N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 7661 del 2011, proposto da:

Luca Maestripieri, Cristiano Gallo, Vincenzo De Luca, Fabio Cassese, Elena Basile, Andrea Ferrrari, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ugo Sgueglia e Gea Sgueglia, con domicilio eletto presso Ugo Sgueglia in Roma, via Ottorino Lazzarini, 19;

Contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli affari esteri, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale nello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per l'annullamento d.P.R. 17/11 nella parte in cui ha disposto che la nomina dei ricorrenti al grado di Ministro Plenipotenziario per gli anni 2011, 2012 e 2013 debba avere effetto ai fini esclusivamente giuridici;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2012 il cons.

Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. I ricorrenti, funzionari diplomatici del Ministero degli affari esteri rivestenti il grado di Ministro Plenipotenziario, impugnano il decreto del Ministero degli affari esteri 17 maggio 2011, n. 0856 che, in seguito alla loro nomina al grado di Ministro Plenipotenziario, intervenuta con d.P.R. 16 febbraio 2011, n. 4, con decorrenza 2 gennaio 2011, ha determinato l'attribuzione del relativo trattamento economico, stabilendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli effetti sono 'esclusivamente giuridici'.

    L'impugnazione avverso il predetto provvedimento viene interposta anche dal Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri SNDMAE, sindacato che cura gli interessi della categoria dei diplomatici, nei confronti del quale ogni questione relativa alla legittimazione ad agire, ed ai limiti della stessa, puo' essere esaminata in sede di decisione definitiva, atteso che, in ogni caso, non sussiste alcun dubbio sulla legittimazione degli altri ricorrenti ad agire nella presente sede avverso il gravato provvedimento.

    L'impugnato decreto ministeriale espone di dare applicazione al comma 21 dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    La disposizione recita che 'I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

    165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici'.

    Al riguardo, i ricorrenti sostengono che il ripetuto art. 9, comma 21, non troverebbe ad essi applicazione, che, in ogni caso, l'amministrazione ne avrebbe fatto erronea applicazione, e sollevano questione di costituzionalita', in relazione agli articoli 3, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, se applicabile alle nomine degli ambasciatori.

  2. Negli esclusivi limiti imposti dalla verifica di rilevanza della questione di costituzionalita', va quindi anzitutto chiarito se e' vero che, come sostenuto dai ricorrenti, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 non e' applicabile alle nomine degli ambasciatori (rectius: dei Ministri plenipotenziari).

    La questione in parola e' dai ricorrenti posta con il primo mezzo (Violazione degli articoli 101, 105, 109-bis del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i...

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