N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 463 del 2011, proposto da:

Unione Nazionale dei Giudici di Pace - Unagipa, Gabriele Longo, Alberto Rossi, Carla Rufini, Aldo Zamparelli, Mariaflora Di Giovanni, Giacomoantonio Russo Walti, Emilio Manganiello, rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilio Manganiello e Giacomantonio Russo Walti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 27;

Contro Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

Per l'annullamento del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico n. 180 del 18.10.2010, pubblicato nella G.U. n. 258 del 4.11.2010, avente ad oggetto 'regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010', previa eventuale dichiarazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 16 del d.lgs. n. 28 del 2010, in riferimento agli artt. 77 e 24 Cost.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 18 aprile 2012 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale.

  1. Con il ricorso in trattazione, interposto con atto notificato in data 3 gennaio 2011 e depositato il successivo 20 gennaio, i ricorrenti, associazione non riconosciuta Unagipa - Unione nazionale dei giudici di pace, giudici di pace ed avvocati, impugnano il decreto 18 ottobre 2010, n. 180 adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ovvero il regolamento che, in forza della previsione di cui all'art.

    16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 'Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali', reca la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti ai suddetti organismi.

    I ricorrenti, in particolare, ne domandano l'annullamento ritenendolo lesivo degli interessi della categoria dei giudici di pace e forense, nonche' illegittimo perche' in contrasto con il precitato d.lgs. n. 28 del 2010, con la relativa legge delega ed affetto da eccesso di potere sotto vari profili.

    I ricorrenti sollevano poi incidentalmente la questione di costituzionalita' degli artt. 5 e 16 dello stesso d.lgs. n. 28 del 2010, per contrasto con i precetti di cui agli artt. 77 e 24 della Costituzione. Nello scenario investito dal gravame si innesta anche la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, che ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

    Ancorche', infatti, la precitata legge delega n. 69 del 2009 non menzioni specificamente la direttiva n. 2008/52/CE, l'ambito oggetto di regolazione comunitaria e' pressoche' coincidente con quello disciplinato dalle richiamate norme legislative nazionali ed attuato con il decreto impugnato, ed il comma 2 nonche' il terzo criterio e principio direttivo della legge delega in parola (art. 60, legge n.

    69 del 2009) prescrivono al legislatore delegato di disciplinare la mediazione nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria.

    Tant'e' che la direttiva n. 2008/52/CE e' stata richiamata espressamente nel preambolo del decreto delegato 28/2010.

  2. Le questioni di legittimita' costituzionale spiegate dai ricorrenti risultano rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate, come, del resto, gia' ritenuto dalla Sezione con la precedente ordinanza 12 aprile 2011, n. 3202, resa nell'ambito dei ricorsi riuniti nn. 10937/2010 e 11235/2010, pendenti innanzi a questo Tribunale.

  3. Deve necessariamente essere svolta, ancorche' sinteticamente, l'illustrazione del quadro normativo della controversia, per quanto qui di interesse.

  4. In forza dell'invito formulato agli Stati membri dal Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, delle conclusioni adottate dal Consiglio nel maggio 2000 sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, nonche' del Libro verde presentato dalla Commissione nell'aprile del 2002, relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie nelle predette materie, la direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

    Come sempre in tema di diritto comunitario, i 'considerando' della direttiva delineano la generale impostazione conferita all'oggetto della regolazione, sia quanto alle finalita', sia quanto alle caratteristiche.

    La direttiva chiarisce innanzitutto che l'obiettivo di garantire un miglior accesso alla giustizia sia giudiziale che extragiudiziale, e, segnatamente, la disponibilita' del servizio di mediazione, nel contesto della politica dell'Unione europea volta a istituire uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, e' un importante contributo al corretto funzionamento del mercato interno (quinto considerando). Alla luce del sesto considerando della direttiva, la mediazione e', infatti, ritenuta una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale, poiche' le relative procedure sono concepite in base alle esigenze delle parti, e gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilita' di essere rispettati volontariamente, oltre a preservare piu' facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti, benefici che diventano anche piu' evidenti nelle questioni di portata trans frontaliera.

    La direttiva intende indi delinearne gli elementi chiave, per rendere certo il relativo contesto giuridico (settimo considerando).

    Sotto il profilo sostanziale, in positivo, si afferma che la direttiva dovrebbe applicarsi alle controversie transfrontaliere, ma che nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di estenderla ai 'procedimenti di mediazione interni' (ottavo considerando).

    In negativo, si afferma che la mediazione non dovrebbe applicarsi: 'ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facolta' di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti ed obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritti di famiglia e del lavoro' (decimo considerando); 'alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l'arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia' (undicesimo considerando).

    Quanto agli elementi chiave della mediazione, vengono in evidenza, sempre tra i considerando, la differenza tra mediatore e giudice (dodicesimo considerando), la possibilita' di rendere il ricorso alla mediazione obbligatorio ovvero soggetto a incentivi o sanzioni, purche' non venga impedita alle parti 'di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario' (quattordicesimo considerando) ovvero non si impedisca alle parti, nell'incoraggiare la mediazione, in relazione ai termini di prescrizione e di decadenza, 'di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all'arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione' (ventiquattresimo considerando), la fissazione di un termine al processo di mediazione (tredicesimo considerando), la riservatezza del relativo procedimento, anche in relazione all'eventuale successivo procedimento giudiziario od arbitrale (ventitreesimo considerando), l'esecutivita' dell'accordo scritto raggiunto, fatta salva l'ipotesi di contrasto tra lo stesso e il diritto nazionale ovvero quella che l'obbligo contemplato nell'accordo non possa essere per sua natura reso esecutivo (diciannovesimo considerando); ai fini erariali, la tendenziale neutralita' finanziaria in relazione agli stati membri della mediazione, che puo' includere 'il ricorso a soluzioni basate sul mercato' (diciassettesimo considerando).

    Viene inoltre in rilievo l'assistenza del mediatore (decimo considerando), la sua formazione e l'introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualita' della fornitura del servizio (sedicesimo considerando), la flessibilita' del procedimento di mediazione e l'autonomia delle parti, nonche' l'efficacia l'imparzialita' e la competenza della mediazione (diciassettesimo considerando).

    4.1. La direttiva 2008/52/CE regola indi la materia con 14 articoli.

    In particolare:

    l'art. 1 enuncia l'obiettivo della regolazione ('...facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario') e ne delinea il campo di applicazione ['...controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa ne' alla responsabilita' dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT