n. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2014 -

IL TRIBUNALE DI LUCCA Sezione Lavoro IL GIUDICE A scioglimento della riserva che precede;

Nella causa iscritta al n. 1749/2013, Ruolo generale, promossa da Biscardi Gianluca (Avv. Roberto Giusti), ricorrente, contro Il Castello Service Societa' Cooperativa (Avv. Stefano Leuzzi), convenuto, ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso: che il ricorrente, gia' socio lavoratore della societa' convenuta con mansioni di socio lavoratore facchino, ha chiesto condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive correlate all'applicazione del CCNL unico della logistica, trasporto, merci e spedizione in data 9 novembre 2006, sottoscritto da Confetra, Conftrasporto, Anita, ANCS-Legacoop, Cofartigianato ed altri (parte datoriale) e da FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti (parte dei lavoratori) (vedi doc. 5 di parte ricorrente), anziche' del diverso CCNL applicato dalla convenuta (CCNL Multiservizi stipulato da UNCI-Fesica-Conf.s.a.l.);

che parte ricorrente ha fondato la propria domanda di differenze retributive sul disposto di cui l'art. 7, comma quarto del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, che testualmente dispone: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria";

cha parte convenuta ha evidenziato che l'applicazione del CCNL Multiservizi stipulato da UNCI-Fesica-Conf.s.a.l. era stata deliberata nel corso di apposita assemblea dei soci lavoratori ed ha eccepito l'illegittimita' costituzionale ex artt. 39, 41 Cost. dell'art. art. 7, comma quarto del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Considerato, circa la rilevanza: che la domanda di differenze retributive di parte ricorrente si fonda sull'applicazione dell'art. 7, comma quarto del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31;

che quindi la disposizione deve trovare...

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