N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2011

P.Q.M.

Dispone la riunione dei due ricorsi per connessione oggettiva e, ritenutala non manifestamente infondata e rilevante al fine del decidere, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art.

12 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in motivazione specificata, per violazione degli artt. 3, 16, 97 e 98 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione dell'ordinanza stessa alle parti in causa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti dei due rami del Parlamento.

Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011.

Il Presidente: Severini L'estensore: Malaschini

IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2006, proposto da: T.M.R., rappresentato e difeso dall'avv. Aristide De Vivo, con domicilio eletto presso Luca Mazzeo in Roma, via F. Confalonieri, 5;

Contro Ministero della pubblica istruzione, Centro servizi amministrativi di Salerno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione didattica di S. Valentino Torio, non costituiti in giudizio;

Sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2006, proposto da: T.M., rappresentata e difesa dall'avv. Aristide De Vivo, con domicilio eletto presso Luca Mazzeo in Roma, via F. Confalonieri, 5;

contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Centro servizi amministrativi di Salerno, Direzione didattica di S. Valentino Torio,

Ministero dell'economia e delle finanze non costituiti in giudizio;

Per la riforma:

quanto al ricorso n. 1512 del 2006:

della sentenza del T.a.r. Campania - sez. Staccata Di Salerno: Sezione I n. 00007/2005, resa tra le parti, concernente riconoscimento causa di servizio;

quanto al ricorso n. 1513 del 2006:

della sentenza del T.a.r. Campania - sez. Staccata di Salerno: Sezione I n. 00030/2005, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento dipendenza causa di servizio di infermita';

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione e di Centro Servizi Amm.vVi di Salerno e di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2011 il Cons.

Antonio Malaschini e uditi per le parti gli avvocati l'avvocato dello Stato Vitale e l'avvocato Scafarelli per delega dell'avvocato De Vivo l'avvocato dello Stato Vitale e l'avvocato Scafarelli per delega dell'avvocato De Vivo;

Questa Sezione del Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione, 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 1. 11 marzo 1953, n. 87, solleva nel presente giudizio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per violazione degli artt. 3, 16, 97 e 98 della Costituzione.

La questione viene in particolare sollevata nell'esame di due ricorsi in appello al Consiglio di Stato (NRG. 2006/1512 e NRG.

2006/1513), che qui vengono riuniti per connessione oggettiva, avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, rispettivamente nn. 7/05 e 30/05.

Le ricorrenti, T.M.R. e T.M. dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica di insegnanti, in servizio presso la scuola materna statale di San Valentino Torio (Salerno), hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, avverso i decreti del Provveditore agli studi di...

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