N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5228 del 2011, proposto da:

Sandro De Bernardin, Stefano Ronca, Francesco Paolo Trupiano,

Luca del Balzo di Presenzano, Francesco Maria Greco, Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Gherardo La Francesca, Daniele Mancini, Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri -SNDMAE, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gea Sgueglia e Ugo Sgueglia, presso lo studio dei quali domiciliano in Roma, via Ottorino Lazzarini, n. 19;

Contro Ministero degli affari esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per l'annullamento del d.m. 0856 del 17 maggio 2011 che dispone che la nomina ad ambasciatore dei ricorrenti per il triennio 2011/2013 avra' fini esclusivamente giuridici.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli affari esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 23 maggio 2012 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale.

  1. I ricorrenti, funzionari diplomatici del Ministero degli affari esteri rivestenti il grado di ambasciatore, impugnano il decreto del Ministero degli affari esteri 17 maggio 2011, n. 0856 che, in seguito alla loro nomina al grado di ambasciatore, intervenuta con d.P.R. 16 febbraio 2011, n. 4, con decorrenza 2 gennaio 2011, ha determinato l'attribuzione del relativo trattamento economico, stabilendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli effetti sono 'esclusivamente giuridici'.

    L'impugnazione avverso il predetto provvedimento viene interposta anche dal Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero Affari Esteri SNDMAE, sindacato che cura gli interessi della categoria dei diplomatici, nei confronti del quale ogni questione relativa alla legittimazione ad agire, ed ai limiti della stessa, puo' essere esaminata in sede di decisione definitiva, atteso che, in ogni caso, non sussiste alcun dubbio sulla legittimazione degli altri ricorrenti ad agire nella presente sede avverso il gravato provvedimento.

    L'impugnato decreto ministeriale espone di dare applicazione al comma 21 dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.

    La disposizione recita che 'I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

    165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici'.

    Al riguardo, i ricorrenti sostengono che il ripetuto art. 9, comma 21, non troverebbe ad essi applicazione, che, in ogni caso, l'amministrazione ne avrebbe fatto erronea applicazione, e sollevano questione di costituzionalita', in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, se applicabile alle nomine degli ambasciatori.

  2. Nei esclusivi limiti imposti dalla verifica di rilevanza della questione di costituzionalita', va quindi anzitutto chiarito se e' vero che, come sostenuto dai ricorrenti, l'art. 9, comma 21, del d.l.

    n. 78 del 2010 non e' applicabile alle nomine degli ambasciatori.

    La questione in parola e' dai ricorrenti posta con il primo mezzo (Violazione degli artt. 101, 105, 109-bis del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i., dell'art. 9, comma 21, del d.l. 78/2010...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT