n. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2013 -

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7202 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2012 e vertente tra R. A. (21.6.1941) elettivamente domiciliato in Roma, via degli Ortaggi n. 4, nello studio dell'avv. Beatrice Devanna che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, ricorrente e I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, in Roma, via Amba Aradam n. 5, rappresentato e difeso dal funzionario Cristina Scalamandre' per delega del Direttore della Sede Provinciale, resistente. OGGETTO: invalidita' civile. Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 445-bis cod. proc. civ., depositato in data 8.3.2012 l'istante in epigrafe chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, l'accertamento del requisito sanitario onde ottenere il pagamento delle provvidenze economiche d'invalidita' civile (indennita' di accompagnamento), affermando di aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo e di essere portatore di una invalidita'/inabilita' di grado tale da giustificare la concessione della prestazione pensionistica (domanda amministrativa del 27.6.2011). Instauratosi il contraddittorio, l'INPS resisteva al ricorso, concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. All'udienza all'uopo fissata il giudice cosi' provvedeva sull'eccepita illegittimita' costituzionale dell'articolo 445-bis cod. proc. civ. nonche' dell'articolo 10, comma 6-bis, del D.L. legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 per contrasto con i principi di ragionevolezza in violazione degli articoli 24, 38, 111 Cost. 1° Motivo di illegittimita' costituzionale dell'articolo 445-bis cod. proc. civ. nonche' dell'articolo 10, comma 6-bis, del D.L. legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 per contrasto con i principi di ragionevolezza in violazione degli articoli 24, 38, 111 Cost. La norma che si svolge sotto il titolo: ''accertamento tecnico preventivo obbligatorio'' prevede che, nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinate dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti, presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 cod. proc. civ., presso il tribunale (sede principale) nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. La parte che intende proporre la domanda giudiziale deve, dunque, presentare ricorso contenente "istanza di accertamento tecnico della verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere". A seguito del deposito del ricorso, il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis cod. proc. civ., in quanto compatibile, nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dall'articolo 195 (1) . La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Nel verbale di giuramento e di affidamento dell'incarico peritale il giudice deve invitare il consulente ad adeguarsi al disposto del novellato art. 10 comma 6-bis del decreto-legge 203/2005 cosi' come modificato. Ai sensi del comma 8 dell'art. 38 della legge n. 111/2011 di conversione del D.L. n. 98/2011, il CTU ha l'obbligo di inviare apposita comunicazione, anche telematica, al direttore di sede provinciale dell'INPS, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali, sotto pena di nullita' eccepibile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma. L'articolo 445-bis citato dispone che l'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. A seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, in caso di mancata contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (entro il termine perentorio non superiore a trenta giorni fissato con apposito decreto), il giudice, con decreto non impugnabile e non modificabile, omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. A seguito della notifica agli enti competenti, questi provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilita', i motivi della contestazione. In base a quanto disposto dall'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ, la parte ricorrente, sempre a pena di inammissibilita' di ricorso, deve formulare apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38, la norma entra in vigore il giorno l° gennaio 2012. La norma non lascia equivoci per dire che qui siamo in presenza di una nuova forma di "giurisdizione condizionata", espressione che descrive le ipotesi nelle quali l'accesso alla tutela giurisdizionale viene dalla legge subordinato al previo adempimento di oneri (in senso lato) procedurali a carico delle parti. Sulla base di un consolidato principio della giurisprudenza costituzionale, la previsione di una "giurisdizione condizionata" contrasta con la Costituzione solo quando non sia giustificata da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia e non sia ispirata da criteri di ragionevolezza. Secondo Corte cost. 25 luglio 2008, n. 296, il principio generale e' quello dell'accesso immediato alla giurisdizione ordinaria, che puo' essere ragionevolmente derogato da norme ordinarie, di stretta interpretazione (sentenza n. 403 del 2007) solo in presenza di "interessi generali" o di pericoli di abusi (sentenze n. 403 del 2007 e n. 82 del 1992) o di interessi sociali (sentenza n. 251 del 2003) o da superiori finalita' di giustizia (sentenza n. 406 del 1993);

circostanze che sono state ravvisate nel caso di controversie nascenti da rapporti di lavoro (sentenza n. 82 del 1992) o di assicurazioni obbligatorie (sentenza n. 251 del 2003). Nella specie si tratta, peraltro, di una forma "atipica" di giurisdizione condizionata, in quanto l'accertamento tecnico preventivo e' qui diretto ad acquisire elementi di prova direttamente rilevanti nel successivo, eventuale giudizio "di merito" e, in questo senso, puo' essere considerato una vera e propria "anticipazione" del tempo di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, che, dei giudizi in esame, costituisce accertamento istruttorio ineludibile. In questo senso non puo' non essere segnalato il profilo di forte differenziazione rispetto alla condizione di procedibilita' costituita dall'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010, il quale ha funzione del tutto diversa e, soprattutto, non e' diretto, per definizione, ad acquisire elementi di prova rilevanti nel successivo (ed eventuale) giudizio contenzioso davanti al giudice. Ad una prima lettura d'insieme della normativa, pare che questa limiti, fino ad impedirlo, il diritto costituzionale di azione e di difesa, contemplato dall'articolo 24 Cost., ne' mostra la ragionevole diversita' di trattamento tra soggetti uguali (ad es. lavoratori di una stessa fabbrica), soltanto per via della...

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