N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2011

IL TRIBUNALE Osserva quanto segue Con decreto in data 15 dicembre 2008 il GUP presso il Tribunale ordinario di Milano ha disposto il giudizio nei confronti di M.L.F., imputata del reato p. e p. dall'art. 567, secondo comma, c.p. per avere alterato lo stato civile della figlia neonata M. N. nella formazione dell'atto di nascita, mediante false attestazioni consistite nel dichiararla come figlia naturale, sapendola legittima in quanto concepita in costanza di matrimonio (avvenuto il ....................) con E. N. S. In M.

Nella fase degli atti preliminari, la p.o. minorenne M.N., tramite curatore speciale, si e' ritualmente costituita parte civile.

Nel corso del dibattimento la difesa della parte civile ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 569 c.p., con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Costituzione, nella parte in cui prevede l'applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all'art. 567 c.p., illustrandola con due memorie depositate il 1° marzo 2010 e l'11 maggio 2010.

Sulla rilevanza della questione Il tribunale ritiene in primo luogo che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata, questione di costituzionalita', atteso che in caso di condanna si troverebbe a dover necessariamente applicare all'imputata anche la sanzione accessoria della decadenza dalla potesta' genitoriale, prevista dall'art. 569 c.p. Invero il tenore imperativo della norma ('la condanna.... contro il genitore .... importa la perdita della potesta' dei genitori') non consente al giudice alcuno spazio di discrezionalita' nell'applicare la ricordata sanzione accessoria.

Sulla non manifesta infondatezza A norma dell'art. 2 Cost., la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'. Non vi e' dubbio che tra i diritti inviolabili dei fanciulli vi sia quello di crescere con e di essere educati dai propri genitori, salvo che cio' comporti un grave pregiudizio. Cio' discende primariamente dal disposto degli artt. 30 e 31 Cost. e 147 c.c., ma anche da una serie di norme internazionali, vigenti nel nostro ordinamento, e segnatamente dalla Convenzione di Nevv York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 - la cui ratifica e' stata autorizzata con legge n. 176/1991. L'art. 7 della Convenzione, infatti, attribuisce al...

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