N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2012

IL TRIBUNALE Ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 2 maggio 2012, la seguente ordinanza nelle cause riunite in materia di lavoro, iscritte ai nn. 38419/10, 38440/10, 38449/10 e 38450/10, vertenti tra Napolitano Carla e Perrella Salvatore Vittorio, elettivamente domiciliati in Palma Campania, Via Querce n. 149, presso lo studio dell'avv. Domenico Balbi, che li rappresenta e difende per procura a margine dei ricorsi introduttivi ricorrenti e Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Via Luigi Pianciani 32 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in giudizio tramite proprio funzionario (costituito nei soli giudizi 38440/10, 38449/10 e 38450/10) resistente.

  1. Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 25 novembre 2010 (n. 38419/10), Carla Napolitano adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:

    che ella, quale docente di scuola secondaria di II grado (classe di concorso Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar C510), aveva prestato attivita', in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in virtu' di plurimi contratti a termine per i seguenti periodi: 1) dal 16 febbraio 2005 al 30.6.2005 presso l'IPSAR di Castel San Pietro Terme (BO); 2) dal 6 settembre 2005 al 30 giugno 2006 pr esso il medesimo plesso scolastico; 3) dal 1° settembre 2006 al 30 giugno 2007 presso il medesimo plesso scolastico; 4) dal 10 gennaio 2008 al 31 agosto 2008 presso l'ISISS di Roma Via Domizia Lucilla; 5) dal 25 settembre 2008 al 31 agosto 2009 presso l'ISISS di Civitavecchia; 6) dal 1º ottobre 2009 al 31 agosto 2010 presso l'IPSAR di Velletri [supplenze sino al termine delle attivita' didattiche le prime tre, poi supplenze annuali];

    che le assunzioni cosi disposte in successione avevano avuto la funzione di sopperire ad esigenze non transitorie bensi' strutturali e permanenti e che nei relativi contratti non erano state indicate le esigenze e le ragioni che avrebbero giustificato l'apposizione del termine;

    che il ricorso sistematico alle assunzioni a termine, necessario per la copertura di una rilevante quota dei posti in organico, era illecito essendo in contrasto con i principi posti dalla direttiva europea 1999/70/CE, cosi come interpretata dalla Corte di Giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano mediante il d.lgs. n. 368/01.

    Cio' esposto, la ricorrente, sulla base di articolate considerazioni in diritto, domandava accertarsi l'illegittimita' delle clausole di apposizione del termine contenute nei contratti suddetti e condannarsi l'Amministrazione, in via principale, a convertire il rapporto in uno a tempo indeterminato a far data dalla stipula del primo contratto nonche' a corrisponderle le conseguenti differenze retributive, ovvero, in subordine, a risarcirle il danno cagionato in misura proporzionata ed efficacemente dissuasiva.

    Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'Amministrazione scolastica restava contumace.

  2. Con ricorso coevo, contestualmente depositato (n. 38450/10),

    Napolitano, richiamata l'esistenza dei medesimi contratti come sopra caratterizzati, osservava che il suo trattamento economico, al pari di quello di tutto il personale precario, era rimasto sempre quello del livello iniziale e che cio' costituiva una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla medesima direttiva europea.

    Conseguentemente, la ricorrente, previa specifica argomentazione in diritto, domandava accertarsi il suo diritto alla progressione professionale retributiva e condannarsi l'Amministrazione a corrisponderle le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianita' di servizio.

    Nel giudizio cosi' instaurato si costituiva in giudizio, ex art.

    417-bis c.p.c., l'Amministrazione, controdeducendo in diritto ed instando per la reiezione della domanda.

  3. Identiche domande, identicamente argomentate, erano proposte dal docente Salvatore Vittorio Perrella, con ricorsi coevi e contestualmente depositati (nn. 38440/10 e 38449/10).

    Perrella esponeva, in punto di fatto, di aver insegnato, sempre in virtu' di contratti a termine e per la stessa classe di concorso C510, nei seguenti periodi: 1) dal 1.9.2003 al 31.8.2004 presso 1'IPSAR di Montesarchio (BN); 2) dal 15.9.2005 al 31.8.2005 presso il medesimo plesso scolastico e presso 1'IPSAR di Fiumicino; 3) dal 27.9.2005 al 31.8.2006 presso quest'ultimo plesso scolastico; 4) dal 15.9.2006 al 31.8.2007 presso quest'ultimo plesso scolastico; 5) dall'11.9.2007 al 31.8.2008 presso quest'ultimo plesso scolastico; 6) dal 29.9.2008 al 31.8.2009 presso quest'ultimo plesso scolastico; 7) dal 21.9.2009 al 31.8.2010 presso 1'IPSAR di Velletri [tutte supplenze annuali].

    L'amministrazione si costituiva in resistenza in entrambi i giudizi.

  4. All'udienza dell'8 novembre 2011, le cause erano riunite per connessione soggettiva ed oggettiva All'udienza odierna, all'esito della discussione, il giudice pronunciava e dava lettura della presente ordinanza di promovimento di questione di legittimita' costituzionale.

  5. La disciplina legislativa delle assunzioni a tempo determinato nel settore (pubblico) della scuola si rinviene tuttora nell'art.

    4 legge n. 124/99, che recita testualmente:

    '1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

  6. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

  7. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

    4-5. (...) 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico [approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

    297], come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge [graduatorie poi divenute ad esaurimento per effetto dell'art.

    1 comma 605 lett. c) legge n. 296/06].

    7-10. (..) 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto 'Scuola% pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.

    (...)' .

    Di recente, il legislatore e' intervenuto su tale corpo normativo, aggiungendovi - con l'art. 1, comma 1, D.L. 134/09, conv.

    in L. 167/09 - il comma 14-bis, per affermare espressamente:

    '14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni'.

    Il citato art. 1, comma 605, lett. c), L. 296/06 contempla, tra l'altro, distinti piani triennali per l'assunzione a tempo indeterminato, per gli anni 2007-2009, di personale, docente e non docente, nei rispettivi contingenti di 150.000 e 20.000 unita', da verificare annualmente nella loro fattibilita', al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'eta' media del personale docente.

    Il medesimo art. 1 D.L. 134/09 cit., come sopra convertito, prevede ancora, al comma seguente:

    '2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualita' e la continuita' del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n.124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo...

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