N. 38 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sul ricorso proposto da Fabbri Morena, n. 6 agosto 1960, Rossi Stelio, n. 18 febbraio 1947;

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 28 maggio 2010.

Sentita la relazione svolta dal cons. Dubolino;

Sentito il P.G. in persona del dott. F.M. Iacoviello, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria ed il rigetto nel resto;

Sentiti, per Fabbri Morena, l'avv. Martines e, per Rossi Stelio, l'avv. Melchionda, i quali hanno entrambi insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;

Ha pronunciato la seguente sentenza - ordinanza.

Rilevato in fatto Che con l'impugnata sentenza, in conferma, per quanto ancora d'interesse, di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Forti il 12 febbraio 2003, Fabbri Morena e Rossi Stelio vennero ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento al fallimento, dichiarato il 6 novembre 1996, della s.r.l. AST, per avere, secondo l'accusa, nelle rispettive qualita' di legale rappresentante (la Fabbri) e di amministratore di fatto (il Rossi) di detta societa', distratto la somma di lire 660 milioni circa, incassata per conto della soc. INALCA dalla societa' russa AOZT Center a fronte di una fornitura di carni, destinandola a finanziamenti alle societa' Movinord s.r.l. e Tecnic s.r.l., entrambe in difficolta' finanziarie e facenti capo al nominato Rossi; fatti, questi, per i quali erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate come prevalenti sulle contestate aggravanti di cui all'art. 219, commi 1 e 2 n.l, L.F.;

che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, nell'interesse degli imputati, i rispettivi difensori;

che la difesa di Fabbri Morena ha denunciato:

1) violazione degli artt. 223, comma 1, 216, comma 1 n. 1, 224, 217 comma 1 e 2 L.F., unitamente a vizio di motivazione, sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che corte territoriale, nel disattendere le doglianze esposte nell'atto di appello, non avrebbe considerato che le operazioni di finanziamento rientravano nell'ambito dell'oggetto sociale e non potevano dirsi effettuate senza contropartita, contemplando esse, oltre alla restituzione, in breve termine, della somma capitale, anche la corresponsione di interessi nella misura del 15 per cento; obbligazioni, queste, alle quali in parte era stato fatto fronte nei tempi previsti, prima del fallimento, e, per il resto, successivamente al fallimento, grazie all'intervento di altra societa' del gruppo che aveva tacitato la INALCA, principale creditrice della AST, tanto che il fallimento era stato quindi chiuso per mancanza di passivo; dal che si sarebbe dovuto concludere che non vi era stata alcuna distrazione o che, tutt'al piu', le operazioni in questione sarebbero state inquadrabili nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 217 n. 3 L.F.;

2) violazione dell'art. 43 c.p., in relazione agli artt. 216, comma I, n. 1, 223, comma 1, 217, comma 1, n. 3, L.F., unitamente a vizio di motivazione, sull'assunto che sarebbe stata comunque da escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendovi prova della consapevolezza, da parte della ricorrente, quale semplice amministratore...

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