n. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2012 -

IL TRIBUNALE All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 16 dicembre 2011, e della scadenza dei termini massimi, contemplati dagli articoli 190, 281 quater s. c.p.c.;

118 ss. delle disposizioni d'attuazione e transitorie del c. p. c., nel procedimento contenzioso R.G.A.C.C. n. 892/2004, vertente tra: Cretella Filomena e Condominio Parco Aurora in persona del legale rappresentante p.t. rappresentati e difesi come in atti, sciolta la riserva che precede;

letti gli atti processuali;

Ha pronunciato la sotto estesa Ordinanza di sollevazione d'ufficio della questione non manifestamente infondata d'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma (comma 3°), della legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G. U. - Serie generale - 24 marzo 2012 n. 71 ed entrata in vigore in pari data), di conversione, contenente modificazioni ed integrazioni normative, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 gennaio 2012 n. 19 ed entrato in vigore in pari data), in applicazione delle disposizioni, di cui: 1. All'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, pubblicata sulla G.U., 20 febbraio 1948, n. 43, e recante l'intestazione "Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale", che recita: "La questione d'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dai giudice manifestamente infondata, e' rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione";

  1. All'art. 23, secondo capoverso o terzo comma, della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, pubblicata sulla G.U. 14 marzo 1953, n. 62, il cui testo normativo integrale recita: "Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita' giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di' legittimita' costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimita' costituzionale;

    1. le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. La questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato. Motivazione Ad avviso del giudicante la controversia non puo' essere decisa allo stato degli atti. Ed, invero, questo giudice nutre seri dubbi circa la legittimita' costituzionale dell'art. 9, della legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 53/L alla G. U. - Serie generale - 24 marzo 2012 n. 71 ed entrata in vigore il di seguente), di conversione, contenente modificazioni ed integrazioni normative, del decreto legge 24 gennaio 2012, n, 1 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 gennaio 2012 n. 19 ed entrato in vigore in pari data), in oggetto del seguente testo normativo: 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua quo ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di Cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*. La retroattivita' evidente della norma teste' cit., inesistente nel decreto legge convertito e volta a disporre l'ultrattivita' delle sole tariffe giudiziarie dalla data d'entrata in vigore di quest'ultimo, va sottoposta al vaglio preliminare della Consulta, dacche', essendo il giudice obbligato a liquidare le spese processuali, ove mai le disposizioni cit. fossero dichiarate incostituzionali, non potrebbe procedervi, ricreandosi quel "vuoto normativo" ammesso dallo stesso Ministro della Giustizia nell'intervista del 7 febbraio u.s. - successiva all'intervento parlamentare "ex art. 2233 c.c. " del 31 gennaio precedente - per cui sono state varate le "norme transitorie" retroattive prefate. Non v'e' dubbio al riguardo che, se l'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 stabilisce che le modificazioni ed integrazioni normative, intervenute in sede di conversione di un decreto legge acquista quo efficacia dal di' seguente la pubblicazione di detta legge sulla G.U., le stesse disposizioni recita quo in contrario che "le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente", come avviene nel caso di specie, in applicazione dell'art. 9 della legge di conversione cit. secondo cui "le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continua quo ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". L'ultrattivita' retroattiva delle tariffe abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 2012, fissata dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, regola l'efficacia si esse "diversamente" da quella normalmente statuita per le modifiche cit. le quali, appunto, se "eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo pubblicazione della legge di conversione". 1. - Premessa E' noto come il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 1° febbraio 2012, ha gia' rimesso al vaglio della Corte costituzionale l'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 24 gennaio 2012 n. 19 ed entrato in vigore in pari data), sull'abolizione delle tariffe professionali, ritenendo che le nuove previsioni si pongono in contrasto con il principio costituzionale della ragionevolezza della legge, nella parte in cui non prevedono la disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norme e l'adozione da parte del Ministro competente di nuovi parametri per le liquidazioni giudiziali. Come sottolineato nell'ordinanza di rimessione della questione, il problema si pone proprio con riguardo alle liquidazioni da parte di un orga quo giurisdizionale, per le quali solamente il cd. decreto «CRESCI ITALIA», dopo aver disposto l'abolizione di tutte le tariffe, minime e massime, ha previsto che il compenso del professionista va determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Il cit. decreto legge n. 1/2012, abolendo le tariffe professionali e rimandando l'indicazione dei parametri a un decreto del ministero della Giustizia, lascia un vuoto normativo che investe le liquidazioni giudiziali, non essendo ancora intervenuto il decreto ministeriale. La questione ha aperto la strada a differenti correnti interpretative all'interno della stessa magistratura e se alcuni hanno ipotizzato, in assenza di parametri determinati, il ricorso all'equita' da parte del giudice, altri hanno invece rilevato come l'equita' giudiziale possa essere esercitata per determinare l'ammontare preciso degli onorari di difesa solo dopo l'adozione di appositi parametri da parte del Ministero, non anche prima, individuando autonomamente i criteri della liquidazione. Ne', come ancora riportato nell'ordinanza di rimessione, potrebbe sostenersi, nella vacanza del provvedimento, l'applicazione ultrattiva delle tariffe ormai abrogate, vigendo in materia di norme processuali il principio del "tempus regit actum", per cui si impone l'applicazione delle leggi vigenti, e dunque del decreto legge n. 1/2012, regolarmente entrato in vigore il 24 gennaio scorso. Il fenomeno non e' nuovo nell'ordinamento giuridico nazionale, ma non si e' mai verificato in dimensioni di questa portata, perche':

      1. Il decreto legge n. 1 del 2012 ha sostituito un apparato tariffario con un sistema parametrale, affatto sconosciuto;

      B) In passato ogni intervento legislativo e' stato accompagnato da un decreto ministeriale contemporaneo e contestuale di determinazione delle tariffe professionali. Infatti, l'attuale testo unico sulle spese di giustizia, assicurando, a mezzo della previsione di cui agli articoli da 49 a 56, 275 e 299, 301 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 155, la permanenza in vigore dell'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, e' stato preceduto dal decreto ministeriale 30 maggio 2002 - stessa data...

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