n. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2014 -

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VENEZIA Sezione IIIa civile Il giudice dott. Maurizio Gionfrida, ha pronunciato la seguente Ordinanza Nella causa civile promossa con ricorso ex art. 702-bis C.P.C. depositato in data 7 febbraio 2014, da: Benaglia Franco - Mercanzin Giampaolo - Turci Lanfranco - Zanotti Katia - Sentimenti Mauro - Lovo Francesco - Zorzi Giorgio - Grossele Paolo - Mortandello Riccardo - Dall'Aglio Francesca;

proc. dom. Avv. Felice Besostri e Francesco Versace, per mandato a margine del ricorso, Ricorrenti contro Stato Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno - rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Convenuti Motivi della decisione I ricorrenti, tutti cittadini elettori in Comuni appartenenti alla Circoscrizione dell'Italia settentrionale orientale nelle Elezioni del Parlamento Europeo, con il ricorso in esame, ritenendo non conformi alla normativa comunitaria EU e alla Costituzione della Repubblica Italiana, le norme nazionali disciplinanti l'attribuzione dei seggi nelle consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, hanno introdotto il presente giudizio formulando le seguenti conclusioni: «Piaccia al Tribunale Civile di Venezia, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, cosi' giudicare: previo rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'UE delle questioni relative all'interpretazione/applicazione del diritto comunitario avvalendosi del procedimento pregiudiziale accelerato ai sensi dell'art. 104-bis del regolamento di procedura della Corte di Giustizia UE cosi' come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia UE con nota del 5 dicembre 2009 n. C-297/01 (ora art. 105 G.U.CE 29 settembre 2012 n. L265 ) previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalita' che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la loro non manifesta infondatezza: accertare e dichiarare il diritto degli elettori ricorrenti come identificati in atto di esercitare il proprio diritto di voto libero, eguale, personale e diretto, cosi' come attribuito e garantito nel suo esercizio dalla Costituzione Italiana e dai vigenti Trattati sull'Unione Europea e il suo funzionamento e norme comunitarie. In caso di resistenza alla domanda dei ricorrenti, spese compensate in quanto non vi e' un interesse privato nel suo accoglimento, ma interesse personale come cittadini elettori alla regolarita' del processo elettorale.» Si e' costituita l'Avvocatura dello Stato eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e l'irricevibilita' delle domande per intervenuta decadenza, attenendo le contestazioni alle operazioni elettorali gia' concluse con l'elezione del Parlamento Europeo per il 2009;

nel merito ha dedotto la manifesta infondatezza delle questioni e chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate. L'eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura va disattesa dovendosi rilevare che i ricorrenti hanno fatto concreto riferimento ai risultati delle consultazioni del 2009 al fine di dimostrare che la denunciata compressione e limitazione del diritto di voto non assume rilievo meramente teorico;

la domanda di accertamento e' invece formulata con riferimento alle future consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo e in tal senso va affermata la giurisdizione dell'A.G.O. a conoscere della controversia e riconosciuta l'ammissibilita' della domanda in...

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