n. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2014 -

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 445 del 2012, proposto da Luisa Tagliafierro, nella qualita' di titolare della struttura ricettiva denominata "Camping L'Iscamare di Luisa Tagliafierro", e Domenico Tagliafierro, rappresentati e difesi dall'avv. Laura Clarizia, con domicilio eletto in Salerno, l.go Dogana Regia,15 c/o studio dell'avv. A. Brancaccio;

contro Comune di San Mauro Cilento, in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Tortora, con domicilio eletto in Salerno, via D. Vecchia, 40 c/o studio dell'avv. L. Visone;

per l'annullamento del provvedimento comunale prot. n. 496 del 30-1-2012, di diniego autorizzazione alla prosecuzione di attivita' di campeggio;

del provvedimento comunale prot. n. 318 del 19.1.2012, di diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio e la comunicazione dei motivi o stativi all'accoglimento dell'istanza di accertamento di compatibilita' paesaggistica ex artt. 167 d.lgs. d.l.gvo n. 42/2004 e 36 dPR n. 380/2001;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Mauro Cilento Persona del Sindaco P.T.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. - Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il diniego di rinnovo di autorizzazione per l'attivita' di campeggio in uno al diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria per opere abusivamente realizzate all'interno del "Camping L'Iscamare di Luisa Tagliafierro", quest'ultimo reso su istanza di accertamento di compatibilita' paesaggistica presentato ai sensi degli artt. 167 d.1.gvo n. 42/2004 e 36 del dPR n. 380/2001. Tale struttura ricettiva e' situata in agro del Comune di San Mauro Cilento e trovasi in area ricompresa nel Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dunque, paesaggisticamente vincolata ex d.lgs. n. 42/2004 e sottoposta alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico approvato con d.m. 4-10-1997. Il primo provvedimento comunale oggetto di ricorso e' fondato sulla esclusiva circostanza che il campeggio non e' in regola con la normativa urbanistica ed ambientale, richiamandosi in proposito il diniego di sanatoria, espresso con atto prot n. 318 del 19-1-2012, pure gravato nel presente giudizio. Cio' posto, risulta decisiva, ai fini della definizione del giudizio, la valutazione di legittimita' di tale ultimo provvedimento, il quale consacra, con la determinazione negativa assunta, la irregolarita' della struttura ricettiva sotto il profilo urbanistico ed ambientale. Va, invero, osservato che, a fondamento dell'espresso diniego, la nota prot. n. 318 del 19.1.2012 pone la considerazione che "dall'esame dei grafici allegati all'istanza in oggetto e dalla documentazione fotografica si evince che l'intera area adibita a campeggio risulta occupata anche da roulotte e case mobili inglobate in strutture fisse, quali recinzioni, cancelli, aiuole coperte da tettoie con telai in ferro, pannelli in lamiera o teli ombreggianti;

tali strutture impediscono di fatto la immediata removibilita' delle roulotte o case mobili a chiusura della stagione balneare;

che le roulotte e le case mobili che presentano le caratteristiche sopra descritte non rispettano il carattere di temporaneita' e facile amovibilita', e, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5 del dpr 380/2001 sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione con aumento di superfici e volumi che non risultano autorizzati agli atti di ufficio;

che ai sensi dell'art. 167, IV comma del d.lgs. 42/04 e' possibile ottenere l'accertamento di compatibilita' paesaggistica solo per le opere che non abbiano determinato creazione di superficie utile e di volumi...". Parte ricorrente, peraltro, contesta la legittimita' di tale assunto, evidenziando la non abusivita' delle predette installazioni e richiamando in proposito la disposizione normativa contenuta nell'articolo 2, comma 1, della legge regionale Campania n. 13 del 26-3-1993, come modificato dall'art. 1, comma 129, della legge regionale Campania n. 4 del 15 marzo del 2001, il quale cosi' recita "I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unita' abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili. Tali installazioni anche se collocate permanentemente...

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