n. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2013 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Nel giudizio tributario n. 305/07 (+ 89/12 + 90/12) R.G.R. promosso da IN.PRO.MA. - INDUSTRIA PRODUZIONE MANGIMI S.r.l., in persona del legale rappresentante M. Riva, rappresentata e difesa dagli Avv. M. Ternavasio di Bra e M. Pizzetti di Torino, elettivamente domiciliata presso l'Avv. G. Lazzari in Cuneo, C.so Carlo Emanuele III n. 7 ricorrente contro COMUNE DI CERESOLE D'ALBA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal dr. F. Balocco di Alba e dall'Avv. P.G. Coppa di Alba ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Alba, Piazza Cristo Re n. 14 resistente e contro G.E.C. GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. G.B. Rocca, rappresentata e difesa dall'Avv. C. Rocca ed elettivamente domiciliata presso il recapito dello stesso in Cuneo, C.so IV Novembre n. 18, presso GEC Spa resistente. La IN.PRO.MA spa ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento - liquidazione del 1° marzo 2007 (305/07 RGR) emesso dalla G.E.C. spa per conto dell'Ente impositore, COMUNE DI CERESOLE D'ALBA, con il quale le e' stato ingiunto di pagare la somma di €

78.157,50 per Contributo per l'anno 2006 ex art. 16, comma 4, L.R. 24 ottobre 2002 n. 24 quale gestore di impianto di pretrattamento e di trattamento di scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico di BSE. La ricorrente sostiene che la norma della legge regionale sopra citata contrasta con gli artt. 119, 117, c. 2 lett e) e 117 c. 4 e con gli artt. 117, c. 2, lett. s) e 117, c. 3, in correlazione all'art. 119 della Costituzione e ha chiesto che gli atti venissero rimessi alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalita' della norma stessa. Con ordinanza del 9 luglio 2008 questa Commissione ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale disponendo la sospensione del giudizio e, ex art 47 D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, dell'esecutivita' dell'atto impugnato. La Corte costituzionale, poiche' la Regione Piemonte aveva nel frattempo abrogato la norma in questione, con ordinanza del 20 novembre 2009 ha ordinato la restituzione degli atti a questa CTP per una nuova valutazione dei presupposti dell'incidente di costituzionalita' precisando che "..la Commissione rimettente e', altresi', chiamata ad apprezzare l'incidenza, sulla questione dalla stessa prospettata, di quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 102 del 2008, secondo cui, nell'esercizio dell'autonomia tributaria di cui all'art. 119 della Costituzione 'le Regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplice limite costituito dall'obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento e dal divieto di istituire o disciplinare tributi gia' istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all'emanazione della legislazione statale di coordinamento (punto 5 del Considerato in diritto);

che al tempo stesso si appalesa necessario considerare la recente giurisprudenza relativa alla specialita' o meno degli scarti animali rispetto alla generalita' dei rifiuti, anche alla luce della normativa comunitaria e nazionale in materia". La IN.PRO.MA, con memoria dell'11 febbraio 2010, ha osservato che la Corte costituzionale aveva in sostanza richiesto alla CTP di precisare alcuni punti e ha ribadito le ragioni che, a suo dire, permettevano di ritenere perdurante la rilevanza del sospetto di incostituzionalita' dell'art. 16, c. 4, LRP 24/2002, la rilevanza di tale sospetto, l'importanza della sentenza n. 102/2008 della Corte costituzionale e l'interpretazione che poteva esser data alla giurisprudenza di legittimita' sugli scarti animali evidenziata dalla Corte costituzionale. Il COMUNE DI CERESOLE D'ALBA ha chiesto la reiezione del ricorso perche' le censure di incostituzionalita' sollevate sono infondate: quella di violazione dell'art. 119 della Costituzione perche', in assenza di legislazione statale sul punto, un tributo in materia sarebbe unicamente soggetto ai "principi generali" (sent. C. Cost. 12 dicembre 2004 n. 372);

quella ex art. 117 perche' la tutela dell'ambiente, riservata a legge dello Stato, e' solo uno scopo accessorio della norma contestata. In particolare il COMUNE ha rilevato che la Corte costituzionale nell'ordinanza 309/2009 del 20 novembre 2009 ha invitato questa CTP ad apprezzare l'incidenza sulla questione prospetta di due punti in particolare. In merito al primo punto evidenziato nell'ordinanza del 20 novembre 2009 della Corte costituzionale (limiti e divieti per il potere impositivo delle Regioni) ha citato la sentenza n. 102/2008 (in materia di leggi in materia fiscale della Regione Sardegna) che ha tra l'altro riconosciuto la facolta' per le Regioni di legiferare in materia fiscale: 1°) per le limitate ipotesi di tributi per la maggior parte "di scopo" o "corrispettivi", aventi presupposti diversi da quelli statali 2°) se i tributi regionali non hanno gli stessi presupposti di quelli statali 3°) anche in mancanza di un'apposita legge statale di coordinamento se, oltre a rispettare la Costituzione, rispettano anche i principi dell'ordinamento o almeno (sent. 372/2004) in caso di inerzia del legislatore, attenendosi ai principi fondamentali comunque desumibili dall'ordinamento. In merito al secondo punto (recente giurisprudenza relativa alla specialita' o meno degli scarti animali rispetto alla generalita' dei rifiuti), la L.R. 24/2002 ("I soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali corrispondono ai comuni sedi degli impianti un contributo") prevedeva l'applicazione del Contributo agli scarti animali a prescindere da ogni qualificazione giuridica degli stessi. La IN.PRO.MA non effettua alcuna attivita' di recupero degli scarti in questione, ma provvede allo smaltimento e alla distruzione ricavando energia dall'incenerimento e quindi un'ulteriore attivita' propria. Il COMUNE resistente ha illustrato poi la normativa comunitaria nella materia de quo (Regolamento CE n. 1774/2002) che, tra l'altro, prevede per gli scarti animali trattati dalla IN.PRO.MA. l'eliminazione diretta "come rifiuti mediante incenerimento" con assoluta preclusione della possibilita' di recuperarli o riutilizzarli. La normativa italiana (art. 185 d.lgs. n. 152/2006, in parte riformulato dall'art. 13, 1° comma, d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205) esclude, tra l'altro, dall'ambito di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti "i sottoprodotti di origine animale" e le "carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione". I materiali trattati dalla IN.PRO.MA. non sono secondo il COMUNE "sottoprodotti" difettando i requisiti di legge (art. 184-bis, 1° c., d.lgs. n. 152/2006) e comunque, anche se fossero sottoprodotti, sarebbero destinati tassativamente all'incenerimento. Neppure sono "carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione" ("carogne" secondo la previdente normativa) come stabilito da Cass. Pen. 4 novembre 2008 n. 45057. Gli scarti animali a rischio BSE trattati dalla ricorrente sono quindi estranei alla portata derogatoria dell'art. 185 d.lgs. 152/2006. Il COMUNE ha citato poi le tre note sentenze della Corte di Cassazione penale (sent. 26 gennaio 2007 n. 21676;

sent. 4 novembre 2008 n. 45057;

sent. 5 febbraio 2009 n. 12844) che hanno riconosciuto rispettivamente: a) l'esistenza di un ambito di applicazione...

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