, dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 23 gennaio 2009) di rigetto della domanda della K. La Corte di merito osservava che l'appellata aveva ottenuto la carta di soggiorno con decorrenza dal quinquennio della sua costante permanenza in Italia, essendo soggiornante (per ricongiungimento familiare) dal 16 febbraio 2001, ed infatti prima del decorso di tale periodo non avrebbe potuto conseguire detta carta ai sensi del disposto dell'art. 80, comma 19, del d.lgs. n. 388 del 23 dicembre 2000. Evidenziava, quindi, che la sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 2008 - nel dichiarare la incostituzionalita' del citato art. 80, co. 19, e delle disposizioni normative collegate nella parte in cui escludevano che l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. 11 febbraio 1980 n. 18, potesse essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perche' essi non risultavano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno (ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3 per il permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo) - aveva argomentato che era legittima la limitazione all'accesso ai benefici assistenziali sempre che non fosse palesemente irragionevole od arbitraria, tale essendo quella che subordinava detto accesso al possesso di un determinato reddito. Partendo, dunque, da tale rilievo la Corte di merito riteneva che era ragionevole condizionare il riconoscimento delle...

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