n. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 2013 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Nella controversia RGR1050/2012 tra la sig.ra Cacciotti Anna, legale rappresentate della Srl Acanfora Imballaggi in liquidazione, contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, nonche' societa' Equitalia Sud SpA Agente della riscossione per la provincia di Latina, ha pronunciato la seguente ordinanza. Premessa. Con ricorso depositato presso la segreteria di questa CTP il 27 aprile 2012, iscritto al n. 1050/2012 RGR, la sig.ra Cacciotti Anna, legale rappresentate della Srl Acanfora Imballaggi in liquidazione, rappresentata e difesa dal commercialista Gianfranco Castellano, giusta procura in atti, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 05720129008582643/000, emessa dalla societa' Equitalia Sud SpA Agente della riscossione per la provincia di Latina, con la quale si intima di versare entro cinque giorni la somma di euro 638.250,65 per importi iscritti a ruolo conseguenti alla cartella di pagamento n. 057 2007 0017869402/000, notificata il 10 maggio 2007, emessa a seguito di imposte Irap, Iva e ritenute alla fonte sui redditi per l'anno 2002. Gli importi richiesti sono cosi' ripartiti: a) importo non pagato in cartella euro 454.800,15;

  1. compenso di riscossione euro 22.642,73;

  2. interessi euro 160.807,77, fino al 10 aprile 2012;

  3. altri interessi di' mora maturati dal 10 aprile 2012 da determinare. A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi: La notifica dell'intimazione e' priva della relata di notifica e sulla busta manca il numero del registro cronologico e la sottoscrizione. Dopo una dettagliata esposizione della normativa disciplinante le notificazioni tributarie, concludeva per la violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/73 con la conseguente inesistenza della notifica. 2) In merito ai compensi dovuti per la riscossione e delle altre spese nonche' agli interessi di mora deduceva: Nell'avviso viene riportato il valore di euro 21.94,23 per le spese del compenso di riscossione nonche' euro 158.090,59 per interessi. L'atto e' nullo per difetto di motivazione in quanto il Concessionario non ha indicato l'articolazione dei servizi resi con i relativi costi sostenuti. Detta carenza motivazionale pone il contribuente nell'impossibilita' dell'esercizio alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi (art. 113 della Carta Costituzionale). Gli interessi imputati al contribuente sono indicati nel complesso e non analiticamente come statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza 4516 del 21 marzo 2012. Deduceva che il compenso non puo' essere proporzionato al valore da riscuotere, ma deve essere proporzionato al tipo di prestazione resa o da rendere;

il compenso non e' un'imposta, che puo' essere anche progressiva in funzione della capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione), ma e' un valore che viene attribuito ad un servizio reso o da rendere. Rileva che la norma di riferimento, citata dalla concessionaria della riscossione, non puo' fissare una percentuale fissa applicabile ad ogni importo perche' cosi' facendo creerebbe una disparita' di trattamento tra i contribuenti soggetti al servizio in quanto, pur effettuando le stesse operazioni, per il servizio reso, il compenso varia in relazione agli importi dovuti per tributi, interessi e sanzioni. Obietta che cosi' come applicata diventa un'altra imposta progressiva, o una ulteriore sanzione applicabile al contribuente in proporzione al debito eventualmente dovuto. Deduceva ancora che il compenso e' il corrispettivo che dovrebbe essere erogato ad una serie di prestazioni le quali dovrebbero essere elencate e documentate, come si pretende nei contratti tra privati e valorizzate ai fini di determinarne il costo totale. Afferma che nel caso di specie non si conoscono le articolazioni della prestazione che possano consentire una valutazione ragionevole. Richiama il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato sull'aggio previsto dall'art. 17 d.lgs n. 112/1999;

parere del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti;

sentenza della Corte costituzionale n. 480 del 30 dicembre 1993;

sentenza Consiglio di Stato n. 29 gennaio 2008, n. 272. Conclude, affinche', previa sospensiva, in via preliminare dichiarare nulla la cartella per inesistenza della notifica. In via pregiudiziale di verificare la costituzionalita' della normativa richiamata dal...

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