N. 349 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2010
IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile n. 186/A/08 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa da Demi Alessandro, residente in Firenze, rappresentato dagli avvocati Claudio Stellini e Nicola Cittadini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castiglione del Lago, via del Progresso 7, ricorrente contro: Ufficio territoriale del governo di Perugia convenuto, avente per oggetto la opposizione al provvedimento prefettizio 30742/08-9436-area III inc.
del 22 luglio 2008, considerato che:
a seguito di grave incidente stradale nel quale era stato violentemente tamponato, il Demi, in stato di shock era stato ricoverato presso l'Ospedale di Perugia, dove si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 Cds;
tale rifiuto veniva sanzionato a norma dell'art. 186 c7 e 2c Cds: gli Agenti della Polizia Stradale di Castiglione del Lago ritiravano immediatamente la patente di guida e sequestravano il mezzo; successivamente il Prefetto di Perugia emetteva il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 223 Cds c.3 dal 7 luglio 2008 al 6 luglio 2010;
presentato il ricorso ed esaminato lo stesso in udienze successive, all'udienza del 2 dicembre 2009 la difesa del ricorrente presentava certificato della Commissione Medica insistendo per la sospensione del provvedimento, adducendo tra l'altro profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 223 Cds. e successive modifiche.
La giurisprudenza e' univoca nel considerare che il provvedimento cautelare non e' cumulabile con la condanna che il Giudice Penale irroga ai sensi degli artt. 186 e 187 Cds. Ne consegue che il periodo di sospensione della patente di guida sara' solo quello stabilito dalla sentenza penale, da cui verra' detratto il periodo di sospensione cautelare gia' scontato.
La quantificazione della sanzione accessoria a seguito di sentenza penale di condanna e' demandato all'art. 186 Cds e successive modifiche, che prevede che la stessa vari da un minimo di 3 mesi (al comma 2 lettera a) ad un massimo di 2 anni (comma 2 lettera c) fino alla revoca della patente nei casi specifici previsti.
Il comma 9 del medesimo articolo e il comma 6 dell'art. 187 cds prevedono che il Prefetto, nella immediatezza dell'accertamento e in attesa della definizione del giudizio penale, possa disporre in via cautelare la sospensione della patente di guida fino ad esito favorevole della visita medica.
La dissonanza con l'art. 223 comma 3 Cds appare palese. In...
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