N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2012

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, per contrasto con gli artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53, 97 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione della stessa al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Roma, addi' 9 maggio 2012

Il giudice: Fedele

IL TRIBUNALE Verbale della causa n. r.g. n. 19402/2011, tra Maria Antonietta Lopriore, Concetta Saldi, Michelina Fasciocco, Michela Orazi, Teodora Poti, Assunta Cardone, Giulia Pantani, Elisabetta Genovesi Luigia Castrignano', Gabriella del Core, Maria Teresa Benini, Barbara Ercole, Carla Ditrani, Isabella Macarini Daniela Gizzi, Annabella Quartararo, Enrica Grigoli, Edviger Corsetti, Antonia Carbone,

Massimo Ceccaccio, attore/i, e:

Ministero istruzione universita' e ricerca ministero dell'istruzione universita' e ricerca MIUR, convenuto/I.

Oggi 9 maggio 2012, alle ore 10,00, innanzi al dott. Ileana Fedele, sono comparsi.

Per i ricorrenti, presenti Genovesi, Poti, Cardone, Ditrani, l'avv. Campilongo Sandro.

Per Ministero istruzione universita' e ricerca l'avv. Molfese Alessandra.

I procuratori si riportano ai rispettivi scritti ed insistono nelle rispettive richieste.

Il Giudice Si ritira in camera di consiglio.

Il giudice designato, dott. Ileana Fedele, all'udienza del 9 maggio 2012 ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al R.G.L. n. 19402/2011 (ad essa riunita quelle recanti i nn. 19403/2011, 19405/2011, 19406/2011, 19408/2011, 19466/2011, 19468/2011, 19470/2011, 19472/2011, 19474/2011, 19482/2011, 19485/2011, 19486/2011, 19487/2011, 19489/2011, 19491/2011, 21651/2011, 21652/2011, 21653/2011, 21654/2011) promossa da: Carla Ditrani, Annabella Quartararo, Daniela Gizzi, Isabella Macarini,

Elisabetta Genovesi, Maria Teresa Benini, Gabriella del Core, Luigia Castrignano', Giulia Pantani, Barbara Ercole, Assunta Cardone,

Teodora Poti, Michela Orazi, Concetta Saldi, Maria Antonietta Lopriore, Michelina Fasciocco, Massimo Ceccaccio, Antonia Carbone,

Edviger Corsetti, Enrica Grigoli elettivamente domiciliati in via Aurelia n. 386, Roma, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Tarullo e Sandro Campilongo come da procura estesa a margine dei rispettivi ricorsi; Ricorrente;

Contro Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, sito in via Luigi Pianciani n. 32, Roma, rappresentato e difeso ex art.

417-bis c.p.c. dalle dott.sse Alessandra Molfese e Azzurra Mottolese,

Resistente.

All'esito della camera di consiglio,

Visti gli atti,

Premesso in fatto che:

con distinti atti gli odierni ricorrenti, nella dedotta qualita' di docenti ed insegnanti in servizio presso istituti scolastici ricompresi nell'ambito di competenza territoriale dell'adito giudice del lavoro, instavano:

  1. per la declaratoria di illegittimita' della sospensione delle posizioni ed incrementi stipendiali disposta dal comma 23 dell'art. 9 del d.l. 31 marzo 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con consequenziale riconoscimento del diritto al trattamento giuridico e retributivo spettante in virtu' delle previsioni contrattuali vigenti, senza tener conto delle contestate riduzioni, a tal fine prospettando violazioni di legge e sollevando dubbi di illegittimita' costituzionale della richiamata normativa primaria rispetto a diversi parametri (artt. 2, 3, 35, 36, 39, 41, 42 53, 97 e 98 Cost.);

  2. per l'accertamento dell'avvenuta abrogazione della disciplina sull'indennita' di buonuscita a decorrere dal 1 gennaio 2011 per effetto del comma 10, art. 12 del medesimo d.l. n. 78/2010, con conseguente declaratoria di illegittimita' del perdurante prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione - operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennita' di buonuscita - e domanda di restituzione degli accantonamenti eseguiti, prospettando, in via subordinata, questione di costituzionalita' per la disparita' di...

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