N. 271 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5194 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: P.T.L.V. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sarro, con il quale e' elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 19;

Contro Provincia di Caserta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Corvino ed Umberto Gentile, con domicilio eletto in Napoli alla Via Melisurgo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Andrea Abbamonte;

Per l'annullamento:

quanto al ricorso introduttivo:

  1. del provvedimento della Provincia di Caserta prot. n.

    0076935 dell'8 luglio 2010, con il quale e' stata disposta la cancellazione della societa' ricorrente dal registro provinciale delle ditte che effettuano attivita' di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi delle procedure semplificate;

  2. della nota della Provincia di Casetta prot. n. 0092317 del 9 settembre 2010, con la quale, in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3072/2010, e' stata disposta l'effettuazione di un nuovo sopralluogo presso l'impianto gestito dalla societa' ricorrente;

  3. di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della societa' ricorrente;

    quanto al ricorso per motivi aggiunti:

  4. degli atti gia' impugnati con il ricorso introduttivo;

  5. provvedimento della Provincia di Caserta prot. n. 0014161 del 10 febbraio 2011, con il quale e' stata disposta la cancellazione della societa' ricorrente dal registro provinciale delle ditte che effettuano attivita' di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi delle procedure semplificate;

  6. di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, se ed in quanto lesivo degli interessi della societa' ricorrente.

    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Premesso che:

    - la societa' ricorrente, iscritta nel registro provinciale di Caserta delle ditte che effettuano attivita' di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214-216 del d.lgs. n. 152/2006, impugna gli atti in epigrafe emarginati, con i quali le e' stata inibita la prosecuzione dell'attivita' di recupero a causa della riscontrata commissione di irregolarita' nel trattamento dei rifiuti e nella tenuta del sito a cio' destinato;

    - a fondamento dell'impugnazione, corredata da istanza cautelare, sono stati dedotti profili di violazione della normativa ambientale e della legge sul procedimento amministrativo, di violazione ed elusione di pronuncia giurisdizionale, oltre a profili di eccesso di potere sotto svariate angolature;

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