N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2011

IL TRIBUNALE Decidendo sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avanzata da Giangrande Candido Luigi, nato il 20.12.1936 a Squinzano, nell'ambito del procedimento di esecuzione n. 1739/11, ha pronunziato la seguente ordinanza.

Giangrande Candido Luigi ha avanzato, tramite proprio difensore di fiducia, istanza tesa ad ottenere il riconoscimento della ricorrenza del vincolo della continuazione o del concorso formale tra i reati oggetto di alcune sentenze emesse nei suoi confronti da questo Tribunale, ed aventi ad oggetto la ricettazione di assegni aventi asseritamente la medesima provenienza delittuosa; ha quindi chiesto altresi' di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Questo Tribunale ha quindi fissato l'udienza per la discussione camerale della questione avanzata ai sensi dell'art. 671 cpp, per la data del 23.06.2011.

Ai sensi dell'art. 75 co. 2 dpr 115/02 la disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica, ove ne ricorrano i presupposti di legge, anche nella fase dell'esecuzione, e l'istanza volta ad ottenere la ammissione al suddetto beneficio, peraltro formalmente corretta, non e' inammissibile e va quindi vagliata nel merito.

Tra i presupposti di accoglibilita' dell'istanza rilevami, nel caso concreto, gli artt. 76 co. 4 bis e 91 co. 1 lett. a) del citato DPR 115/02, atteso che, dalla lettura del certificato penale, il Giangrande risulta essere stato condannato sia per il delitto di associazione mafiosa (per fatti di cui in casellario non e' riportata la data di commissione ma che devono ritenersi risalenti verosimilmente alla fine degli anni '80, primissimi inizi degli anni '90, atteso che la sentenza di primo grado e' del 1994), sia (piu' volte, ma per fatti tutti commessi negli anni '80) per reati in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e del valore aggiunto.

L'istante, dalla certificazione allegata alla istanza, risulta essere da tempo affetto da invalidita' al 100% in quanto portatore di diverse patologie documentate in allegato alla istanza; dall'allegata relazione dei servizi sociali, risulta essere soggetto settantenne, con una figlia affetta da gravi problemi di salute e per tale ragione percipiente pensione di invalidita' e indennita' di accompagnamento;

egli vive con la propria modesta pensione e quella della moglie (ex coltivatrice - diretta e quindi anch'essa percipiente una pensione modesta) in una casa che, a suo tempo pignorata per debiti, venne poi acquistata da un'altra sua figlia; pertanto, sebbene egli risulti impegnato nella gestione di alcuni terreni 'di famiglia' (come indicato nella suddetta relazione) e, gratuitamente, di un complesso bandistico, si evidenzia un complesso di dati deponenti per la probabile- sussistenza dei - limiti reddituali previsti dall'art. 76 co. 1 DPR 115/02 (salvi gli eventuali approfondimenti sui renditi scaturenti dai suddetti terreni ed eventualmente - trattasi in realta' di attivita' spesso svolte a titolo gratuito - dalla gestione del complesso bandistico), e tali da poter vincere la presunzione relativa di 'abbienza' posta dall'art. 76 co. 4 bis DPR 115/02 nella formulazione conseguente alla pronunzia di parziale illegittimita' costituzionale di tale norma, resa dalla Corte costituzionale con la sua sentenza n. 139/2010 (originata, tra l'altro, da questione sollevata anche da questo stesso giudice), atteso che i 'delitti locupletativi' considerati da detta norma, cosi' come quelli in materia di evasione delle norme sulle imposte, risalgono ad epoca particolarmente risalente nel tempo e tale da rendere estremamente dubbio, salvo verifiche concrete, che essi siano in grado di riverberare concreti effetti sulle attuali condizioni...

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