N. 350 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2009

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente sentenza sull'appello n. 933/07, spedito il 23 marzo 2007, avverso la sentenza n. 218/02/2006, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, contro: Agenzia dogane Ufficio delle dogane di Livorno; proposto dal ricorrente: CI-ERRE S.r.l. via Portuense, 1555 - Ponte Galeria 00100 Roma; difeso da:

Camilli Avv. Massimo, via Manin, 34 - Mestre 30174 Venezia; altre parti coinvolte: Presidente del Consiglio dei Ministri c/o Palazzo Chigi, Palazzo Chigi - 00187 Roma; Presidente del Senato della Repubblica c/o Palazzo Madama, Palazzo Madama - 00186 Roma;

Presidente della Camera dei Deputati c/o Palazzo Montecitorio,

Palazzo Montecitorio - 00186 Roma.

Atti impugnati: rettifica o revisione accertamento n. IM/4 4453/Y IVA importazione.

Ordinanza con ricorso depositato il 23 novembre 2004 la S.r.l.

CI-ERRE impugnava l'avviso di accertamento della Dogana di Livorno, relativo ad un'importazione dalla Tunisia di capi di abbigliamento, che le era stato notificato in quanto il certificato EUR 1, che accompagnava la merce, era privo della sottoscrizione dell'esportatore attestante l'origine dei prodotti.

La Commissione Provinciale di Livorno rigettava il ricorso poiche' riteneva la sottoscrizione dell'esportatore elemento essenziale e, non essendo giunto nessun chiarimento dalle autorita' doganali tunisine, l'apposizione di un timbro senza la sottoscrizione non poteva ritenersi equivalente alla sottoscrizione.

La societa' ricorreva in appello, ma l'ufficio eccepiva l'inammissibilita' del gravame per il mancato deposito della copia dell'atto di appello presso la Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi dell'art. 53, comma 2, decreto legislativo n. 546/92, non essendo stata effettuata la notifica dell'appello a mezzo di ufficiale giudiziario.

Orbene proprio rispetto a tale norma si pongono dubbi di costituzionalita' che richiedono di essere sottoposti al vaglio della Consulta.

La rilevanza della norma nel giudizio in corso e' evidente poiche', laddove la stessa non venisse dichiarata incostituzionale, determinerebbe l'inammissibilita' del ricorso con l'impossibilita', pertanto, di esaminare i motivi dell'appello.

Quanto alla sua non manifesta infondatezza si osserva quanto segue.

La questione era stata gia' sollevata alla Corte costituzionale dalla Comissione Tributaria Regionale della Sicilia sezione staccata di Caltanisetta in relazione agli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed era stata decisa...

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