N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2012

P.Q.M.

Visti ed applicati gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 ss. della legge ordinaria 11 marzo 1953 n.

87; 183 ss., 61 ss., 190, 191 c.c., 281-quater s., 278, 279, 295 e per quanto di ragione 352, 356, 359, 633 ss., 669-bis ss. c.p.c.; 118 ss., e per quanto di ragione, 131, 132 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del c.p.c.;

Solleva d'ufficio la non manifestamente infondata questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 2012, n. 27, in oggetto del seguente testo normativo: '3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali' (2) ; per i seguenti motivi:

I. - Che tale testo normativo risulta inesistente nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge teste' cit., e che, pertanto, trattandosi di norma di legge innovativa dell'ordinamento giuridico, entrata in vigore esattamente allorche' pubblicata sul Supplemento ordinario n.

53/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 marzo 2012 n. 71, stabilisce l'ultrattivita' delle abrogate tariffe professionali relative alle sole spese processuali, con decorrenza retroattiva dalla data d'entrata in vigore del decreto-legge convertito 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 gennaio 2012 n. 19 ed entrato in vigore in pari data), in violazione degli articoli 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost.;

II. - Che, avendo i commi 1 e 5 del decreto-legge, esattamente riprodotti nella legge di conversione, entrambi identificati nel testo che precede del presente dispositivo, abrogato ex professo le norme di rinvio recettizio, di cui al decreto ministeriale di determinazione delle su ripetute tariffe, gia' contenute negli articoli 60 ss. e 64 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1933, n. 281, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante 'Ordinamento delle professioni di avvocato [e procuratore]' e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1934, n. 24 con il d.m. n. 127/2004 d'accompagnamento, l'ultrattivita' suddetta di tali tariffe giudiziali si palesa impossibile, irragionevole ed inesistente ed, percio', incostituzionale per violazione dei medesimi articoli 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost.

Sospende per l'effetto, il presente processo in corso R.G. n.

582/2004;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri anche presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno nonche' venga comunicata dal cancelliere dirigente anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Si comunichi.

Cosi provveduto in Nocera Inferiore (Salerno), il 30 aprile 2012.

Il giudice monocratico: De Giacomo

(2) Il testo del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, corredata con le note relative ai riferimenti normativi, pubblicata con correzioni testuali sul 'Supplemento ordinario' n.

65 alla 'Gazzetta Ufficiale' del 3 aprile 2012 n. 79 e rubricato 'Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'', non ha modificato le disposizioni di cui all'art. 9, comma terzo, della legge di conversione cit., sulle quali il giudicante ha sollevato d'ufficio la questione d'illegittimita' costituzionale in oggetto

IL TRIBUNALE All'esito del deposito in cancelleria della nota specifica, contenente l'istanza di liquidazione degli onorati e degli esborsi procedurali di rito, previa prestazione del giuramento di rito ad opera del consulente tecnico d'ufficio nominato in atti, nel procedimento contenzioso R.G.A.C.C. n. 582/2004 vertente tra Chimera Calogero e Desiderio Vincenzo, rappresentati e difesi come in atti;

letta la nota specifica depositata in cancelleria dal perito d'ufficio;

rilevata l'esclusiva prerogativa del giudicante di poterne addivenire alla liquidazione mediante la formulazione alternativa degl'importi degli onorari richiesti:

  1. In forza dell'applicazione degli articoli da 49 a 56, 59, 168, 170 del 'Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 126 /L alla G.U. 15 giugno 2002, n. 139, il cui articolo 299, con decorrenza dal 1° luglio seguente, nonostante abbia sancito l'abrogazione dell'intera legge 8 luglio 1980, n. 319, ne ha disposto l'ultrattivita' applicativa dell'art. 4, recante la rubrica 'Onorari commisurati al tempo', i quali, per le prestazioni peritali non previste nelle Tabelle, indicate nel testo che prosegue, sono commisurati al tempo impiegatone per l'adempimento e vengono determinati in base alle vacazioni (Tariffa vacazionale);

    b) In virtu' dell'applicazione degli articoli 275 e 301 del cit. del 'Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia', approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 126 /L alla G.U. 15 giugno 2002, n. 139, perche', tra essi, mentre l'art. 301 ha sancito l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, pubblicato nella G.U. 18 agosto 1988, n. 193, all'abrogato art. 2 del quale risultavano allegate le Tabelle, gia' approvate con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, gli importi dei cui compensi sono stati adeguati, con decreto ministeriale 30 maggio 2002, pubblicato sulla G.U. 5 agosto 2002, n. 182, l'art. 275 del cit. Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha stabilito che gli onorari degli ausiliari del magistrato, di cui agli articoli 61 ss. e 191 ss. c.p.c. ha stabilito che sino all'emanazione del Regolamento, previsto dall'art. 50, la misura degli onorari e' disciplinata dalle tabelle, allegate, appunto, all'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 (Tariffa proporzionale percentuale e/o proporzionale a scaglioni), salvo l'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 352;

    preso atto che l'art. 9, commi 1° e 5°, della legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U.

    Serie generale - 24 marzo 2012 n. 71 ed entrata in vigore in pari data), di conversione, contenente modificazioni ed integrazioni normative, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 gennaio 2012 n. 19 ed entrato in vigore in pari data), con decorrenza retroattiva dalla data d'entrata in vigore di quest'ultimo ha abrogato il tariffario su descritto, introducendo un sistema parametrale sostitutivo, la cui determinazione non e' ancora avvenuta;

    ritenuta l'inscindibilita' documentale dell'intervento della Corte costituzionale, alla quale vanno trasmessi tutti gli atti processuali di causa, con sospensione necessaria della controversia insorta, ancorche' i compensi professionali giudiziari - fissati con tariffazione speciale - siano liquidati con decreto del giudicante;

    Ha pronunciato la sotto estesa ordinanza di sollevazione d'ufficio della questione non manifestamente infondata d'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma (comma 39, della legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G.U. - Serie generale - 24 marzo 2012 n. 71 ed entrata in vigore in pari data), di conversione, contenente modificazioni ed integrazioni normative, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 gennaio 2012 n. 19 ed entrato in vigore in pari data), in applicazione delle disposizioni, di cui:

    1. - All'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 20 febbraio 1948, n. 43, e recante l'intestazione 'Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale', il cui testo normativo integrale recita: 'La questione d'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione';

    2. - All'art. 23, secondo capoverso o terzo comma, della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62 che recita: 'Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita' giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

    a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimita' costituzionale;

    b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

    La questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le...

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