n. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 1174 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: «SISAL MATCH POINT S.p.a.», in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Modugno e Annalisa Lauteri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, via Panama, n. 58, contro: Ministero dell'economa e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dal'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma via dei Portoghesi n. 12.;

Ministero delle politiche agricole e forestali e A.S.S.I., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: quanto al ricorso introduttivo: delle note dell'A.A.M.S. prot. 2011/5160/Giochi/SCO relative a 91 concessioni ippiche, tutte facenti capo alla societa' ricorrente, contraddistinte dai numeri 83 (Agenzia di Crema), 212 (Agenzia di Bolzano), 263 (Agenzia di Milano), 336 (Agenzia di Torino), 361 (Agenzia di Rho), 370 (Agenzia di Merano), 377 (Agenzia di Bergamo), 381 (Agenzia di Momfalcone), 393 (Agenzia di L'Aquila), 397 (Agenzia di Torino), 413 (Agenzia di Gallarate), 441 (Agenzia di Trento), 457 (Agenzia di Milano), 1011 (Agenzia di Casale Monferrato), 1023 (Agenzia di Montegiorgio), 1024 (Agenzia di Porto San Giorgio), 1030 (Agenzia di Bari), 1031 (Agenzia di Bari), 1032 (Agenzia di Bari), 1036 (Agenzia di Andria), 1040 (Agenzia di Barletta), 1053 (Agenzia di Monopoli), 1085 (Agenzia di Bolzano), 1087 (Agenzia di Bressanone), 1096 (Agenzia di Darfo Boario Terme), 1138 (Agenzia di Mondragone), 1160 (Agenzia di Catanzaro), 1178 (Agenzia di Cremona), 1196 (Agenzia di Campi Bisenzio), 1197 (Agenzia di Figline Valdarno), 1198 (Agenzia di Foggia), 1212 (Agenzia di Genova), 1223 (Agenzia di Grosseto), 1226 (Agenzia di Sulmona), 1237 (Agenzia di Lecce), 1243 (Agenzia di Gallipoli), 1244 (Agenzia di Maglie), 1249 (Agenzia di Livorno), 1260 (Agenzia di Civitanova Marche), 1271 (Agenzia di Messina), 1277 (Agenzia di Milazzo), 1279 (Agenzia di Milano), 1280 (Agenzia di Milano), 1283 (Agenzia di Milano), 1290 (Agenzia di Garbagnate Milanese), 1297 (Agenzia di Cesano Boscone), 1332 (Agenzia di Vimercate)1 1356 (Agenzia di Torre del Greco), 1358 (Agenzia di Acerra), 1375 Agenzia di Ischia), 1377 (Agenzia di Marigliano), 1383 (Agenzia di Portici), 1334 (Agenzia di Pozzuoli), 1386 (Agenzia di Quarto), 1396 (Agenzia di Arona);

1425 (Agenzia di Misilmeri), 1434 (Agenzia di Stradella), 1435 (Agenzia di Perugia), 1444 (Agenzia di Pesaro), 1452 (Agenzia di Piacenza), 1458 (Agenzia di Pistoia), 1463 (Agenzia di Prato), 1468 (Agenzia di Modica), 1473 (Agenzia di Ravenna), 1474 (Agenzia di Reggio Calabria), 1486 (Agenzia di Reggio Emilia), 1565 (Agenzia di Taranto) 1626 (Agenzia di Trieste), 1630 (Agenzia di Busto Arsizio), 1635 (Agenzia di Somma Lombardo), 1640 (Agenzia di Venezia), 1672 (Agenzia di Torino), 1674 (Agenzia di Milano), 1675 (Agenzia di Milano), 1676 (Agenzia di Milano) 1677 (Agenzia di Milano), 1678 (Agenzia di Milano), 1679 (Agenzia di Milano), 1680 (Agenzia di Monza), 1681 (Agenzia di Varese), 1684 (Agenzia di Bologna), 1686 (Agenzia di Bologna), 1687 (Agenzia di Cesena), 1692 (Agenzia di Firenze), 1694 (Agenzia di Roma), 1696 (Agenzia di Roma), 1698 (Agenzia di Roma), 1700 (Agenzia di Napoli), 1084, gia' BBET S.r.l., oggi Sisal Match Point (Agenzia di San Lazzaro di Savena);

1448 gia' BBET S.r.l., oggi Sisal Match Point (Agenzia di Rimini), con le quali l'Amministrazione ha richiesto di provvedere all'integrazione dei minimi garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;

quanto al ricorso per motivi aggiunti: delle successive note di A.A.M.S. prot. 2012/27171/Giochi/SCO del 15 giugno 2012 con le quali l'Amministrazione ha ricalcolato gli importi dovuti per le suddette concessioni;

nonche' per la condanna al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 subito e subendo da dimostrare in corso di causa. Visto il ricorso originale e quello recante motivi aggiunti con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'A.A.M.S. e i documenti depositati;

Viste le ordinanze 22 marzo 2012 n. 1029 e 4 ottobre 2012 n. 3572;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Atto e diritto 1. - La societa' ricorrente, titolare di concessioni c.d. storiche (vale a dire le concessioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 169 del 1998) per la raccolta di scommesse ippiche (meglio indicate in epigrafe), ha impugnato i provvedimenti, adottati da A.A.M.S. e riferiti alle concessioni delle quali e' titolare, aventi ad oggetto le ingiunzioni di pagamento di integrazione dei c.d. minimi garantiti nonche' i successivi provvedimenti con i quali le somme dovute sono state ricalcolate. La vicenda e' nota e puo' sintetizzarsi nei seguenti termini: A) a partire dall'anno 2005 «il mercato delle scommesse ippiche ha subito un costante e drastico calo dei volumi di raccolta su base nazionale, a causa del rilevante incremento delle possibilita' e modalita' di gioco introdotte da A.A.M.S. sia nel campo dell'ippica sia in quello degli altri sport e dei giochi in genere» (cosi', testualmente, a pag. 10 del ricorso introduttivo). Come e' noto, nell'anno 2006 il mercato del gioco e' stato rivoluzionato dall'apertura del canale della raccolta del gioco a distanza, sia per le scommesse su base ippica che per quelle sportive, perche' in forza del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, sono stati indetti bandi di gara (c.d. «gare Bersani») per l'assegnazione di nuove concessioni, con conseguente aumento esponenziale dei concessionari della raccolta del gioco;

  1. la nuova disciplina ha significativamente inciso sul mercato, determinando una notevole diminuzione delle entrate per i concessionari storici, pur permanendo invariate le condizioni di cui alla convenzione di concessione dagli stessi sottoscritta;

  2. tale situazione ha indotto il legislatore a prevedere l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'art. 38, comma 4, lett. l), del decreto-legge n. 223 del 2006;

  3. la mancata adozione di tali misure di salvaguardia ha inizialmente indotto l'Amministrazione dei monopoli (d'ora in poi, per brevita' A.A.M.S.) a sospendere il versamento delle somme relative all'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2009, perche' il giudice amministrativo (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 28 luglio 2009, n. 7641 e 9 luglio 2009 n. 6521) ha ribadito, in piu' di un'occasione che i provvedimenti di riscossione delle somme dovute a titolo di minimi garantiti non possono essere adottati prima della definizione delle misure di salvaguardia;

  4. sebbene il quadro normativo sia rimasto invariato, A.A.M.S., con le determinazioni...

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