N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2012

IL COMMISSARIATO PER IL RIORDINO DEGLI USI CIVICI NELLA REGIONE ABRUZZO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 3 del registro generale contenzioso civile dell'anno 1991 vertente, tra il Comune di Pescocostanzo in persona del Sindaco in carica, non comparso, Speciale rappresentanza degli utenti di uso civico del Comune di Pescocostanzo, non comparsa, e Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale rappresentato e difeso dagli Avvocati Sandro Pasquali e Carlo Massacesi dell'Ufficio Legale della Regione Abruzzo con sede in Via Aldo Moro, L'Aquila, giusta procura generale conferita con deliberazione della Giunta, regionale d'Abruzzo n. 5930 in data 17 novembre 1994, e Di Pasquale Mario residente in Pescocostanzo, non comparso e Sette Lino residente in Pescocostanzo alla via Marella n.

13, non comparso e Sciullo Amedeo residente in Pescocostanzo, non comparso e Colabrese Cesidio residente in Pescocostanzo, non comparso e Colabrese Maria Pia residente in Pescocostanzo, non comparso e Del Cimmuto Arnaldo nato a Pescocostanzo il 3 dicembre 1915, non comparso e Colangelo Carmelo residente in Pescocostanzo, non comparso, avente ad oggetto: accertamento qualitas soli.

Fatto 1. - Il Commissario iniziava - d' ufficio - una serie di processi volti ad accertare la natura di alcuni fondi censiti nel Catasto terreni del Comune di Pescocostanzo al foglio 21, particella n. 63 ed al foglio 28, particelle nn. 14, 51, 177, 178, 179, 180 e 181.

La Regione Abruzzo si costituiva in giudizio dando atto della pendenza di procedure amministrative di sclassificazione.

Nessuna delle parti si costituiva in giudizio.

Veniva nominato un Consulente ed, all'udienza del 7 novembre 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

Diritto 1. - Nelle more del giudizio i terreni oggetto di causa sono stati sclassificati, ai sensi dell'articolo 10 della legge della Regione Abruzzo n. 25/1988, con delibera del Consiglio Regionale n.

104/19 del 12 luglio 1994.

  1. - Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante di dover sollevare d'ufficio - questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 9, 117, 118 e 42 della Costituzione dell' articolo 10 della legge della Regione Abruzzo n.

    25/1988.

    Non ignora il remittente che la questione e' stata gia' portata all' attenzione della Corte costituzionale che la respingeva con la sentenza n. 511 del 1991. Nondimeno si vogliono evidenziare ulteriori profili di incostituzionalita' della norma ed aspetti non valorizzati nella precedente ordinanza di...

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