N. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2012

IL TRIBUNALE Il Giudice dell'udienza preliminare Elena Rossi, premesso che:

all'odierna udienza preliminare si procede a carico di Quaglia Daniele, Bortotto Sergio, Gallina Paolo, Zorzi Dino, Merotto Giuliana e Zambon Danilo, nei confronti dei quali il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 c.p. e 1 D.L.vo n. 43/1948, in riferimento alla formazione del corpo paramilitare denominato 'POLISIA VENETA', dotata di un inquadramento e ordinamento gerarchico interno in tutto analogo a quello militare;

questo Giudice in data 21 gennaio 2011 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per contrarieta' all'art. 76, 18 e 25

Cost. dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 nella parte in cui al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge e, in via subordinata, dell'art.

14, comma 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005;

con decreto legislativo n. 213 del 13 dicembre 2010 il Governo ha di nuovo abrogato il decreto legislativo n. 43/48, espungendo la norma dall'elenco delle disposizioni che lo stesso Governo, con il precedente decreto legislativo n. 179 del 2009, attuativo della legge delega n. 246 del 2005, aveva espressamente deliberato di mantenere in vigore;

in conseguenza di questa sopravvenuta nuova e autonoma abrogazione del decreto legislativo 14 febbraio 1948 n. 43 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in quanto questo Giudice ha omesso di valutare gli effetti del decreto legislativo n.

213/10;

in data 27 marzo 2012 e' entrato in vigore il decreto legislativo 24 febbraio 2012 n. 20 che all'art. 9 modifica il libro nono del decreto legislativo n. 66/10 disponendo alla lettera q) che 'all'articolo 2268, comma 1, il numero 297) e' soppresso e, per l'effetto, il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, riprende vigore ed e' sottratto agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213';

Osserva Detto articolo 9 ha espressamente abrogato le precedenti disposizioni abrogatrici con la conseguenza che rivive la disposizione originariamente abrogata, nel caso di specie il decreto legislativo n. 43/48, e l'effetto abrogativo si limita a interrompere il flusso normativo pro futuro della disposizione abrogata, circoscrivendone l'efficacia: rimossa la causa ostruttiva, si determina il ripristino della precedente disposizione normativa.

Il legislatore delegato ha, quindi, ripristinato la fattispecie abrogata ma cio' non e' sufficiente a rendere irrilevante la questione di legittimita' costituzionale delle norme abrogatrici in quanto l'assetto punitivo, estenderebbe retroattivamente i suoi effetti favorevoli di abolitio criminis in forza della regola della lex intermedia favorevole di cui all'art. 2, comma 4, c.p.

Diverso e' il caso in cui l'effetto caducatorio discenda da una sentenza della Corte costituzionale: in tal caso la reviviscenza della norma abrogata e' ammessa sia dalla dottrina maggioritaria, sia dalla Corte costituzionale (sent. 107/1974, 108/1986, 408/1998) in quanto l'illegittimita' costituzionale della disposizione abrogante determina l'annullamento dell'effetto abrogativo.

Solo la dichiarazione di incostituzionalita', pertanto, limiterebbe l'efficacia depenalizzante della norma abrogatrice ai 'fatti concomitanti', la cui irrilevanza penale sarebbe comunque salvaguardata dal principio di irretroattivita' sfavorevole, mentre per i 'fatti pregressi', come quelli oggetto del presente giudizio, si riespanderebbe l'efficacia punitiva della norma penale illegittimamente abrogata vigente al tempus commissi delicti.

Avendo il legislatore reintrodotto la norma incriminatrice abrogata, e' necessario sollevare la questione di costituzionalita' delle norme abrogatrici, precisamente del decreto legislativo n. 213 del 2010, art. 1 nella parte in cui modifica il decreto legislativo n. 179 del 2009 espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo n. 43 del 1948, e dell'art. 2268, I comma n. 297, decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto norme illegittime, rilevandosi che la Corte ha gia' ammesso la possibilita' di sindacare norme di favore intermedie abrogate (sentenza n. 28/10).

La rilevanza della questione non puo' essere pregiudicata dal fatto che gli effetti retroattivi in malam partem, derivanti dalla caducazione ex tunc della norma abrogatrice che fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, potrebbero porsi in contrasto con principio di retroattivita' della lex mitior in quanto la portata costituzionale del principio di retroattivita' favorevole e' strettamente legata all'esistenza di una lex mitior legittima, cioe' validamente emanata nel rispetto di tutti vincoli costituzionali (Corte costituzionale, sentenza n. 394/06).

Questione di costituzionalita' dell'art. 2268, I comma n. 297, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Il decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare, e' entrato in vigore il 9 ottobre 2010 e trova la sua legittimazione nella legge delega del 28 novembre 2005, n. 246, cosi' come modificata dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.

La legge delega per la 'semplificazione e il riassetto normativo' n. 246/05 all'art. 14, comma 14, delega il Governo a individuare le disposizioni antecedenti al primo gennaio 1970 la cui permanenza in vigore e' ritenuta indispensabile e al comma 14-quater ad adottare decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni, anche posteriori al primo gennaio 1970, che siano state oggetto di abrogazione tacita o implicita, oppure che abbiano esaurito la loro funzione, siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete.

Stabilisce, inoltre, al comma 14-ter, che decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

In attuazione di tale legge, il primo dicembre 2009 e' stato emanato il decreto legislativo n. 179, con il quale si e' provveduto a individuare una serie di leggi anteriori al 1970 che devono rimanere in vigore in quanto indispensabili.

Tra queste e' stato espressamente indicato il decreto legislativo n. 43/1948.

Il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, che vieta le associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, e' invece stato abrogato dall'art.

2268, comma 297, del decreto legislativo n. 66/10. Tale abrogazione non era possibile in quanto il d.lgs. n. 43/1948 era stato espressamente fatto salvo dal d.lgs. n. 179/2009 del primo dicembre 2009.

Il decreto legislativo n. 43/1948 dava attuazione al principio di cui all'art. 18, II comma Cost., che dice espressamente che 'sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente...

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