N. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 2008

IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 marzo 2008 e, premesso - per quanto rilevante in questa sede - che:

con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 14 settembre 2006 il sig. Di Monaco Bruno Giuseppe proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 8258 elevato dalla Polizia municipale di Osimo in data 20 giugno 2006 nei suoi confronti per la violazione di cui all'art. 141, commi 2 e 11, del codice della strada;

dalla documentazione trasmessa dall'autorita' che aveva emesso il provvedimento impugnato risulta che il predetto verbale venne notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 3/10 agosto 2006;

all'udienza di prima comparizione del 6 aprile 2007 si costituiva in giudizio l'opposto Comune depositando la relativa comparsa nella quale, in via preliminare, veniva eccepita l'inammissibilita' del ricorso dal momento che il ricorrente aveva provveduto a pagare l'importo della sanzione pecuniaria mediante versamento su 'conto corrente postale in data 3 ottobre 2006', circostanza confermata dal ricorrente nella memoria difensiva depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 17 settembre 2007;

nella citata memoria difensiva il ricorrente evidenziava di aver 'provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in data 3 ottobre 2006 successivamente al deposito del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa avvenuto i primi giorni di settembre 2006, con il quale aveva chiesto in via preliminare, ....la sospensione, inaudita altera parte, del provvedimento', provvedimento di sospensione che, emesso in data 21 settembre 2006, venne notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2006

Osserva in diritto Il comma primo dell'art. 204-bis del codice della strada (come 'inserito' dall'art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214) prevede che, alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (nei casi in cui e' consentito), puo' proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio nel termine di sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione o della sua notificazione.

Per consolidato principio della Corte di legittimita' (pur dopo l'intervento legislativo in precedenza riferito), in tema di sanzioni amministrative il pagamento della somma...

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