N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2012

P.Q.M.

  1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione;

  2. sospende il giudizio in corso;

  3. ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria della Sezione, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

  4. dispone la trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.

Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012.

Il Presidente: Piscitello L'estensore: Perna

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 7981 del 2011, proposto da:

Della Seta Ferrari Corbelli Greco Sommi Picenardi Marco Cirillo Baldassarre Maria, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Sgueglia e Gea Sgueglia, con domicilio eletto presso Ugo Sgueglia in Roma, via Ottorino Lazzarini, 19;

Contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli affari esteri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per l'annullamento del d.P.R. n. 17/11 nella parte in cui stabilisce che per il triennio 2011/2013 la nomina a Ministro Plenipotenziario avra' effetto ai fini esclusivamente giuridici;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Affari Esteri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il cons.

Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. Il ricorrente, funzionario diplomatico del Ministero degli affari esteri rivestente il grado di Ministro Plenipotenziario, impugna il decreto del Ministero degli affari esteri 17 maggio 2011, n. 0856 che, in seguito alla sua nomina al grado di Ministro Plenipotenziario, intervenuta con d.P.R. 16 febbraio 2011, n. 4, con decorrenza 2 gennaio 2011, ha determinato l'attribuzione del relativo trattamento economico, stabilendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli effetti sono 'esclusivamente giuridici'.

    L'impugnato decreto ministeriale espone di dare applicazione al comma 21 dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    La disposizione recita che 'I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

    165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici'.

    Al riguardo, il ricorrente sostiene che il ripetuto art. 9, comma 21, nei suoi confronti non troverebbe applicazione, che, in ogni caso, l'amministrazione ne avrebbe fatto erronea applicazione, e solleva questione di costituzionalita', in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, se applicabile alle nomine degli ambasciatori.

  2. Negli esclusivi limiti imposti dalla verifica di rilevanza della questione di...

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