N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2011

IL TRIBUNALE Nel procedimento iscritto al n. 12568/10 ha emesso la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2010 Gambino Carlo ha chiesto accertarsi la sussistenza in capo a Dina Antonino della causa di incompatibilita' tra la carica di assessore del comune di Monreale e di deputato regionale, con consequenziale decadenza dalla carica di assessore nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso.

In particolare il Gambino, elettore nel Comune di Monreale, evidenzia come il Dina sia stato eletto a deputato regionale nelle elezioni regionali del 13 e 14 aprile 2008 e successivamente con determinazione sindacale n. 74 del 29 giugno 2009 sia stato nominato assessore del Comune di Monreale. Secondo il ricorrente tale situazione rileva quale sopravvenuta causa di incompatibilita' da rimuovere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del ricorso a pena di decadenza dalla carica di assessore.

Il ricorrente rileva come in forza del combinato disposto dell'art. 8, commi 1 e 4, e art. 62 comma 3 della legge regionale n.

29/51 l'ufficio di deputato regionale fosse incompatibile con la carica di sindaco o assessore dei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti (poi 20 mila). Con legge regionale n. 22/2007 il citato art. 62 e' stato abrogato. La Corte costituzionale con la sentenza n. 143/10 ha dichiarato l'incostituzionalita' della legge regionale n. 29/51 come modificata dalla legge regionale n. 22/07 nella parte in cui non e' stata inclusa tra le situazioni di incompatibilita' con le funzioni di deputato regionale anche quella di sindaco e assessore con popolazione superiore a 20 mila abitanti.

Ne conseguono i seguenti principi: divieto di unione nella stessa persona della carica di sindaco o assessore di comune superiore a 20 mila abitanti e di consigliere regionale; conversione della causa di ineleggibilita' in causa di incompatibilita'; principio di corrispondenza biunivoca delle incompatibilita'. In relazione a quest'ultimo principio, allorquando il legislatore instauri un rapporto di incompatibilita' tra una carica e l'altra risulta impossibile ipotizzare una diversa disciplina positiva per l'una o per l'altra. Per quanto attiene all'esercizio del diritto di opzione, il ricorrente esclude l'applicabilita' della legge regionale n. 8/09, relativa unicamente alle cariche regionali.

Si e' costituito il Dina chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando come la Corte costituzionale con la sentenza n. 143/10 abbia introdotto una causa di incompatibilita' relativamente alla carica di deputato regionale. Trattandosi di materia elettorale tale causa non e' interpretabile analogicamente e/o estensivamente anche in relazione alla diversa ipotesi di carica di assessore comunale. In ogni caso deduce l'applicabilita' della legge regionale n. 8/09.

Il Gambino ha dedotto che la situazione di incompatibilita' del Dina alla carica di assessore comunale deriva dalla sentenza n.

143/10 della Corte costituzionale.

La legge regionale n. 29/1951, relativa all'elezione alla carica di deputato regionale, prevedeva all'art. 8, comma 1, alinea 4, che fossero ineleggibili alla carica di deputato regionale 'i Sindaci e gli Assessori dei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di Provincia regionale o sedi delle attuali Amministrazioni straordinarie delle Province, nonche' i Presidenti e gli Assessori di dette amministrazioni'. Il comma 3 dell'art. 62 della medesima legge prevedeva che 'l'ufficio di deputato regionale e' incompatibile con gli uffici e con gli impieghi' indicati - tra l'altro - nel comma 1 dell'art. 8...

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