n. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ilio S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Annalisa Lauteri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suindicati difensori in Roma, Via Panama n. 58, contro: Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, pressa la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Ministero delle politiche agricole e forestali;

e ASSI, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, anche in virtu' di motivi aggiunti: quanto al ricorso introduttivo: delle note dell'A.A.M.S. prot. 2011/5160/Giochi/SCO relative alle concessioni ippiche nn. 1046, 1443, 1061, 1043, 1059 e 1570, con le quali l'Amministrazione ha richiesto di provvedere all'integrazione dei minimi garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;

quanto al ricorso per motivi aggiunti: delle successive note di A.A.M.S. prot. 2012/27171/Giochi/SCO del 15 giugno 2012 con quali l'Amministrazione ha ricalcolato gli importi dovuti per le suddette concessioni;

nonche' per la condanna al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 subito e subendo da dimostrare in corso di causa. Visto il ricorso originale e quello recante motivi aggiunti con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'AAMS e i documenti depositati;

Viste le ordinanze 22 marzo 2012, n. 1030 e 4 ottobre 2012, n. 3575;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

Fatto e Diritto 1. La societa' ricorrente, titolare di concessioni c.d. storiche (vale a dire le concessioni rilasciate ai sensi del DPR n. 169 del 1998) per la raccolta di scommesse ippiche (meglio indicate in epigrafe), ha impugnato i provvedimenti, adottati da AAMS e riferiti alle concessioni delle quali e' titolare, aventi ad oggetto le ingiunzioni di pagamento di integrazione dei c.d. minimi garantiti nonche' i successivi provvedimenti con i quali le somme dovute sono state ricalcolate. La vicenda e' nota e puo' sintetizzarsi nei seguenti termini: A) a partire dall'anno 2005 "il mercato delle scommesse ippiche ha subito un costante e drastico calo dei volumi di raccolta su base nazionale, a causa del rilevante incremento delle possibilita' e modalita' di gioco introdotte da AAMS sia nel campo dell'ippica sia in quello degli altri sport e dei giochi in genere" (cosi, testualmente, a pag. 5 del ricorso introduttivo). Come e' noto, nell'anno 2006 il mercato del gioco e' stato rivoluzionato dall'apertura del canale della raccolta del gioco a distanza, sia per le scommesse su base ippica che per quelle sportive, perche' in forza del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, sono stati indetti bandi di gara (c.d. "gare Bersani") per l'assegnazione di nuove concessioni, con conseguente aumento esponenziale dei concessionari della raccolta del gioco;

  1. la nuova disciplina ha significativamente inciso sul mercato, determinando una notevole diminuzione delle entrate per i concessionari storici, pur permanendo invariate le condizioni di cui alla convenzione di concessione dagli stessi sottoscritta;

  2. tale situazione ha indotto il legislatore a prevedere l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'articolo 38, comma 4, lett. l), del decreto-legge n. 223 del 2006;

  3. la mancata adozione di tali misure di salvaguardia ha inizialmente indotto l'Amministrazione dei monopoli (d'ora in poi, per brevita' AAMS) a sospendere il versamento delle somme relative all'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2009, perche' il giudice amministrativo (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 28 luglio 2009, n. 7641 e 9 luglio 2009, n. 6521) ha ribadito, in piu' di un'occasione che i provvedimenti di riscossione delle somme dovute a titolo di minimi garantiti non possono essere adottati prima della definizione delle misure di salvaguardia;

  4. sebbene il quadro normativo sia rimasto invariato, AAMS, con le determinazioni dirigenziali impugnate con il ricorso principale, ha nuovamente ingiunto il versamento dei minimi garantiti dovuti per gli anni dal 2006 al 2010, motivando tale richiesta con la considerazione che «non e' possibile individuare, allo stato, misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate secondo i criteri delle procedure selettive indette nel corso del 2006». Di tali provvedimenti l'odierna societa' ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento, deducendo: la violazione dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

    la violazione dei principi di correttezza e di buon andamento dell'azione amministrativa;

    in particolare, la violazione degli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per non avere mai l'amministrazione portato a termine, pur avendolo avviato, il procedimento per l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia;

    la violazione delle stesse prescrizioni del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003 (che fissa le modalita' per il calcolo dei minimi garantiti), per non avere mai l'amministrazione provveduto pubblicare (secondo quanto previsto in tale provvedimento) le tabelle annuali delle variazioni dei prelievi su base regionale relativamente alla annualita' in contestazione. Questa Sezione, con l'ordinanza 22 marzo 2012, n. 1030, ha accolto la domanda cautelare proposta, evidenziando in motivazione il permanente inadempimento dell'amministrazione in ordine all'obbligo di adottare le c.d. misure di salvaguardia. 2. Orbene, nelle more della definizione del giudizio, e' quindi accaduto che: A) la legge 26 aprile 2012, n. 44, ha convertito il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il quale all'art. 10, comma 5, dispone testualmente che, "al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentati e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI...

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