n. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 2013 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 7/13 depositato il 7 gennaio 2013, avverso avviso di accertamento n. THQ013200832 IRPEF-ADD.REG. 2007 avverso avviso di accertamento n. THQ013200832 IRPEF-ADD.COM. 2007 avverso avviso di accertamento n. THQ013200832 IRPEF-IMPR. ORD. 2007 avverso avviso di accertamento n. THQ013200833 IRPEF-ADD.REG. 2007 avverso avviso di accertamento n. THQ013200833 IRPEF-ADD.COM. 2007 avverso avviso di accertamento n. THQ013200833 IRPEF-IMPR.ORD. 2007 Contro: Ag. Entrate Direzione provinciale Ravenna;

Proposto dai ricorrenti: Zecchi Alessandro Leonardo, vicolo Casello del Diavolo, 32 - 48015 Cervia Ravenna, difeso da Silvagni avv. Francesco Gaetano via U. Bassi 2 - 48121 Ravenna;

Zecchi Raffaello Ludovico v. Madonna Neve, 1 - 48015 Cervia Ravenna, difeso da Silvagni avv. Francesco Gaetano, via U. Bassi 2 - 48121 Ravenna. Con ricorso in data 7 gennaio 2013 la Societa' Hotel Ficocle S.a.s. di Marabini Alfonsina &

  1. e la stessa Alfonsina Marabini, quale socia accomandataria, proposero opposizione, la prima all'avviso di accertamento n. HQ023C00784 per l'anno di imposta 2007, dell'importo di €_1.649,00 a titolo di IRAP, di €

3.878,00 a titolo di IVA ed €

5.817,00 a titolo di sanzione, e la seconda all'avviso di accertamento numero THQ013200830 per l'anno di imposta 2007, dell'importo di €

1.667,00 a titolo di IRPEF, di €

54,00 a titolo di addizionale regionale IRPEF, di €

15,00 a titolo di addizionale comunale IRPEF, e di €

1.736,00 a titolo di sanzione. Si costitui' l'Amministrazione con controdeduzioni del 13 febbraio 2013, chiedendo il rigetto dei ricorsi. Va, preliminarmente, esaminata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con memoria depositata il 6 giugno 2013 con riferimento all'art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 cosi' come introdotto dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 conv. con legge n. 111 del 15 luglio 2011, nella parte in cui esclude l'accesso alla tutela cautelare giurisdizionale per tutto il periodo di tempo occorrente per l'obbligatorio esperimento del reclamo. Cio' in contrasto con quanto disposto dagli artt. 3, 24, 11, 113 della Cost. Ritiene questa Commissione che la norma presenti profili di illegittimita' costituzionale che si riflettono direttamente sull'esito del ricorso in esame. La questione, pertanto, e' rilevante. Ai fini della sua non manifesta infondatezza, deve osservarsi che...

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