N. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 2012

P. Q. M.

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 21, e dell'articolo 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, in relazione agli articoli 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 79 e 80 cod. proc. amm.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 marzo 2012 e 18 aprile 2012.

Il presidente: Tosti L'estensore: Polidori

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5371 del 2011, proposto da Lina Falvella e Nevio Capodaglio, rappresentati e difesi dall'avvocato Aristide Police, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, piazza Adriana n.

20;

Contro l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Istituto Nazionale di Statistica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

Per l'annullamento della delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 114/11/CONS del 2 marzo 2011, pubblicata il 23 marzo 2011, con la quale sono state individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 1° maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' di ogni altro atto presupposto, ivi compresi:

  1. il Parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 11 gennaio 2011, reso su apposita richiesta dell'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato prot. n. 0068665 del 17 dicembre 2010 in merito all'applicabilita' delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 78/2010; b) ove occorra ed in parte qua, l'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c) i singoli provvedimenti individuali adottati in esecuzione della predetta delibera n.

114/11/CDNS nei confronti deisingoli ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni e dell'Istituto Nazionale di Statistica;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2012 il dott.

Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la parte ricorrente in punto di fatto premette che il Governo con il decreto-legge n. 78/2010, recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', ha adottato, tra l'altro, un complesso di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa in materia di impiego pubblico e che l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni del tutto inopinatamente, attesa l'irrilevanza delle disposizioni adottate con il citato decreto-legge rispetto alla posizione dell'Autorita' medesima, ha provveduto con la impugnata delibera n.

114/11/CONS a dare attuazione ad alcune di tali disposizioni, tra le quali: a) l'art. 6, comma 12, con il quale sono state soppresse le diarie per le missioni all'estero; b) l'art. 9, comma 1, con il quale viene fatto divieto, per il successivo triennio, di incrementare il trattamento economico dei dipendenti pubblici rispetto a quello ordinariamente spettante nel 2010; c) l'art. 9, comma 2, con il quale viene prevista la riduzione dei trattamenti economici dei dipendenti superiori a novantamila ed a centocinquantamila euro; d) l'art. 9, comma 21, con il quale viene disposto il blocco delle progressioni economiche per il triennio 2011-2013; e) l'art. 12, comma 7, con il quale viene previsto il pagamento dilazionato del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente); f) l'art. 12, comma 10, che prevede l'inclusione di tutto il personale dipendente nel regime del trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art.

2120 cod. civ.;

Considerato che dei provvedimenti impugnati viene chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 2002/19/CE, n.

2002/20/CE e n. 2002/21/CE del 7 marzo 2002, nonche' della Direttiva n. 2009/140/CE del 25 novembre 2009. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2, 5, 27, 28, 38, lett. b), e 40 della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell'art. 1, commi 1 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'art. 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Violazione e falsa applicazione del decreto 31 maggio 2010, n. 78.

I ricorrenti - dopo aver analizzato la posizione occupata nell'ordinamento dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito denominata 'AGCOM'), nonche' la specifica disciplina relativa al trattamento giuridico ed economico ed alle carriere del suo personale, al fine di evidenziare la piena autonomia ed indipendenza organizzativa e finanziaria dell'Ente, assicurata dall'ordinamento comunitario, dalla legge istitutiva dell'Ente medesimo, nonche' dalle altre norme dell'ordinamento nazionale - affermano che esiste una stretta connessione tra le funzioni tipiche dell'AGCOM ed il meccanismo di finanziamento della stessa Autorita', prevalentemente basato su contributi posti a carico dei soggetti privati operanti nel settore delle comunicazioni. Pertanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, essi possono essere gravati di oneri economici solo nella misura necessaria per coprire i costi derivanti dall'attivita' svolta dall'AGCOM e, quindi, in presenza di una contrazione delle spese di esercizio dell'Autorita' derivante dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 78/2010 in materia di contenimento del costo del lavoro, 'una corretta applicazione dei principi comunitari imporrebbe una corrispondente riduzione dei contributi richiesti agli operatori privati ... In caso contrano, e cioe' in base allo scenario delineato dalla delibera impugnata, la contrazione dei costi di funzionamento dell'AGCOM non accompagnata da alcuna revisione della contribuzione privata implica un'imposizione a carico degli operatori di oneri incongrui e sproporzionati, la quale finirebbe per dare luogo ad una vera e propria nuova tassazione mascherata, indiretta e distorta, in assenza della necessaria immediata copertura legislativa, in un ambito in cui l'azione del Legislatore interno in tal senso risulta strettamente vietata dal diritto dell'Unione'. Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che 'l'automatica applicazione all'AGCOM delle previste misure di riduzione dei costi andrebbe ad incidere solo in minima parte su importi gravanti sulle casse pubbliche, colpendo per converso in misura pressoche' esclusiva i versamenti degli operatori economici, attesa l'attuale ripartizione delle voci di finanziamento dell'Autorita' tra bilancio statale e contribuzione privata', con l'ulteriore conseguenza che l'impugnata delibera n. 114/11/CONS e' illegittima perche' non tiene conto della 'estraneita' della posizione dell'AGCOM alla sfera di applicazione delle disposizioni di cui al d.l. n. 78/2010, almeno per tutta la parte ... delle entrate finanziarie coincidente con gli oneri a carico del settore privato';

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Violazione e falsa applicazione del decreto 31 maggio 2010, n. 78.

I ricorrenti - dopo aver ribadito che il rapporto d'impiego del personale dell'AGCOM e' regolato da una disciplina speciale che trova la propria fonte nell'art. 2, comma 28, della legge n. 481/1995 e nell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997, i quali demandano alla stessa Autorita' la regolamentazione di tale rapporto e parametrano il trattamento economico del personale dell'AGCOM a quello dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - sostengono che la delibera n. 114/11/CONS si e' limitata a recepire acriticamente l'impugnato parere reso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in merito all'applicabilita' delle disposizioni del decreto-legge n. 78/2010, il quale sarebbe a sua volta illegittimo perche' la Ragioneria non ha tenuto conto della specialita' dell'AGCOM, ritenendo sufficiente, ai fini dell'applicazione del decreto-legge n. 78/2010, il dato formale della inclusione dell'Autorita' stessa nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (di seguito denominato 'elenco ISTAT'). Tuttavia, secondo i ricorrenti, pur essendo formalmente innegabile che l'AGCOM e' una delle Autorita' indipendenti ricomprese nell'elenco ISTAT, 'non pare validamente revocabile in dubbio che, ogniqualvolta il decreto-legge in esame ha realmente inteso estendere la portata delle misure di contenimento anche alle Autorita' indipendenti ricomprese nell'elenco, ha esplicitato tale volonta' mediante l'impiego della diversa espressione 'le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti'. ... Per inciso, tale...

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