n. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 968 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dal comune di Settimo Torinese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Viale, Alessandro Sciolla, con domicilio eletto presso l'avv.to Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio n. 68;

Contro: la regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso l'avv.to Giulietta Magliona in Torino, piazza Castello n. 165;

la provincia di Torino, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore, comune di Leini', comune di Caselle Torinese, comune di Borgaro Torinese, comune di Mappano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti n. 45;

E con l'intervento di ad adiuvandum: Ecoalpidue S.r.l., CPT Costruzioni s.r.l., MM Edizioni S.r.l., Pedemontana S.a.s. di Valenza Rosa &

C., Errecinque S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Federico Videtta, Francesco Paolo Videtta, con domicilio eletto presso l'avv.to Paolo Federico Videtta in Torino, via Cernaia n. 30;

Per l'annullamento: della deliberazione del consiglio regionale n. 180-29152 del 17 luglio 2012, avente ad oggetto: «indizione, ai sensi del titolo iii) della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 di referendum consultivo per l'istituzione del comune di Mappano, previa unificazione dei territori della frazione di Mappano, attualmente divisa tra i comuni di Borgata torinese, Caselle torinese, Leini', Settimo Torinese»;

del decreto del presidente della giunta regionale n. 67 in data 13 settembre 2012;

nonche' per l'annullamento degli atti tutti presupposti, preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, e, in particolare: la proposta di legge regionale n. 187 in data 1° dicembre 2011;

il parere della i commissione consiliare reso nella riunione n. 177 del 13 luglio 2012;

con i motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2013: per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione del I commissione consiliare del consiglio regionale del Piemonte in data 14 gennaio 2013 di approvazione con emendamenti del testo della proposta della legge regionale n. 187 di «Istituzione del comune di Mappano»;

del provvedimento prot. n. 2013000913 in data 18 febbraio 2013 della prefettura di Torino, area II racc. enti locali;

del provvedimento prot. n. 2013000913 in data 27 febbraio 2013, della prefettura di Torino, area II racc. enti locali;

nonche' per l'annullamento degli atti tutti presupposti, preordinati (segnatamente, il risultato del referendum consultivo dell'11 novembre 2012), consequenziali e/o comunque connessi, e in particolare: della «Relazione alla proposta di legge regionale n. 187 licenziata il 14 gennaio 2013»;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di regione Piemonte e di Ministero dell'interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto e diritto Il comune di Settimo Torinese ha impugnato la deliberazione del consiglio regionale piemontese n. 180-29152 del 17 luglio 2012, e il connesso decreto del presidente della giunta regionale n. 67 del 13 settembre 2012, con i quali e' stato indetto il referendum consultivo per l'istituzione del nuovo comune di Mappano, per distacco di porzioni di territorio rispettivamente dai comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese, Caselle Torinese e Leini'. Alla camera di consiglio dell'8 novembre 2012 il collegio, a ridosso della consultazione popolare gia' indetta, ritenute prevalenti le ragioni di democrazia diretta, oltre che l'atto impugnato di dubbia sindacabilita' giurisdizionale, ha respinto l'istanza cautelare. Si e' quindi svolto il referendum consultivo, per altro con partecipazione popolare abbastanza esigua, il quale ha dato esito favorevole all'istituzione del nuovo comune. Successivamente e' stato portato a termine il procedimento legislativo originatosi con la proposta di legge regionale piemontese n. 187 del 1° febbraio 2011, mediante l'approvazione della legge regionale n. 1 del 25 gennaio 2013, che ha istituito il comune di Mappano. A fronte della nomina del commissario e legale rappresentante pro tempore del neo istituito comune e dei primi provvedimenti finalizzati alla costituzione della nuova organizzazione e struttura comunale e' nuovamente insorto il comune di Settimo Torinese, destinato ad essere uno dei comuni limitrofi del neonato comune di Mappano, contestando sotto plurimi profili la legittimita' costituzionale della normativa regionale. In particolare, con riferimento sia alla specifica legge regionale che istituisce il comune di Mappano sia alla disciplina regionale che regolamenta in via generale tali fattispecie, sono stati prospettati i seguenti dubbi di legittimita' costituzionale: 1) illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale piemontese 2 dicembre 1992, n. 51, nel testo recentemente modificato dall'art. 6 della legge regionale piemontese 29 marzo 2009, n. 10 e, in via derivata, della legge regionale piemontese n. 1 del 25 gennaio 2013, istitutiva del comune di Mappano. Contesta in particolare il comune di Settimo che la legge regionale piemontese, in materia di istituzione di nuovi comuni, individua un limite minimo di popolazione pari ad 8000 abitanti, inferiore a quanto indicato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 267/2000, e comunque in violazione dei generali principi di organizzazione delle autonomie locali, i quali godono di copertura costituzionale e costituiscono vincoli insuperabili per legislatore regionale;

2) illegittimita' dei provvedimenti impugnati per illegittimita' costituzionale della legge regionale piemontese n. 1 del 25 gennaio 2013, istitutiva del comune di Mappano, per violazione degli articoli 3, 5, 114,119, 133 della Costituzione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT