N. 232 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2012

P. Q. M.

Visti ed applicati gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 ss. della legge visti ed applicati gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 ss.

della legge ordinaria 11 marzo 1953 n. 87; 183 ss., 190, 281-quater s., 278, 279, 295 c.p.c.; 118 ss. delle disposizioni d'attuazione e transitorie del c.p.c;.

Solleva d'ufficio (la non manifestamente infondata questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 2012, n. 27, in oggetto del seguente testo normativo: '3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali 'per i seguenti motivi:

I - Che tale testo normativo risulta inesistente nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge teste' cit., e che, pertanto, trattandosi di norma di legge innovativa dell'ordinamento giuridico, entrata in vigore esattamente allorche' pubblicata nel Supplemento ordinario n.

53/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 marzo 2012 n. 71, stabilisce l'ultrattivita' delle abrogate tariffe professionali relative alle sole spese processuali, con decorrenza retroattiva dalla data d'entrata in vigore del decreto-legge convertito 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 gennaio 2012 n. 19 ed entrato in vigore in pari data), in violazione degli articoli 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost.

II - Che, avendo i commi 1 e 5 del decreto-legge, esattamente riprodotti nella legge di conversione, entrambi identificati nel testo che precede del presente dispositivo, abrogato ex professo le norme di rinvio recettizio, di cui al decreto ministeriale di determinazione delle su ripetute tariffe, gia' contenute negli articoli 60 ss. e 64 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.

1578, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1933, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante 'Ordinamento delle professioni di avvocato [e procuratore]' e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1934, n. 24 con il d.m. n. 127/2004 d'accompagnamento, l'ultrattivita' suddetta di tali tariffe giudiziali si palesa impossibile, irragionevole ed inesistente ed, percio', incostituzionale per violazione dei medesimi articoli 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost.

Sospende per l'effetto, tutti i sotto elencati processi in corso:

  1. Procedimenti contenziosi civili ordinari e cautelari: R.G.

    n. 2805/1994 + 2538/2000 + 1392/2002 + 1663/2002 + 1482/2003 + 1824/2003 + 1200/2004 + 2876/2005 + 5662/2005 + 3349/2007 + 4433/2007 + 6881/2007 + 4169/2008 + 4864/2008 ed, inoltre, dacche' insuscettibili di essere spediti a sentenza, R. G. n. 3083/1995 + 160/2001 + 2338/2002 + 1248/2003 + 2182/2003 + 2510/2003 + 4027/2005 + 4274/2005 + 62/2006;

  2. Procedimenti di ricorso per decreto ingiuntivo: R.G.P.S.

    n. 2222/2007 (ritrovato dopo lunga irreperibilita') + 4442/2011 + 4036/2011 + 4442/2011 + 4901/2011 + 4922/2011 + 4992/2011 + 5134/2011 + 5136/2011 + 5172/2011 + 5394/2011 + 16/2012 + 32/2012 + 1056/2012 + 1456/2012 + 1498/2012 + 1528/2012;

    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

    Dispone che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' venga comunicata dal cancelliere dirigente anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

    Si comunichi.

    Cosi' provveduto in Nocera Inferiore (Salerno), in data 30 aprile 2012.

    Il giudice monocratico: De Giacomo

    IL TRIBUNALE All'esito dell'udienza di precisazioni delle conclusioni tenutasi in data 25 novembre 2011, e della scadenza dei termini massimi, contemplati dagli articoli 190, 281-quater s. c.p.c.; 118 ss. delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.p.c. nel procedimento contezioso R.G.A.C.C. n. 2805/1994 vertente tra: Morrone Raffaele e Sammartino Antonio, Marrone Guido, Marrone Giuseppe, rappresentati e difesi come in atti, sciolta la riserva che precede, letti gli atti processuali, ha pronunciato la sotto estesa ordinanza di sollevazione d'ufficio della questione non manifestamente infondata d'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma (comma 39, della legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 marzo 2012, n. 71 ed entrata in vigore in pari data), di conversione, contenente modificazioni ed integrazioni normative, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 gennaio 2012, n. 19 ed entrato in vigore in pari data), in applicazione delle disposizioni, di cui:

  3. All'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.

    1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43, e recante l'intestazione 'Norme sul giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale', che recita: 'La questione d'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione';

  4. All'art. 23, secondo capoverso o terzo comma, della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62, il cui testo normativo integrale recita: 'Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita' giurisdizionale una delle parti o il Pubblico ministero possono sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

    a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimita' costituzionale;

    b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

    La questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

    Motivazione Ad avviso del giudicante la controversia non puo' essere decisa allo stato degli atti.

    Ed, invero, questo giudice nutre seri dubbi circa la legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 marzo 2012 n. 71 ed entrata in vigore in pari data), di conversione, contenente modificazioni ed integrazioni normative, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 gennaio 2012 n. 19 ed entrato in vigore in pari data), in oggetto del seguente testo normativo:

  5. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (1) La retroattivita' evidente della norma teste' cit., inesistente nel decreto-legge convertito e volta a disporre l'ultrattivita' delle sole tariffe giudiziarie dalla data d'entrata in vigore di quest'ultimo, va sottoposta al vaglio preliminare della Consulta, dacche', essendo il giudice obbligato a liquidare le spese processuali, ove mai le disposizioni cit. fossero dichiarate incostituzionali, non potrebbe procedervi, ricreandosi quel 'vuoto normativa' ammesso dallo stesso Ministro della Giustizia nell'intervista del 7 febbraio u.s. - successiva all'intervento parlamentare 'ex art. 2233 c.c.' del 31 gennaio precedente - per cui sono state varate le 'norme transitorie' retroattive prefate.

  6. - Premessa.

    E' noto come il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 1° febbraio 2012, ha gia' rimesso al vaglio della Corte costituzionale 1'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 gennaio 2012 n. 19 ed entrato in vigore in pari data), sull'abolizione delle tariffe professionali, ritenendo che le nuove previsioni si pongono in contrasto con il principio costituzionale della ragionevolezza della legge, nella parte in cui non prevedono la disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norme e l'adozione da parte del Ministro competente di nuovi parametri per le liquidazioni giudiziali.

    Come sottolineato nell'ordinanza di rimessione della questione, il...

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