N. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2012

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 co.6 L. 21.12.1999, n. 508 nella parte in cui - in violazione degli artt. 11 e 117 co.1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione consente di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei Conservatori di musica, cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, 'esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili'', cosi' da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell'Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una 'finalita' di politica sociale di uno Stato membro', secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Sospende in parte qua il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cosi' deciso in Trento, in data 17 gennaio 2012 Il Giudice: Giorgio Flaim

IL TRIBUNALE Ha pronunciato in data 17 gennaio 2012 la seguente ordinanza:

Rilevato in fatto Con ricorsi depositati in data 14 ottobre 2011 Graziani Mauro,

Cipelli Roberto, Banzato Renzo e Zicari Domenico - Premesso di aver stipulato in un primo tempo con il presidente e successivamente con il direttore del Conservatorio di musica 'Francesco Antonio Bonporti', una pluralita' di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 2 co. 6 L. 21.12.1999, n. 508 della durata [quanto a Graziani dal 4.12.2007 al 31.10.2008, dall'1.11.2008 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 15.11.2008 al 31.10.2009, dall'1.11.2009 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 12.11.2009 al 31.10.2010, dall'1.11.2010 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 7.12.2010 al 31.10.2011, quanto Cipelli dal 12.1.2007 al 31.10.2007, dall'1.11.2007 fino ad individuazione dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 20.11.2007 al 31.10.2008, dall'1.11.2008 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 15.11.2008 al 31.10.2009, dall'1.11.2009 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 12.11.2009 al 31.10.2010, dall'1.11.2010 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 20.11.2010 al 31.10.2011, quanto a Banzato dal 14.12.2007 al 31.10.2008, dall'1.11.2008 fino al 25.11.2008, dal 26.11.2008 al 31.10.2009, dall'1.11.2009 al 15.11.2009, dal 16.11.2009 al 25.11.2009, dal 26.11.2009 al 31.10.2010, dall'1.11.2010 al 12.12.2010 e dal 13.12.2010 al 31.10.2011, quanto a Zicari Domenico dal 12.11.2007 al 31.10.2008, dall'1.11.2008 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 12.11.2008 al 31.10.2009, dall'1.11.2009 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 6.11.2009 al 31.10.2010, dall'1.11.2010 fino alla nomina dell'avente titolo individuato all'esito della procedura di scelta della sede, dal 5.11.2010 al 31.10.2011] - proponevano nei confronti del Conservatorio di musica 'Francesco Antonio Bonporti' e del Ministero dell'istruzione, dell'universita'e della ricerca, tra l'altro, domanda di accertamento della nullita' - per violazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione - delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato, con conseguente conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione del primo contratto di lavoro a tempo determinato o quanto meno dal superamento del periodo complessivo di 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi.

Ritenuto in diritto Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 co.6 L. 21.12.1999, n. 508 nella parte in cui - in violazione degli artt. 11 e 117 co.1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione - consente di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei Conservatori di musica, cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, 'esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili', cosi' da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell'Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una 'finalita' di politica sociale di uno Stato membro', secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Sulla rilevanza nel giudizio a quo Il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimita' costituzionale.

Applicando la norme impugnata la domanda proposta dai ricorrenti dovrebbe essere rigettata;

e' infatti incontestato che i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'Amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati nella piena osservanza della disciplina interna in tema di reclutamento del personale docente dei Conservatori di musica (in particolare dell'art. 2 co.6 L. 508/1999), che consente di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei Conservatori di musica, cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili;

quindi, alla luce della vigente disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, non sarebbe configurabile la nullita' parziale, ipotizzata dai ricorrenti in ordine alle clausole appositive dei termini finali, per violazione di norme imperative, dei contratti di durata annuale stipulati con l'Amministrazione convenuta.

Si tratta di una disciplina analoga a quella dettata dall'art. 4 co. 1 L. 3.5.1999, n. 124 che consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 co.12 L. 124/1999, 'le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori'.

Assai di recente il legislatore (art. 9 co.18 D.L. 13.5.2011, n.

70 conv, con L. 12.7.2011, n. 106) ha aggiunto nell'art. 10 d.lgs.

368/2001 il co.4bis. secondo cui 'stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita' di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto'.

Secondo un orientamento di merito tale innovazione presuppone che in precedenza la disciplina ex d.lgs. 368/2001 trovasse integrale applicazione anche in ordine ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA.

L'assunto non puo' essere condiviso:

e' evidente, attesa la contiguita' cronologica, che il legislatore e' intervenuto in reazione al formarsi di una giurisprudenza di merito che ha statuito l'illegittimita' per contrasto con le prescrizioni contenute nel d.lgs. 368/2001 - in tema di sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (art. 1 co.1), dell'indicazione scritta delle stesse (art. 1 co. 2) e soprattutto dei limiti alla successione di contratti a tempo determinato (art. 5) - con declaratoria, in talune pronunce, di conversione in rapporto a tempo indeterminato (ed infatti la stessa ratio e' sottesa ad altro intervento del legislatore, costituito dall'art. l co.1 D.L. 25.9.2009, n. 134, conv. con L. 24.11.2009, n. 167, che, novellando l'art. 4 L.

124/1999, ha introdotto il co. 14bis, secondo cui 'i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in...

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