n. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2014 -

IL TRIBUNALE DI TERAMO In composizione monocratica, nella persona del giudice Franco Tetto, nel procedimento penale n. 4745/10 r.g.n.r. (n. 169/11 r.g.trib. ex sez. dist. Atri) a carico di Balducci Ruggero, difeso dagli avvocati Domenico Di Sabatino e Mario Del Principe, entrambi del foro di Teramo;

Sentiti i difensori dell'imputato e il p.m.;

All'esito dell'udienza dibattimentale del 17 gennaio 2014 ha pronunciato la seguente ordinanza. 1. La fattispecie concreta oggetto del giudizio. Con decreto adottato in data 31.5.2011 Balducci Ruggero veniva citato a giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) d.P.R. 380/01. All'udienza del 23.5.2012, (1) presente l'imputato, si procedeva alla formale dichiarazione di apertura del dibattimento, cui seguiva l'ammissione dei mezzi di prova indicati dalle parti. Espletata l'istruzione dibattimentale attraverso l'acquisizione di documentazione, l'esame dei testi e del consulente tecnico della difesa, all'udienza del 27.9.2013 veniva disposta la rinnovazione del dibattimento ai sensi degli artt. 525, comma 2, 511, comma 2 c.p.p. (2) Alla successiva udienza del 20.11.2013 (tenuto conto anche dell'esito dell'espletato incombente istruttorio integrativo) questo giudice - ravvisata (alla stregua delle risultanze probatorie ritualmente acquisite e ritenendo superflua ogni ulteriore attivita' dibattimentale) la sussistenza dei presupposti per un'immediata declaratoria di estinzione dei reati contestati - sollecitava il contraddittorio delle parti sul punto, in relazione altresi' all'astratto profilo di legittimita' costituzionale ricollegabile all'applicabilita' dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/01, a sua volta specificamente connesso alla predetta evenienza decisoria riguardante (anche) il reato di lottizzazione abusiva addebitato nel capo b) di imputazione. All'odierna udienza, all'esito della discussione (estesa al merito delle ipotesi accusatorie prospettate a carico dell'imputato), questo giudice ha pronunciato (e pubblicato mediante lettura) la presente ordinanza. In punto di fatto e secondo la specifica delimitazione dell'ipotesi accusatoria, al Balducci viene addebitata la consumazione del reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. e (in relazione all'art. 30) d.P.R. 380/01 'perche', quale proprietario dell'area e committente dei lavori, realizzava una lottizzazione abusiva del terreno sito in c.da Cretone, catastalmente distinto al fl. 36, p.lla 219 (gia' 39), ricadente in area destinata a zona agricola normale - sottozona E1, a scopo edificatorio, costruendovi opere che ne comportavano la trasformazione urbanistica in violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 32 N.T.A. del P.R.G. a norma del quale nella sottozona E1 e' consentita la sola edificazione correlata all'attivita' agricola (esclusivamente opere, impianti ed edifici necessari alla conduzione agricola, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli allevamenti ed alla residenza): in particolare realizzava un complesso di opere edilizie [oggetto del connesso reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), distintamente contestato al capo a) d'imputazione] privo di collegamento con il processo di coltivazione agricola dei terreni, tale da trasformare l'area da agricola in residenziale, e segnatamente: 1) un fabbricato principale avente caratteristiche costruttive e rifiniture di livello superiore all'ordinario ed accatastato il 6.8.2002 come abitazione in villa (gruppo A8), realizzato a seguito del rilascio di concessione edilizia n. 2177/98 per la realizzazione di un fabbricato rurale;

2) un locale indicato in progetto come rimessa attrezzi, ma di fatto adibito a sala da pranzo-cucina;

3) un locale realizzato in difetto di permesso di costruire, accatastato come "magazzino, portico e lavanderia e barbecue", ma di fatto adibito ad uso residenziale (casa del custode, costituita da soggiorno, camera da letto e bagno);

4) una piscina ed un muro di sostegno, realizzati sulla corte annessa al fabbricato principale, tra il novembre ed il 29.12.2005;

5) un locale adibito a lavanderia, ubicato a nord del corpo di fabbrica principale, realizzato in epoca successiva all'anno 2007' (in tali termini testuali il capo B d'imputazione). Quanto alla ricostruzione diacronica delle vicende fattuali poste a fondamento dell'impianto accusatorio, appare doveroso evidenziare - nel rispetto delle peculiari coordinate argomentative imposte, da un lato, dal rilievo dell'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione dei reati contestati (rilievo non processualmente 'neutralizzato' da una correlativa espressa rinuncia da parte dell'imputato, ex art. 157, comma 7, c.p.p.), dall'altro dalla mancata acquisizione di elementi connotati da un grado di «evidenza probatoria» idoneo a giustificare una pronuncia assolutoria nel merito (anche ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., in relazione all'art. 129, comma 2: cfr. Cass., sez. un. 15.9.2009, n. 35490;

Cass., 23.9.2008, n. 36468;

Cass., 5.10.2011, n. 36064;

Cass. 31.5.2013, n. 23680) - come possa ritenersi documentalmente accertato che: a) il terreno interessato dalle opere edilizie 'lottizzatorie' per cui e' processo e' costituito da un'area di circa 15.400 mq, sita nel Comune di Pineto c.da Colle Cretone, catastalmente individuata al foglio 36, particella n. 219 (gia' 39) e classificata nel P.R.G. vigente all'epoca dei fatti (approvato con deliberazione della Giunta Regione Abruzzo n. 8453 del 28 dicembre 1984) come "Zona Agricola Normale - sottozona El";

b) quale proprietario dell'area in questione (in forza di atto notarile di acquisto stipulato in data 28.9.1998, rep. n. 32333), il Balducci, 'subentrando' di fatto alla richiedente/avente diritto Bisonni Liliana (v. richiesta ex art. 1, legge n. 10/77 inoltrata al Comune di Pineto in data 13.8.1998), otteneva il rilascio in proprio favore della concessione edilizia n. 2117 del 24.11.1998 avente ad oggetto la 'costruzione di fabbricato rurale' (previo parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia in data 23.9.1998), cui seguiva la sottoscrizione in data 27.11.1998 di "atto d'obbligo', con il quale il Balducci s'impegnava a destinare ad esclusivo uso agricolo, unitamente alle pertinenze, presenti e future, l'appezzamento di terreno in questione e a mantenere tale destinazione agricola per anni dieci a partire dalla data del rilascio del certificato di abitabilita' o agibilita' del costruendo fabbricato, ai sensi dell'art. 70, legge regionale n. 18 del 1983;

in virtu' di tale provvedimento autorizzatorio veniva realizzato (con data inizio dei lavori 19.1.1999) un fabbricato principale - le cui caratteristiche strutturati e di abitabilita' risultano esaustivamente documentate dalle fotografie formate dagli agenti di p.g. in occasione del sopralluogo eseguito in data 9.8.2010 - destinato a residenza dell'imputato e costituito, secondo le previsioni progettuali, da 'un piano seminterrato adibito a cantina, da un piano terra adibito a rimessa attrezzi, garage, magazzino, ripostiglio, lavatoio e cucina, soggiorno e wc';

c) con successivo provvedimento ex art. 13, legge n. 47/85, n. 2117/A del 22.2.2000 (di accoglimento della relativa richiesta avanzata dal Balducci in data 10.11.1999) veniva autorizzata una prima 'variante alla concessione edilizia n. 2117 del 24.11.1998' avente ad oggetto le opere edilizie dettagliatamente descritte nell'allegata relazione tecnica a firma del progettista/direttore lavori arch. Candelori, con particolare riferimento alla realizzazione, sull'ala ovest, di un 'corpo annesso' distante circa 20 mt. da quello principale (destinato a garage e rimessa attrezzi);

d) con successivo provvedimento n. 2117/B del 12.4.2001 (di accoglimento della relativa richiesta avanzata in data 13.7.2000) veniva autorizzata una seconda 'variante' alla predetta concessione edilizia n. 2117 del 24.11.1998, avente ad oggetto ulteriori modifiche strutturali del fabbricato principale (v. relazione tecnica di accompagnamento del progetto);

e) con successivo provvedimento n. 2117/C del 11.6.2002 (a seguito della richiesta avanzata in data 22.5.2001) veniva autorizzata una terza 'variante' rispetto all'originaria concessione edilizia, avente ad oggetto sostanziali modifiche strutturali del 'corpo annesso' al fabbricato principale, con realizzazione di due 'corpi destinati a rimessa attrezzi e magazzino distaccati, ma uniti da una copertura a doppia falda, con andamento a "L" e con caratteristica tipologica propria dei fabbricati rurali' (v. relazione tecnica di accompagnamento);

f) in accoglimento della domanda presentata dal Balducci in data 10.12.2004, ai sensi dell'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269 del 2003 (conv. dalla legge n. 326 del 2003), veniva rilasciato in data 30.9.2011 titolo abilitativo in sanatoria delle opere edilizie realizzate in totale difformita' dal progetto approvato con la citata concessione edilizia n. 2117 del 24.11.1998 (e successive varianti), consistite 'in aumenti sia della superficie utile, mediante tamponatura parziale di una porzione del piano 1° prevista a terrazza, ampliamento del corpo di fabbrica adibito ad annessi rustici nonche' realizzazione di un secondo corpo di fabbrica monopiano ad uso annessi rustici completo ex novo, sia della volumetria edificabile a seguito dell'incremento delle superfici come sopra menzionato ed altresi' il mutamento parziale della destinazione d'uso della zona di piano terra destinata a locali aziendali in vani abitativi';

g) con D.I.A. presentata in data 3.6.2005, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e 23 d.P.R. 380/01, il Balducci comunicava la realizzazione (completata il 29.12.2005) di 'un muro di sostegno e di una piscina scoperta' su parte della corte esterna annessa al fabbricato (oggetto di positiva valutazione di compatibilita' paesaggistica, ex art. 159, d.lgs. n. 42/2004 e legge regionale n. 2 del 2003, nel provvedimento di 'nulla-osta' rilasciato in data 24.8.2005 dal...

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