n. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA (Sezione Quarta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 367 del 2012, proposto da: Nunzio Ferone, Michele Scarpato, Salvatore Colella, Orlando Di Muro, Giuseppe Petrone, Massimo Iodice, Massimiliano Senarcia, Francesco Paolo Morvillo, Giovanni Iacomino, Paolo Esposito, Cito Accennato, Ettore Monfrecola, Vincenzo Iardelli, Onofrio Polverino, Bernardo Polverino, Pasquale Cicatiello, Paolo Ruoppo, Ivan Canallo, Claudio Lizza, Marco Spallaccio, Fabrizio Grillo, Gianluca Tomeo, Enrico Di Vernieri, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta, Angelo Coppola, con domicilio in Napoli, Segreteria Tar Campania;

Contro Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

Per l'annullamento della nota del Ministero dell'interno n. 22803/2011 avente ad oggetto diniego della piena corresponsione dell'indennita' di immersione, di cui alla legge 573/1967. Di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale tra cui la circolare n. 36 del 2 dicembre 1996 della Direzione generale protezione civile e la nota INPDAP Direzione centrale previdenza Ufficio I pensioni del 5 aprile 2011 n. 1516. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I ricorrenti in epigrafe espongono di essere tutti appartenenti al nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, operativi nella Direzione regionale per la Campania, in possesso del brevetto di sommozzatore, e richiedono la corresponsione della indennita' di immersione di cui all'art. 1 legge 537/1967, nella stessa misura di analoghe organizzazioni civili e militari subacquee. Si e' costituito in giudizio il Ministero intimato, sostenendo la infondatezza della domanda nel merito. Con ordinanza istruttoria n. 3625 in data 15 maggio 2013 sono stati richiesti chiarimenti all'amministrazione resistente. L'ordinanza e' rimasta ineseguita Alla pubblica udienza del 27 novembre 2013 il ricorso e' stato ritenuto in decisione In via preliminare, giova ribadire la giurisdizione esclusiva, in subiecta materia, del Giudice Amministrativo in forza della c.d. «ripubblicizzazione», a partire dal 1 gennaio 2006, del rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (v. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 3 maggio 2006, n. 3095);

ed invero, il Corpo dei vigili del fuoco e' stato posto, con legge 30 settembre 2004 n. 252, attesa la peculiarita' delle funzioni attribuite, nel compatto pubblicistico, essendosi aggiunto all'art. 3 d.lgs. n. 165 del 2001, il comma 1-bis, in forza del quale «in deroga all'art. 2 commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del corpo dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al d.P.R. in data 2 novembre 2000 e il personale di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali», con la conseguenza che le relative controversie, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 63 del citato d.lgs. n. 165 del 2001, risultano certamente devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio Stato, sez. VI, 14 marzo 2006, n. 1349);

Si tratta nella sostanza di una domanda di accertamento della spettanza dei benefici in questione, che prescinde dalle regola proprie di una azione impugnatoria, e non rimane soggetta ad alcun termine decadenziale, sicche' e' infondata l'eccezione di irricevibilita' sollevata dalla difesa erariale. Con sentenza parziale e' stata decisa la questione relativa ad altra indennita' contestualmente richiesta (cd. indennita' di navigazione), disponendo contestualmente lo stralcio della domanda relativa alla corresponsione della indennita' di immersione nella stessa misura erogata al personale delle Forze Armate. Il Collegio ritiene di sollevare, con riferimento a tale domanda, di ufficio, questione di legittimita' costituzionale nei sensi che seguono. Quanto alla indennita' di immersione, occorre precisare la sua evoluzione normativa. Viene in rilievo la richiesta dagli operatori vigili del fuoco in servizio presso i nuclei sommozzatori di avere riconosciuta l'erogazione della medesima indennita' corrisposta al resto dei Corpi dello Stato dotati di natanti ed attrezzature per tutela, ricerca e soccorso in ambienti acquatici, in particolare della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato. Va premesso che l'art. 1 della legge 9 luglio 1967 n. 573 prevede l'estensione delle indennita' di immersione...

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