n. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2013 -

IL TRIBUNALE DI ALBA Nella causa iscritta al R.G.L. n. 483/2012, promossa da: Domenico Anselma, Alfonsa Arena, Georgia Bona, Angelica Chiapella, Simona Duranti, Maria Piera Fenocchio, Maria Ferraro, Vanda Gaiotti, Daniela Gavarino, Silvana Gomba, Francesco Iantorno, Adriana Maffeo, Anna Claudia Marangi, Simonetta Marengo, Margherita Migliasso, Anna Moramarco, Mauro Proglio, Flavio Robaldo, Cristina Romanello, Maura Ruffa, Orazio Santacroce, Carmela Tuccillo, Lidia Veglio, Maria Giovanna Zurlo, assistiti dagli avv.ti Roberto Ponzio, Vittorio Barosio, Giorgio Sobrino - Parti Ricorrenti;

Contro Ministero della Giustizia, assistito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino - Parte Convenuta;

Contro Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Presidente in carica della Corte d'Appello di Torino;

Procuratore Generale in carica presso la Corte d'Appello di Torino;

Corte d'Appello di Torino;

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino - Parti convenute;

II giudice Marco Bottallo, sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti, Osserva 1. - Svolgimento del processo. I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero della Giustizia appartenenti al personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Alba, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alba e l'Ufficio U.N.E.P. del Tribunale stesso, hanno chiesto in via di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la sospensione dell'efficacia della nota a firma congiunta del Presidente della Corte d'Appello di Torino e del Procuratore Generale presso la medesima Corte del 17 ottobre 2012, della nota del 22 ottobre 2012 n. prot. 5454/2012/S/15.2, della nota del Ministero della Giustizia del 15 ottobre 2012 n. prot. 5116 nonche' degli atti consequenziali e connessi, instando altresi' affinche' venisse contestualmente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge-delega n. 148/2011 e del decreto legislativo n. 155/2012 emanato in attuazione della stessa. Gli atti di cui si chiede la sospensione hanno ad oggetto in particolare lo procedura di interpello con cui il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari soppressi dal decreto legislativo n. 155/2012 (tra cui il Tribunale e la Procura di Alba) e' stato invitato a presentare domanda di trasferimento nei posti vacanti del Distretto entro il 5 novembre 2012. I ricorrenti lamentano che i provvedimenti amministrativi in questione sarebbero stati adottati in esecuzione di atti legislativi costituzionalmente illegittimi, ossia dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011 e del decreto legislativo n. 155/2012 in relazione ai quali hanno chiesto pertanto di sollevare la questione di legittimita' costituzionale con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953. Il Ministero della Giustizia si e' costituito in giudizio con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilita' del ricorso sia per carenza del periculum in mora sia perche' impropriamente proposto ai soli fini di sollevare la predetta questione di legittimita' costituzionale i cui presupposti sarebbero incompatibili con le finalita' e la struttura del procedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. All'udienza di discussione del 9 gennaio 2013 il giudice si e' riservato di decidere. 2. - Sull'ammissibilita' dell'incidente di costituzionalita' nel procedimento cautelare. La domanda cautelare dei ricorrenti - diretta a ottenere la sospensione dei provvedimenti amministrativi con cui e' stato disposto l'interpello per il loro trasferimento nelle sedi vacanti del Distretto a seguito della soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Alba prevista dal decreto legislativo n. 155/2012 - si fonda essenzialmente sulla dedotta illegittimita' costituzionale sia del predetto decreto legislativo sia della relativa legge-delega n. 148/2011, la quale ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Con l'emanazione del decreto legislativo n. 155/2012 il Governo ha quindi provveduto a individuare gli Uffici Giudiziari destinati alla soppressione includendovi, per quanto qui rileva, il Tribunale di Alba (con la sezione distaccata di Bra) e la Procura della Repubblica presso il Tribunale stesso, con effetto a far data dal 13 settembre 2013. La prima questione da affrontare, in quanto oggetto di una specifica eccezione del Ministero resistente, attiene all'ammissibilita' dell'incidente di costituzionalita' nell'ambito del giudizio cautelare. L'Avvocatura dello Stato sostiene infatti che la domanda principale dei ricorrenti - ossia la richiesta di immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con contestuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalita' - sarebbe inammissibile in quanto l'adozione del provvedimento sospensivo esaurirebbe il potere del giudice adito in sede cautelare e priverebbe in tal modo di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale, venendo meno la sua decisivita' ai fini della decisione della controversia sottoposta al giudice a quo. La tesi in questione non pare condivisibile alla luce di quanto statuito in piu' occasioni dalla Corte costituzionale circa la possibilita' di disporre in sede cautelare la sospensione del provvedimento impugnato in modo provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimita' costituzionale. La Corte ha osservato che in questi Casi permane il requisito della rilevanza poiche' la pronuncia, per la sua natura meramente temporanea ed interinale, non determina l'esaurimento del potere cautelare del giudice a quo (cfr., ex multis, sentenze n. 444 del 1990, n. 367 del 1991, n. 183 del 1997). Anche il Consiglio di Stato si e' recentemente pronunciato al riguardo, affermando la possibilita' di scomporre il giudizio cautelare in due fasi: nella prima fase la domanda cautelare puo' essere accolta "a termine", fino alla decisione della questione di costituzionalita' contestualmente sollevata;

nella seconda fase, all'esito del giudizio di...

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