N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 2011

P.Q.M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addi' 24 giugno 2011 Il Giudice: Stravino

IL TRIBUNALE Letti gli atti della causa iscritta al n. 5594/2011 R.G., sciolta la riserva formulata all'udienza del 21 giugno 2011;

Osserva Con istanza depositata in data 16 giugno 2011 la societa' G.I.C.A. s.n. c. di Pasquale Moio & C. sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n.

10/2011, di conversione di decreto-legge n. 225/2010. Tale norma cosi' dispone: 'In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile s'interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'.

L'istante osservava quanto segue.

  1. La rilevanza della questione nel caso di specie.

    In primis, sotto il profilo della rilevanza della norma de qua, ai fini del thema decidendum, non vi e' dubbio che la natura assertivamente interpretativa della stessa ne imponga l'applicazione nel caso concreto. Pertanto, il Giudice, dovendosi pronunciare sull'eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta Monte dei Paschi di Siena, non puo' prescindere dall'esame della norma stessa.

  2. Non manifesta infondatezza della questione.

    L'art. 2-quinquies, comma 9, della legge n. 10 del 2011 e' affetto da molteplici profili di incostituzionalita'. Invero, da un lato, difettano le condizioni necessarie per l'esercizio del potere di legislazione, con funzione interpretativa e, quindi, con efficacia ex tunc; dall'altro, la norma impugnata e' idonea a compromettere i principi cardine del nostro sistema di diritto. In particolar modo, risultano violati i principi di ragionevolezza, di effettivita' del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24, primo comma, Cost.);

    d'integrita' delle attribuzioni costituzionali dell'autorita' giudiziaria (art. 102 Cost.) ed ancora il principio del giusto processo, cosi' come l'art. 117 Cost., in materia di rispetto degli obblighi assunti sul piano internazionale con la sottoscrizione della CEDU. Cio' premesso, al vaglio della Corte Costituzionale vanno rimessi i seguenti motivi di incostituzionalita' della legge de qua.

    1. Violazione dei limiti individuati dalla Corte costituzionale all'ammissibilita' di una legge d'interpretazione.

      Com'e' noto, il legislatore puo' adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche 'quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con cio' vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore' (sentenza n. 525 del 2000; in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 374 del 2002, n. 26 del 2003, n. 274 del 2006, n. 234 del 2007, n.

      170 del 2008, n. 24 del 2009).

      Orbene, tale condizione non appare rispettata nel caso di specie.

      1.1. Inesistenza di una norma (specifica) da interpretare, quale condizione dell'esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi (e conseguente irragionevolezza della norma de qua).

      L'art. 2935 c.c. prevede una regola di carattere generale, ovvero quella secondo cui il dies a quo, ai fini della prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare e' posto nelle condizioni di poterlo esercitare. Come noto, ai fini dell'applicazione della suddetta norma rileva la sola possibilita' giuridica di esercitare un diritto - secondo le regole previste, per le varie ipotesi tipiche, dall'ordinamento - e non anche una possibilita' di mero tatto.

      La previsione de qua, che e' inidonea a esaurire la disciplina dei singoli diritti soggettivi e della loro (eventuale) estinzione per prescrizione, necessita dell'etero-integrazione della disciplina speciale prevista per i singoli tipi contrattuali, cosi' come dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni e di ripetizione d'indebito.

      Nel caso di specie, le norme etero-integratrici devono essere individuate nella disciplina:

      1. delle operazioni bancarie. Tali devono considerarsi, in virtu' dell'univoco disposto dell'art. 1852 c.c., l'apertura di credito, il deposito bancario, definiti implicitamente come tali dall'art. 1852 c.c., cosi' come ogni altra relazione tra banca e cliente che sia ascrivibile agli schemi delineati dal Codice Civile o affermatisi in sede interpretativa;

      2. del conto corrente bancario.

      In primis, non vi e' dubbio che una legge d'interpretazione autentica avrebbe dovuto (e potuto) avere ad oggetto solo e soltanto una norma che disciplinasse di per se', in maniera specifica, la decorrenza della prescrizione con riguardo al contratto di apertura di credito, regolato in conto corrente, selezionandone una delle possibili opzioni esegetiche.

      Per contro, tale norma non esisteva, provvedendo gli interpreti a colmare la lacuna, derivante dall'assenza di una norma speciale, con...

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