N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2012

LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 195/2010 del ruolo generale, promossa da:

Scanferlin Mario e Veneto Banca soc. coop. p. a., quest'ultima nella sua qualita' di incorporante di Cofito - Compagnia Finanziaria Torinese s.p.a., con sede in Montebelluna, in persona del legale rappresentante, entrambi elettivamente domiciliati in Torino, presso l'avvocato Vittorio Ferreri, che li rappresenta e difende, in unione con gli avv. Cesare Zaccone e Giorgio De Nova, in forza di procure speciali alla lite in calce all'istanza di riassunzione depositata il 12 ottobre 2011; parte attrice in opposizione;

Nel contraddittorio di Consob - Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa, in persona del presidente e legale rappresentante Lamberto Cardia, elettivamente domiciliata in Torino, presso l'avvocato R. Paparo, rappresentata e difesa dagli avocati F.

Biagianti, M.L. Ermetes e P. Palmisano, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale alla lite in margine alla comparsa costitutiva; parte convenuta in opposizione;

Con l'intervento del pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Mirella Prevete; parte interventuta in causa trattenuta a decisione all'udienza del 27 gennaio 2012.

Ragioni di fatto e di diritto § 1. Con deliberazione n. 17.118 in data 30 dicembre 2009 la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (Consob) irrogava al sig. Mario Scanferlin e alla Cofito s.p.a. determinate sanzioni amministrative in relazione ad una ravvisata fattispecie di abuso di informazioni privilegiate, quale prevista dall'art. 187-bis del t.u.f. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Detta violazione era ravvisata considerando che:

tra il 31 maggio 2005 e il 6 giugno 2005 il predetto sig.

Mario Scanferlin, per conto di Cofito s.p.a., disponeva l'acquisto, di un milione di azioni Mediobanca;

in data 9 giugno 2005 egli disponeva l'acquisto di ulteriori 300.000 azioni di detta societa';

Mario Scanferlin era amministratore di Cofito s.p.a., societa' controllante di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.;

gli acquisti di titoli azionari in questione erano stati posti in essere poco prima che detta banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. effettuasse massicci acquisti di azioni Mediobanca in esecuzione di importanti ordini conferiti dai signori Danilo Coppola e Luigi Zunino, rispettivamente per conto di Gruppo Coppola s.p.a. e di Domus Fin Luigi Zunino s.n.c., operazioni idonee ad influire sulle quotazioni dei titoli oggetto delle negoziazioni;

sin da prima dell'inizio del mese di giugno 2005 l'informazione relativa al fatto che i signori Coppola e Zunino stavano per conferire detti importanti ordini di acquisto di azioni Mediobanca costituiva un'informazione privilegiata ai sensi dell'art.

181 comma 1 del decreto t.u.f.

gli acquisti di titoli Mediobanca effettuati dal signor Mario Scanferlin, come innanzi indicati, erano stati effettuati utilizzando l'informazione privilegiata suddetta;

essi erano successivamente oggetto di disinvestimento con un profitto realizzato di euro 1.407.505 al netto delle commissioni.

Al signor Mario Scanferlin era applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.800.000, oltre alla sanzione amministrativa accessoria prevista dall'articolo 187-quater del t.u.f. per la durata di mesi sei.

La sanzione amministrativa pecuniaria era applicata al signor Mario Scanferlin in via diretta, quale autore della violazione, ai sensi dell'articolo 187-bis del t.u.f., ed alla Cofito s.p.a. veniva ingiunto di pagare il medesimo importo in qualita' di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge 24/11/89 n. 681.

Inoltre analoga sanzione amministrativa, di curo 1.800.000, era applicata anche alla predetta Cofito s.p.a. ai sensi dell'art.

187-quinquies del t.u.f., in qualita' di ente nell'interesse del quale la violazione era stata commessa.

Infine la delibera disponeva, ai sensi dell'articolo 187-sexies del t.u.f., la confisca di titoli azionari e obbligazionari pari alla somma del controvalore dei titoli azionari Mediobanca oggetto delle movimentazioni ritenute sorrette da abuso di informazione privilegiata e del profitto conseguito.

La confisca era disposta facendo riferimento al precedente provvedimento di sequestro che era stato disposto da Consob con delibera n. 17.090 del 9 dicembre 2009 ed era stato eseguito con verbale della G. di F. in data 15 dicembre 2009.

La delibera teste' citata cosi' testualmente disponeva:

'E' disposto il sequestro di somme di denaro, strumenti finanziari o altri beni anche immobili di pertinenza di Cofito s.p.a.

fino alla concorrenza del valore del prodotto dell'illecito alla medesima contestato pari a € 20.723.331'.

L'importo cosi' determinato rinviene dalla somma dei seguenti addendi: euro 19.255.857, pari alla somma impiegata per gli acquisti delle azioni Mediobanca effettuati con abuso di informazione privilegiata; euro 1.467.474, pari al differenziale positivo conseguito all'atto della rivendita delle medesime azioni, rivendita che era avvenuta tra il 10/06/2005 al 25/07/2005 per il prezzo complessivo di 20.723.331.

Il sequestro era eseguito presso la Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. con sede in Torino, su valori di proprieta' di Cofito s.p.a.

Erano sottoposti a sequestro, sul dossier titoli numero 1/12 esistente presso detta banca con intestazione a Cofito s.p.a., i seguenti...

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